Per gli interventi previsti dall'art. 3 lettera a) la Giunta potrà avvalersi del parere espresso dall'Ente di Sviluppo agricolo del Piemonte, dal Comitato per i problemi della commercializzazione e del consumo e dall'Ires.
Per la realizzazione dei programmi di cui sopra, la Regione promuove appositi Consorzi tra gli Enti locali territoriali e le Camere di commercio più direttamente interessati.
I relativi piani di attuazione debbono essere sottoposti all'approvazione della Giunta.
La gestione dei centri intercomunali di commercializzazione dovrà essere affidata dai suddetti consorzi a cooperative o consorzi di produttori agricoli e con l'eventuale partecipazione di forme associative di commercianti. Il controllo della gestione viene esercitato dai consorzi promossi dalla Regione. In conformità ai programmi di intervento deliberati dal Consiglio:
Note:
[1] La l.r. 18/1984 ha abrogato le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi della presente legge, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.
[2] Nella lettera f del primo comma dell'articolo 2 le parole " le cooperative di garanzia e i consorzi fidi, legalmente costituiti, tra operatori economici del settore commerciale, destinati a fornire garanzia di carattere collettivo per agevolare la concessione ai propri soci di finanziamenti per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 3 " sono state sostituite dalle parole "le cooperative di garanzia e i consorzi fidi, legalmente costituiti tra operatori economici del settore commerciale destinati a fornire garanzia di carattere collettivo per agevolare la concessione ai propri soci di finanziamenti per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 5 lett. d). " ad opera del terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 57 del 1976.
[3] Nella lettera a del primo comma dell'articolo 6 le parole "contributi costanti annui pari al 5,5% per l'assunzione di mutui decennali con Istituti di credito convenzionati con la Regione Piemonte ai sensi dell'art. 16" sono state sostituite dalle parole "Contributi costanti annui pari al 5,5% per l'assunzione di mutui di durata non superiore a dieci anni con Istituti di credito convenzionati con la Regione Piemonte ai sensi dell'art. 16" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 57 del 1976.
[4] Nella lettera d del primo comma dell'articolo 6 le parole "borse di studio ed iniziative di promozione della formazione professionale degli addetti alla distribuzione di cui all'ultimo comma dell'art. 4 per uno stanziamento annuo complessivo di L. 50.000.000 " sono state sostituite dalle parole " borse di studio ed iniziative di promozione della formazione professionale degli addetti alla distribuzione di cui all'art. 5 lettera e) per uno stanziamento annuo complessivo di L. 50.000.000 " ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 57 del 1976.
[5] L' articolo 1 della L.R. 21 marzo 1983, n. 6 ha differito il termine per la presentazione delle domande di cui al presnte articolo al 31 dicembre di ogni anno.