Legge regionale n. 40 del 12 agosto 1977  ( Versione vigente )
"Modificazioni e integrazioni della Legge Regionale 13 agosto 1973, n. 21 recante: Norme per l'esercizio della Caccia nella Regione Piemonte."
(B.U. 16 agosto 1977, n. 33)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La legge regionale 13 agosto 1973, n. 21 recante "Norme per l'esercizio della caccia nella Regione Piemonte ", è così modificata ed integrata.
 
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: "
Tutti i titolari di licenza di caccia possono essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio a parità di diritti e di doveri.
Per poter esercitare la caccia nel territorio sottoposto a regime di caccia controllata occorre essere in possesso del tesserino regionale.
I tesserini, predisposti dall'Amministrazione Regionale, vengono rilasciati dai Comitati Provinciali della Caccia, i quali possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni Venatorie.
Per il rilascio del tesserino, valido per la sola provincia di residenza, il cacciatore deve versare al Comitato Provinciale della Caccia competente la somma di L. 10.000.
Ai fini di estendere la validità del tesserino, il cacciatore deve effettuare tanti versamenti supplementari di L. 10.000 quante sono le provincie, diverse da quelle di residenza, in cui intenda cacciare, ferma restando l'esclusione della zona faunistica delle Alpi. Tali versamenti, su conto corrente postale intestato all'Amministrazione Regionale, vanno effettuati avvalendosi dei bollettini rilasciati dai Comitati Provinciali della Caccia competenti per territorio e predisposti dalla stessa Amministrazione Regionale in modo che sia identificata la provincia di pertinenza. Il cacciatore deve allegare al tesserino in suo possesso le ricevute dei versamenti supplementari.
Il cacciatore non residente in Piemonte può ottenere il rilascio del tesserino, valido per una sola Provincia, previo versamento della somma di L. 10.000 al Comitato Provinciale della Caccia competente, solo se in possesso di valido tesserino prescritto dalla Regione o provincia di residenza.
Qualora il cacciatore non residente in Piemonte intenda estendere la validità del tesserino a provincie ulteriori, deve effettuare versamenti supplementari conformemente a quanto disposto dal 5° comma del presente articolo.
Il cacciatore non residente in Piemonte, in possesso del tesserino valido nella propria regione o provincia deve esibirlo, ad ogni richiesta degli agenti, unitamente a quello valido per il Piemonte. La mancata esibizione del tesserino della Provincia o Regione di residenza, equivale alla mancata esibizione del tesserino valido per il Piemonte. Le giornate di caccia effettuate in altre regioni sono considerate compiute nel territorio della Regione Piemonte. Il cacciatore residente in altre regioni, nelle quali la data di apertura generale della caccia sia posteriore a quella prevista per il Piemonte, può esercitare la caccia in Piemonte soltanto dalla data di apertura generale della caccia nella regione o provincia di residenza.
Il cacciatore munito di tesserino personale deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all'uopo riservati, il giorno di caccia prescelto, il numero dei capi abbattuti e per le specie stanziali protette, l'ora dell'abbattimento.
Le somme introitate dall'Amministrazione Regionale sono utilizzate, nella misura di almeno il 40% per le spese di vigilanza; il residuo per il ripopolamento del patrimonio faunistico della Regione, per l'incremento delle strutture pubbliche di produzione e protezione nonchè per il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina alle colture agricole, tenendo in particolare considerazione la pressione venatoria registrata in ciascuna provincia.
Ogni cacciatore non potrà ottenere, nell'ambito della Regione, più di un tesserino.
Il contravventore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino, salve le sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni
".
 
L'articolo 3 è sostituito dal seguente: "
L'esercizio venatorio in qualsiasi forma esercitato è consentito su tutto il territorio della Regione Piemonte dalla terza domenica di settembre fino al 15 dicembre nella zona faunistica delle Alpi, e fino alla penultima domenica di dicembre nel territorio non compreso nella zona delle Alpi.
La caccia al cinghiale è consentita, previo parere favorevole del Laboratorio di Zoologia Applicata alla Caccia e dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura territorialmente competente, secondo piani di abbattimento disposti dai Comitati Provinciali della Caccia ed a persone nominativamente indicate, ai soli fini della tutela delle colture agricole.
I Comitati Provinciali della Caccia, previo parere favorevole del Laboratorio di Zoologia Applicata alla Caccia, possono anticipare le date di chiusura della stagione venatoria.
Il contravventore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'articolo 2 salve le sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni
".
 
L'articolo 4 è sostituito dal seguente: "
È vietato uccidere o catturare qualsiasi specie di selvaggina prima di mezz'ora dal sorgere del sole e dopo mezz'ora dal tramonto, come definiti dall'osservatorio di Brera.
Tale limitazione è estesa ai casi previsti dagli articoli 24 e 25 del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.
Il divieto di cui al presente articolo è esteso anche al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi. Il contravventore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni
".
 
L'articolo 5 è sostituito dal seguente: "
Dalla data di apertura della stagione venatoria fino alla seconda domenica di ottobre su tutto il territorio della Regione Piemonte la caccia può essere esercitata due giorni la settimana, a scelta del cacciatore, tra il martedì, giovedì, sabato e domenica.
Successivamente alla seconda domenica di ottobre, fino al 15 dicembre nella zona faunistica delle Alpi e fino alla penultima domenica di dicembre nel territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi, sono consentiti tre giorni di caccia, per ogni settimana, a scelta tra quelli indicati nel primo comma.
Il contravventore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni
".
 
L'articolo 6 è sostituito dal seguente: "
Ciascun cacciatore, per ogni giornata di caccia, può abbattere non più di due capi di selvaggina stanziale protetta, di cui non più di una lepre.
Ciascun cacciatore per ogni giornata di caccia, nel periodo dalla terza domenica di settembre fino ala penultima domenica di dicembre può abbattere inoltre selvaggina migratoria come segue: storni, fino a un massimo di 20, ed esemplari di altre specie, fino a un massimo di 10. Tra questi ultimi sono consentiti: palmipedi, fino a un massimo di tre; trampolieri, fino a un massimo di cinque di cui non più di due beccacce.
Il contravventore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni
".
 
L'articolo 7 è sostituito dal seguente: "
L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da seguito, è consentito, nei trenta giorni precedenti l'apertura generale della caccia al martedì, al giovedì, al sabato ed alla domenica.
Nei giorni consentiti, l'addestramento e l'allenamento sono ammessi esclusivamente nelle località preventivamente indicate dai Comitati Provinciali della Caccia su terreni boschivi o liberi da colture.
I cani debbono essere costantemente sorvegliati dal proprietario o da un suo incaricato al fine di evitare danni alla selvaggina ed alle colture agricole.
I Comitati Provinciali della Caccia possono consentire, con le modalità necessarie ad evitare danni alla selvaggina stanziale protetta, l'impiego dei cani da ferma e da seguito per le prove sul terreno, anche nelle zone di divieto di caccia.
Il contravventore è soggetto alle sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni
".
 
L'articolo 13 è sostituito dal seguente: "
L'esercizio della caccia è comunque vietato nei terreni dai quali non sono stati ancora asportati i frutti pendenti. L'inosservanza del divieto anche se non sono state apposte le tabelle di cui all'articolo 30 del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, è punita con le sanzioni previste dalla presente legge e con il ritiro del tesserino di cui alla legge regionale 13 agosto 1973, n. 21 , per l'intera annata venatoria
".
 
L'articolo 19 è sostituito dal seguente: "
Le riserve di caccia, poste nel territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi, sono soggette alle limitazioni di cui alla presente legge, con esclusione della limitazione del numero dei capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere.
I Comitati Provinciali della Caccia possono revocare le concessioni di riserva quando i concessionari non osservino le disposizioni di legge o quelle del decreto di concessione. I Comitati Provinciali della Caccia devono revocare le concessioni quando le riserve non incrementino la produzione della selvaggina e non ne favoriscano l'irradiamento nei terreni circostanti o non agevolino la sosta delle specie migratorie
".
 
L'articolo 20 è sostituito dal seguente: "
Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, assunta su proposta o previo parere dei Comitati Provinciali della Caccia e sentito il Laboratorio di Zoologia Applicata alla Caccia, può limitare o vietare l'esercizio venatorio ove ricorra la necessità di proteggere le colture agricole o la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, in tutto il territorio regionale o in parte di esso.
Il Presidente, su conforme deliberazione assunta dalla Giunta Regionale, sentiti i Comitati Provinciali della Caccia interessati, può vietare l'esercizio venatorio nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela della integrità e della quiete della zona.
Nei territori in cui, in relazione alla necessità esclusiva o concorrente di proteggere le colture agricole, è stato vietato l'esercizio venatorio ai sensi del 1° comma, i Comitati Provinciali della Caccia, sentito il Laboratorio di Zoologia Applicata alla Caccia di Bologna, possono in qualsiasi tempo effettuare catture di selvaggina a scopo di ripopolamento quando essa arrechi effettivi danni alle colture medesime
".
Art. 2. 
 
Per le violazioni in materia di caccia soggette a sanzioni amministrative, di cui al T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, e di cui alla legge regionale 13 agosto 1973 n. 21 , modificata dalla presente legge, le somme previste sono determinate nel minimo di L. 100.000 e nel massimo in L. 300.000. È soggetta a questa sanzione ogni altra violazione in materia di caccia non diversamente sanzionata.
 
La sanzione pecuniaria è determinata nel massimo in L 1.800.000 nei seguenti casi: ferimento, uccisione o cattura di esemplare di animali protetti ai sensi degli artt. 23 e 38 dei T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, o ai sensi dell' art. 20 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 21 .
 
La sanzione pecuniaria di cui al precedente comma è determinata nel minimo in L. 700.000 e nel massimo in L. 1.800.000 nei seguenti casi: ferimento, uccisione o cattura di stambecco, muflone, giovane camoscio dell'anno e madre che lo accompagna, daino, cervo, capriolo, aquila, avvoltoio degli agnelli, gufo reale; apposizione di tabelle in violazione dell'art. 45 del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, e mantenimento abusivo delle medesime.
 
La sanzione pecuniara è determinata nel minimo in L. 5.000 e nel massimo in L. 15.000 nei casi di violazione degli artt. 10 e 73 del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.
 
Il ritiro del tesserino di cui alla legge regionale 13 agosto 1973, n. 21 modificata dalla presente legge, si intende effettuato per l'intera annata venatoria.
Art. 3. 
 
In caso di contestata violazione, gli agenti debbono sequestrare i mezzi di caccia e la cacciagione; detto sequestro non si estende al cane; i mezzi di trasporto sono considerati mezzi di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia.
 
Gli agenti possono altresì, a fine di sequestro, ordinare la consegna dei mezzi di caccia e cacciagione pertinenti a violazioni, detenuti su persone, o mezzi di trasporto, o in altro luogo.
 
Nel caso in cui, per fatto del violatore, non viene eseguito il sequestro di cui al primo comma, o non viene ottemperato all'ordine di cui al secondo comma, sono raddoppiate le somme previste a titolo di sanzione. Nel caso in cui, da persona diversa dal violatore, non viene ottemperato all'ordine di cui al secondo comma, si applica la sanzione amministrativa di L. 30.000.
 
In caso di sequestro dei mezzi di caccia, la custodia avviene a cura del Comitato Provinciale della Caccia, che provvede alla restituzione a seguito del pagamento in misura ridotta di cui all' art. 5 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , ovvero dopo che il violatore abbia scontato la sanzione, ovvero a seguito di accertamento di non commessa violazione.
 
In caso di sequestro di selvaggina, il Comitato Provinciale della Caccia provvede alla liberazione degli animali vivi in idonea località; provvede alla vendita degli animali morti, e mantiene il prezzo a disposizione di colui al quale è stata contestata la violazione, per il caso sia accertata la non commissione; introita la somma nelle proprie casse, sia nel caso in cui il contestatario effettui il pagamento in misura ridotta, sia nel caso in cui venga sottoposto a provvedimento di sanzione.
 
I prezzi introitati dal Comitato Provinciale della Caccia, a norma del precedente comma quinto, sono destinati alle spese di vigilanza venatoria.
Art. 4. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del 6° comma dell'art. 45 dello Statuto .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 12 agosto 1977 5
Aldo Viglione