Legge regionale n. 18 del 21 marzo 1975  ( Versione vigente )
"Rifinanziamento del contributo in capitale, ad Enti locali, ad Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per investimenti nel settore dei trasporti pubblici di cui alla Legge regionale 6 maggio 1974, n. 16 ."
(B.U. 25 marzo 1975, n. 12)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' art. 2 della legge regionale 6 maggio 1974, n. 16 è modificato come segue: "
I contributi sono stabiliti nella misura del 65% delle spese riconosciute ammissibili e sostenute per l'attuazione degli investimenti indicati nell'art. 1 della presente legge. Tale misura è aumentata all'85% a favore dei comuni con meno di 2.500 abitanti.
"
Art. 2. 
 
Per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 6 maggio 1974, n. 16 , è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di 800 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvederà mediante l'accensione di un mutuo di pari ammontare, alle migliori condizioni di tasso e di durata, estinguibile mediante semestralità costanti e posticipate. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo medesimo.
 
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1975 sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 82, con la denominazione "Provento del mutuo relativo al rifinanziamento dei contributi in capitale, ad Enti locali e ad Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per investimenti nel settore dei trasporti pubblici" e la dotazione di 800 milioni.
 
Nel cap. n. 1196 del corrispondente stato di previsione della spesa sarà iscritta la somma di 800 milioni.
 
All'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutato in 60 milioni per l'anno 1975, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei capitoli n. 620 e n. 1410, riguardanti gli interessi passivi e la quota di capitale per il rimborso del mutuo, con il rispettivo stanziamento di 50 milioni e di 10 milioni.
 
Al maggior onere ricadente negli anni 1976 e successivi, valutato in 60 milioni, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1976, degli oneri previsti dalla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 2 .
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 marzo 1975
Gianni Oberto Tarena