Legge regionale n. 52 del 27 ottobre 1976  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla Legge Regionale 6 maggio 1974, n. 13 e rifinanziamento di alcuni interventi."
(B.U. 09 novembre 1976, n. 46)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1974 n. 13 è sostituito dal seguente: "
Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco può provvedere direttamente la Giunta regionale con finanziamenti a totale carico della Regione.
Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostruire a norma del precedente comma, non viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi, alcun indennità al proprietario.
La Giunta regionale può anche concedere contributi fino al 90% delle spese necessarie per l'esecuzione delle opere di cui al primo comma determinate dagli Uffici forestali regionali, agli enti o privati interessati che intendano eseguire le opere di ricostruzione e ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'incendio.
"
Art. 2. 
 
Le parole "...
compensi fissi giornalieri
..." del 4° comma dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1974, n. 13 sono sotituite con il termine "...
compensi orari
....".
Art. 3. 
 
Per le attività previste dall'art. 3 ed all'art. 6, lettere a, b, c, d, e, g, l, della legge regionale 6 maggio 1974, n. 13 , è autorizzata la spesa di lire 45 milioni per l'anno finanziario 1976 e per ciascuno degli anni finanziari successivi.
 
Agli oneri di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1976 e gli anni finanziari successivi, mediante la riduzione di una somma di pari ammontare dello stanziamento previsto al capitolo 1344 del bilancio 1976 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
 
Nel bilancio per l'anno finanziario 1976 sarà conseguentemente iscritto il capitolo n. 1338, con la denominazione "Spese per le attrezzature, gli impianti e le opere riguardanti la prevenzione e l'estinzione degli incendi forestali (artt. 3 e 6 lett. a, b, c, d, e, g, l, della legge regionale 6-5-1974 n. 13 ) con lo stanziamento di lire 45 milioni".
 
Nei bilanci degli anni finanziari successivi sarà iscritto il corrispondente capitolo con la denominazione e lo stanziamento di cui al precedente comma.
 
Le spese autorizzate ai sensi della presente legge non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi anche in corrispondenza di attività da effettuare negli esercizi medesimi.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 ottobre 1976
Aldo Viglione