Legge regionale n. 13 del 06 maggio 1974  ( Versione vigente )
"Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali."
(B.U. 14 maggio 1974, n. 9)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione nell'ambito della politica di difesa del suolo e dell'ambiente naturale, assicura la protezione del patrimonio boschivo; promuove soprattutto nella scuola dell'obbligo e d'intesa con le autorità scolastiche competenti, la propaganda per la prevenzione degli incendi forestali; favorisce studi e ricerche circa i mezzi di prevenzione e di lotta; concede contributi per la ricostituzione dei beni boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco.
Art. 2. 
 
Per realizzare gli obiettivi di cui al precedente articolo, la Regione assume a proprio carico gli impegni finanziari relativi:
a) 
alla prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi forestali;
b) 
alla costituzione di nuclei di pronto impiego composti da agenti del Corpo Forestale dello Stato, nonchè del Corpo di pronto intervento di cui all'art. 4;
c) 
alla dotazione delle necessarie attrezzature;
d) 
all'assegnazione di contributi per la ricostituzione dei beni forestali danneggiati;
e) 
a compensi al personale volontario.
 
Rientra negli impegni di cui al presente articolo la facoltà di avvalersi di mezzi aerei mediante convenzione della Regione con Enti pubblici e privati.
Art. 3. 
 
Il territorio regionale è diviso in distretti antincendio determinati con decreto del Presidente della Giunta Regionale previa deliberazione della Giunta stessa, in base alle delimitazioni territoriali delle comunità montane e alle circoscrizioni dei Comandi di Stazione del Corpo Forestale dello Stato.
 
I distretti dispongono di un nucleo di pronto impiego in collegamento con apposite vedette tramite radiotelefono e di mezzi fuoristrada muniti di attrezzatura ricetrasmittente ed antincendio.
 
I distretti sono collegati a mezzo radio con gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.
Art. 4. 
 
Per i pronti interventi, oltre ai nuclei di cui al precedente articolo composti da personale appartenente al Corpo forestale dello Stato o dallo stesso assunto in via temporanea, la Regione si avvale di un corpo formato dalle guardie di polizia locale e rurale, costituito d'intesa con gli Enti locali competenti.
 
La Regione inoltre può avvalersi, soprattutto per i compiti di avvistamento, segnalazione e sorveglianza, dell'opera delle guardie venatorie e della collaborazione volontaria di Enti e Associazioni naturalistiche inquadrando nelle fasi di intervento il personale proveniente da tali Enti ed Associazioni, nel Corpo di cui al precedente comma.
 
I servizi di cui ai precedenti commi sono coordinati dal distretto sulla base delle direttive impartite dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.
 
I collaboratori volontari saranno assicurati contro gli infortuni durante ogni fase della loro prestazione, mediante assicurazioni da stipularsi con l'INAIL. Al personale volontario sono corrisposti, a carico della Regione,compensi orari, oltre all'eventuale trasferta, assumendo come minimo di base i contratti collettivi di lavoro relativi ai lavoratori addetti alle sistemazioni idraulico-forestali in amministrazione diretta.
[1]
 
Nei casi prescritti dalle leggi dello Stato gli Ispettorati del Corpo forestale richiederanno l'intervento dei Vigili del Fuoco e, ove occorra, delle Forze armate.
Art. 5. 
 
A chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi l'esistenza di un fuoco abbandonato o non custodito, è fatto obbligo di darne l'allarme e di segnalarlo immediatamente alla più vicina stazione del Corpo forestale, dei Vigili del Fuoco o degli altri Corpi di polizia in modo che possa tempestivamente venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.
Art. 6. 
 
Ai fini della presente legge gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, attenendosi al massimo rispetto possibile per la biocenosi del bosco, curano la realizzazione e l'impiego delle seguenti opere ed attrezzature:
a) 
viali e sbarramenti spezzafuoco;
b) 
strade forestali di servizio e piste di attraversamento dei beni silvo-pastorali;
c) 
torri e posti di avvistamento;
d) 
impianti di segnalazione, comunicazione e di ricetrasmissione;
e) 
eventuali canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi, uso di estinguenti e ritardanti non nocivi alla flora e alla fauna;
f) 
regolare pulizia del sottobosco e dei residui dei tagli boschivi;
g) 
mezzi di trasporto adatti a percorrere piste fuori strada;
h) 
medicamenti necessari al pronto soccorso;
i) 
assistenza al personale adibito alle operazioni di cui alla presente legge, mediante l'approvvigionamento di viveri ed attrezzature necessarie, nonchè la costituzione o l'affitto di locali e rifugi per il ricovero di persone e di mezzi;
l) 
ogni altro intervento ed opera suggerito anche da nuove tecniche.
 
La realizzazione delle opere di cui ai precedenti punti a), b), d), e) ed f) e la loro manutenzione, sono affidate dalla Regione alle Comunità montane che operano sentito il parere tecnico del Corpo forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco.
Art. 7. 
 
Dal 1° novembre al 30 aprile e negli altri periodi di pericolosità stabiliti dal Presidente della Giunta Regionale, sono vietate, in tutti i terreni boscati e cespugliati ed entro la distanza di 100 metri da essi, le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità d'incendio; a tal fine si applicano le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti in ciascuna Provincia della Regione emanate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, approvate con decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.
 
In tutti i boschi danneggiati dall'incendio sono vietati:
a) 
tutti i lavori che comportino comunque movimento di terreno ad eccezione di quelli relativi alla sola ricostituzione del bosco stesso;
b) 
la trasformazione del bosco in qualità di coltura diversa da quella silvo-colturale;
c) 
il pascolo di qualsiasi specie di animali per almeno 5 anni, salvo l'applicazione delle norme più restrittive di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti in ciascuna Provincia;
d) 
l'esercizio venatorio;
e) 
il transito di persone, animali o mezzi meccanici all'infuori di quelli addetti o adibiti ai soli lavori di ricostituzione del bosco prescritti dalle competenti autorità regionali e con il controllo del Corpo Forestale dello Stato.
 
L'imposizione dei suddetti divieti avviene dietro segnalazione del Corpo Forestale dello Stato al Presidente della Giunta Regionale, il quale entro 30 giorni dalla segnalazione notifica il provvedimento al proprietario o possessore del bene danneggiato o distrutto dandone contemporaneamente comunicazione al Comando del Corpo Forestale proponente per le successive applicazioni.
 
I divieti previsti ai punti a) e b) del 2° comma non possono essere tolti; i divieti previsti ai punti c), d), e) dello stesso comma permangono fino alla completa rinnovazione del bosco e al totale ripristino del preesistente stato colturale del bene danneggiato o distrutto, salvi gli ulteriori obblighi derivanti dal vincolo panoramico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1479 .
 
Sul bosco o terreno bruciato restano immutati i vincoli idrogeologici preesistenti. Restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 8.[2] 
 
Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco può provvedere direttamente la Giunta regionale con finanziamenti a totale carico della Regione.
 
Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostruire a norma del precedente comma, non viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi, alcun indennità al proprietario.
 
La Giunta regionale può anche concedere contributi fino al 90% delle spese necessarie per l'esecuzione delle opere di cui al primo comma determinate dagli Uffici forestali regionali, agli enti o privati interessati che intendano eseguire le opere di ricostruzione e ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'incendio.
Art. 9. 
 
Le sanzioni e le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge sono quelle specificatamente previste dal R.D.L. 30-12-1923 n. 3267 , dalla legge 9-10-1967, n. 950 , nonchè dalle altre leggi dello Stato in materia.
Art. 10. 
 
Agli oneri correnti di cui all'art. 2, ultimo comma, all'art. 4 e all'art. 6 lettere f), h), i) ed l) della presente legge, valutati in annue lire 100 milioni, si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo n. 776 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1974 e dei singoli esercizi successivi.
 
Agli oneri di cui all'art. 3 e all'art. 6, lettere a), b), c), d), e), g) ed l) della presente legge, valutati in lire 200 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 e l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1347 con la denominazione "Spese per le attrezzature, gli impianti e le opere riguardanti la prevenzione e l'estinzione degli incendi forestali" e con lo stanziamento di lire 200 milioni.
 
Le spese non impegnate sul cap. 1347 nell'anno 1974, potranno essere impegnate negli anni successivi.
 
Agli oneri di cui all'art. 8 della presente legge, valutati in annue lire 100 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1974 e l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1351 con la denominazione "Contributi in capitale per la ricostituzione dei beni forestali danneggiati dagli incendi" e con lo stanziamento di lire 100 milioni.
 
Negli stati di previsione della spesa per gli anni 1975 e successivi sarà iscritto il capitolo numero 1351 con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 maggio 1974
Gianni Oberto Tarena

Note:

[1] Nel quarto comma dell'articolo 4 le parole "compensi fissi giornalieri" sono state sostituite dalle parole "compensi orari" ad opera dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 52 del 1976.

[2] L'articolo 8 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 52 del 1976.