Art. 4.
(Secondo livello funzionale)
Sono inserite nel secondo livello le posizioni di lavoro comportanti esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.
L'esecuzione di compiti è svolta in modo integrato, configurando una unica posizione di lavoro. Il livello è caratterizzato da:
- iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti;
- autonomia vincolata da istruzioni semplici;
- apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.
Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di anticamera e aula, regolando l'accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici; di custodia, di sorveglianza di locali e uffici, nonché della loro apertura e chiusura, di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici; di dislocazioni di fascicoli e oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature.
Per l'accesso al livello è richiesto il compimento della scuola dell'obbligo.
Art. 5.
(Terzo livello funzionale)
Sono inserite nel terzo livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.
Richiede l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.
Il livello è caratterizzato da:
- iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite;
- un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;
- prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello strumento tecnico utilizzato;
- apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.
Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili; di conduzione e di manutenzione ordinaria di automezzi e di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche; di esecuzione di operazioni colturali agricolo-forestali; nonché di compiti amministrativi semplici.
Per l'accesso al livello è richiesto il conseguimento della scuola media dell'obbligo e, qualificazione professionale se richiesta.
Possono altresì accedere al livello 3° i dipendenti regionali purché abbiano conseguito la scuola dell'obbligo con una anzianità di servizio di 5 anni complessivamente maturati nei livelli 2° e 1° o di 3 anni nel livello 2°.
Art. 6.
(Quarto livello funzionale)
Sono inserite nel quarto livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni amministrativo-contabili e tecniche o tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata; richiede l'uso di mezzi o strumenti complessi o l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.
Il livello è caratterizzato da:
- autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell'ambito di procedure e prassi definite;
- piena responsabilità dei propri compiti delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima;
- apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;
- rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.
Il personale compreso nel livello è addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo-forestale e della installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti tecnici complessi; nonché a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/o dattilografia, mansioni queste ultime che - omogenee o complementari - costituiscono un'unica posizione dl lavoro.
Per l'accesso al livello è richiesto il conseguimento della licenza della scuola media dell'obbligo, e qualificazione professionale se richiesta.
Possono altresì accedere al livello 4° i dipendenti regionali purché abbiano conseguito la licenza di scuola media dell'obbligo con un'anzianità di servizio di 5 anni maturata complessivamente nei livelli 3° e 2° o di 3 anni maturata nel livello 3°.
Art. 7.
(Quinto livello funzionale)
Sono inserite nel quinto livello le posizioni di lavoro che comportano attività nei settori tecnico, amministrativo e contabile di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici. Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessarie per l'accesso al livello.
Il livello è caratterizzato da:
- autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;
- responsabilità professionale dei propri compiti: può comportare indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unità operative a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione. Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed occasionali, anche complete;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa in cui è inserito.
Nei corsi di formazione professionale: comporta attività di insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti. Richiede conoscenze teorico-tecnico-professionali riconducibili alla professionalità prevista dai piani di insegnamento.
Il livello è caratterizzato da:
- autonomia nell'ambito della funzione docente;
- responsabilità professionale dei propri compiti;
- apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione didattico-organizzativa del corso e, più in generale, del centro di formazione.
Per l'accesso al livello è richiesto il diploma di istruzione secondaria di 2° grado e/o diploma professionale, se richiesto.
Possono altresì accedere al livello 5° i dipendenti regionali in possesso di diploma di istruzione secondaria di l° grado oltre ad un'anzianità di almeno 5 anni maturata nel livello 4°.
Art. 8.
(Sesto livello funzionale)
Sono inserite nel sesto livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito dell'unità organica in cui sono inserite. La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.
Il livello è caratterizzato da:
- autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse;
- responsabilità professionale dei propri compiti;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica in cui è inserito.
Comporta responsabilità:
- delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;
- degli orientamenti dati, a livello tecnico, ad altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.
L'attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.
Nei corsi di formazione professionale: comporta attività di insegnamento teorico (cultura generale, lingue, ecc.).
Richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dell'insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite da analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore e riconducibile alla professionalità più in generale per l'accesso al livello.
Per l'accesso al livello è richiesto il possesso di un diploma di laurea.
Possono altresì accedere al livello 6° i dipendenti regionali in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado con un'anzianità di almeno 5 anni maturata nel livello 5°.
Art. 9.
(Settimo livello funzionale)
Sono comprese nel settimo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti alla attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito di una unità organica complessa.
La posizione di lavoro può comportare anche la responsabilità organizzativa di una unità di lavoro eventualmente prevista nell'ambito dell'unità organica complessa, con compiti di indirizzo delle attività degli addetti.
Il livello è caratterizzato da:
- autonomia per l'attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati all'unità organizzativa o a gruppi di lavoro, nonché per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazioni affidate; l'autonomia è comunque esercitata nell'ambito di istruzioni di carattere generale o da eventuali indicazioni di priorità;
- apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa alla quale appartiene.
Comporta la responsabilità:
- delle attività direttamente svolte;
- delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo della eventuale unità di lavoro;
- delle attuazioni dei programmi di lavoro, esercitando controlli e verifiche periodici ed occasionali anche complessi.
L'attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.
Per l'accesso al livello è richiesto il diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale ove richieste dagli ordinamenti.
Possono altresì accedere al livello 7° i dipendenti regionali in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado con una anzianità di almeno cinque anni maturata nel livello 6°.
Art. 10.
(Ottavo livello funzionale)
Sono comprese nell'ottavo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo con la definizione dei processi attuativi.
La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità organizzativa dell' "unità organica complessa" di cui indirizza l'attività verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro.
Il livello è caratterizzato da:
- autonomia rilevante per la formulazione dei programmi di lavoro dell'unità organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unità e per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidati, secondo gli indirizzi politico-amministrativi, i piani e i programmi anche pluriennali definiti dall'Amministrazione;
- apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa, alla quale appartiene o della quale è responsabile, in rapporto alla intera organizzazione regionale.
Comporta la responsabilità:
- delle attività direttamente svolte;
- delle istruzioni di carattere generale impartite;
- della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale, degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.
Il livello comprende posizioni di lavoro individuate, a livello di specializzazione, analogamente a quelle elencate al livello precedente.
Le posizioni di lavoro dell'ottavo livello richiedono peraltro una professionalità più elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze funzionali dell'organizzazione.
Per l'accesso al livello è richiesto il diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione ove richieste dagli ordinamenti.
Compatibilmente con i posti messi a concorso possono altresì accedere al livello 8° i dipendenti regionali in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado con una anzianità di servizio di almeno cinque anni nel livello 7°.
Art. 12.
(Accesso ai livelli del ruolo regionale e nomina)
La copertura dei posti previsti nel ruolo regionale avviene per pubblico concorso per esami o per titoli ed esami, fatte salve le norme sulle assunzioni obbligatorie.
Il concorso è indetto con deliberazione della Giunta Regionale.
Il concorso consiste in un accertamento comparato di idoneità attraverso la valutazione di eventuali titoli e/o di prove che possono essere scritte, pratiche ed orali, secondo modalità e procedimenti che saranno fissati nei singoli bandi di concorso e, comunque, rapportati alla professionalità richiesta per il posto messo a concorso.
Di ogni concorso è data notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione con la trasmissione del bando al Commissario del Governo, alle Amministrazioni Provinciali ed ai Comuni della Regione e, con ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.
Il numero di posti da mettere a concorso per ciascun livello funzionale viene determinato dalla Giunta Regionale nell'ambito dei posti vacanti; possono essere messi a concorso anche i posti che si rendano disponibili entro un anno dalla data di approvazione del bando.
Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.
Possono essere conferiti, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili, salvo che per quelli derivanti da aumento di organico, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria, utilizzando, secondo l'ordine la graduatoria medesima.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori la Giunta Regionale ha facoltà di procedere nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.
Per l'assunzione al primo e secondo livello funzionale, la valutazione comparativa dei candidati può essere effettuata anche sulla base dei titoli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione del candidato e dei componenti del nucleo familiare.
I dipendenti regionali privi del titolo di studio richiesto possono partecipare ai concorsi pubblici per posti appartenenti al livello immediatamente superiore a quello di appartenenza, purché provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore e di una anzianità di servizio di almeno cinque anni nel livello di appartenenza.
Ai concorsi per posti del 3° e 4° livello funzionale possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori con cinque anni di anzianità complessiva nei due livelli o di tre anni nel solo livello immediatamente inferiore .
Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma i posti per l'esercizio delle cui funzioni il possesso del titolo di studio sia prescritto dalla legge.
Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, è riservato ai dipendenti regionali di ruolo, in possesso dei requisiti stabiliti dai precedenti commi 10° e 11°.
La riserva non opera se il posto a concorso è uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.
Non possono beneficiare della riserva di posti i dipendenti regionali nei confronti dei quali, nel biennio precedente la data del concorso, sia stata adottata una sanzione disciplinare più grave della censura.
Qualora l'espletamento del concorso non dovesse assicurare la copertura di tutti i posti soggetti a riserva, quelli residuali saranno assegnati ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
Per l'ammissione a tutti i concorsi banditi dalla Regione, sono valide le parificazioni fra i titoli di studio di norma richiesti per l'accesso ai singoli livelli ed i titoli di studio inferiori, uniti questi ultimi ad esperienze lavorative qualificate, di cui all'ultimo comma degli artt. dal 3° al 10° della presente legge.
Per il personale con peculiari professionalità, le modalità di reclutamento possono altresì articolarsi in due fasi distinte:
[1]
- la prima consistente in una selezione di candidati previo esame di titoli professionali e di servizio e previo colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;
- la seconda di un accertamento sulla formazione conseguita nel corso stesso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti.
Le peculiari professionalità e le modalità di reclutamento di cui al comma precedente saranno determinate con Regolamento consiliare.
La norma di cui al comma precedente non si applica quando le funzioni connesse ai posti messi a concorso comportano, ai sensi delle leggi in vigore sull'ordinamento delle professioni, il possesso di uno specifico titolo di studio o di una specifica abilitazione professionale.
La nomina degli impiegati regionali è disposta dalla Giunta Regionale.
Gli effetti giuridici della nomina decorrono dalla data indicata nella relativa deliberazione; quelli economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.
La destinazione del personale ai Servizi e sedi viene effettuata con provvedimento del Presidente della Giunta o dell'Assessore da Lui delegato.
Le destinazioni di personale agli uffici del Consiglio Regionale vengono disposte su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, o, nel caso di proposte della Giunta, previo parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 13.
(Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi)
I requisiti generali di ammissione ai concorsi sono i seguenti:
a)
la cittadinanza italiana;
b)
l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, elevabile a 40 per i posti dell'ottavo livello funzionale;
c)
l'idoneità fisica all'impiego;
d)
il possesso dei diritti civili e politici;
e)
il possesso del prescritto titolo di studio;
I predetti limiti di età non si applicano per gli impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, dei loro Consorzi e degli Enti pubblici anche economici. Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda.