Legge regionale n. 57 del 15 novembre 1976  ( Versione vigente )
"Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 4 giugno 1975, n.47 , recante interventi a favore degli Enti Locali Territoriali, dell'associazionismo e della cooperazione, per lo sviluppo strutturale della rete distributiva del Piemonte."
(B.U. 23 novembre 1976, n. 48)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il periodo dell' art. 6 lett. a) della legge regionale 4-6-1975 n. 47 : "
Contributi costanti annui pari al 5,5% per l'assunzione di mutui decennali con Istituti di credito convenzionati con la Regione Piemonte ai sensi dell'art. 16
" è sostituito dal seguente: "
Contributi costanti annui pari al 5,5% per l'assunzione di mutui di durata non superiore a dieci anni con Istituti di credito convenzionati con la Regione Piemonte ai sensi dell'art. 16
".
 
Il periodo dell' art. 6, lett. d) della legge regionale 4-6-1975, n. 47 : "
borse di studio ed iniziative di promozione della formazione professionale degli addetti alla distribuzione di cui all'ultimo comma dell'art. 4 per uno stanziamento annuo complessivo di L. 50.000.000
" è sostituito dal seguente: "
borse di studio ed iniziative di promozione della formazione professionale degli addetti alla distribuzione di cui all'art. 5 lettera e) per uno stanziamento annuo complessivo di L. 50.000.000
".
 
Il periodo dell' art. 2 lett. f) della legge regionale 4-6-1975, n. 47 : "
le cooperative di garanzia e i consorzi fidi, legalmente costituiti, tra operatori economici del settore commerciale, destinati a fornire garanzia di carattere collettivo per agevolare la concessione ai propri soci di finanziamenti per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 3
" è sostituito dal seguente: "
le cooperative di garanzia e i consorzi fidi, legalmente costituiti tra operatori economici del settore commerciale destinati a fornire garanzia di carattere collettivo per agevolare la concessione ai propri soci di finanziamenti per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 5 lett. d).
".
Art. 2. 
(Autorizzazioni di spesa)
 
Per le finalità di cui alla legge regionale 4-6-1975, n. 47sono autorizzate:
 
l) la spesa di 1.400 milioni, per l'anno finanziario 1976 per la concessione dei finanziamenti in capitale di cui all'art. 3 lett. a) e dei contributi in capitale di cui all'art. 3 lett. b) e c);
 
2)la spesa di 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari da 1976 al 1980 per la concessione dei contributi di cui all'art. 6, lett. b);
 
Le somme non impegnate in un esercizio possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi ai sensi dell' art. 36, secondo comma, del R.D. 18/11/1923, n. 2440 .
Art. 3. 
(Disposizioni finanziarie per gli interventi in capitale)
 
All'onere di 1.400 milioni di cui al n. 1 dell'articolo precedente si provvede mediante l'accensione di un mutuo, di pari ammontare, ad un tasso non superiore al tredici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguere mediante semestralità costanti posticipate. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.
 
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1976 sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 136 con la denominazione "Provento del mutuo per la concessione, ad enti locali, di finanziamenti e di contributi in capitale per investimenti relativi allo sviluppo di strutture della rete distributiva del commercio in Piemonte" e con la dotazione di 1.400 milioni.
 
Nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà istituito il cap. 1369 con la denominazione "Finanziamenti e contributi in capitale, ad Enti Locali, per investimenti relativi allo sviluppo di strutture della rete distributiva del commercio in Piemonte" e con lo stanziamento di 1.400 milioni.
 
All'onere per l'ammortamento del mutuo valutato in 200 milioni per l'anno 1976, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 1018 e n. 1406 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976, nella rispettiva misura di 180 milioni e di 20 milioni, nonché istituendo, nello stato di previsione medesimo, appositi capitoli riguardanti le quote interessi e capitali per il rimborso del mutuo, con il rispettivo stanziamento di 180 milioni e di 20 milioni.
 
Nei bilanci degli anni 1977 e successivi, fino alla completa estinzione del mutuo, saranno iscritti i capitoli di cui al precedente comma con stanziamenti complessivamente pari alle rate di ammortamento scadenti nei relativi anni.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.[1] 
(Disposizioni finanziarie per i contributi rateali)
 
All'onere di 200 milioni di cui al n. 2 del precedenze articolo 2, per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo del capitolo 1374 con la denominazione "Contributi annui in capitale a favore di Enti locali territoriali dell'associazionismo e della cooperazione per lo sviluppo strutturale della rete distributiva in Piemonte" e con lo stanziamento di 200 milioni.
 
Nei bilanci per gli anni dal 1977 al 1980 il capitolo numero 1374 sarà iscritto con la denominazione e con lo stanziamento indicati nel precedente comma.
 
Il presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. 
(Urgenza)
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi del 6° comma dell'art. 45 dello Statuto .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 15 novembre 1976
Aldo Viglione

Note:

[1] La denominazione del capitolo 1374 è stata rettificata dall'articolo 2 della legge regionale 39 del 1978 in "contributi costanti in capitale della durata di cinque anni per investimenti realizzabili dai gruppi d'acquisto associazioni, cooperative e da altri operatori commerciali"