Legge regionale n. 16 del 06 maggio 1974  ( Versione vigente )
"Contributi regionali per investimenti nel settore dei trasporti agli enti locali e ad aziende pubbliche o a partecipazione pubblica."
(B.U. 14 maggio 1974, n. 19)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Per favorire lo sviluppo di gestione pubblica nei servizi di trasporto collettivo su strada, la Regione Piemonte può concedere, a partire dall'esercizio 1974, contributi in conto capitale.
 
I contributi vengono concessi:
a) 
- alle aziende speciali di cui al T.U. approvato col R.D. 15-10-1925 n. 2578 e alle aziende a prevalente partecipazione pubblica che, sulla base di piani di trasporto di comprensorio, o di programmi ,proposti dagli Enti locali, effettuino investimenti per acquisire nuove concessioni o assorbire società private già operanti nel settore dei servizi di linea;
b) 
- agli Enti Locali, singoli o associati, che costituiscono aziende speciali di cui al T.U. approvato col R.D. 15-10-1925 n. 2578 oppure che acquisiscano partecipazioni in società aventi come scopo sociale l'esercizio di servizi di linea e che siano, o diventino per questo, a prevalente partecipazione pubblica.
Art. 2.[1] 
 
I contributi sono stabiliti nella misura del 65% delle spese riconosciute ammissibili e sostenute per l'attuazione degli investimenti indicati nell'art. 1 della presente legge. Tale misura è aumentata all'85% a favore dei comuni con meno di 2.500 abitanti.
Art. 3. 
 
Gli Enti o le Aziende interessate al conseguimento del contributo ne richiedono il preventivo affidamento alla Giunta Regionale inviando alla Direzione Compartimentale dei Trasporti in Concessione una domanda corredata da un programma tecnico-finanziario e dalle deliberazioni dei propri organi competenti.
 
La Giunta Regionale rilascia il preventivo affidamento anche in riferimento alle linee programmatiche della Regione in materia di assetto del territorio e di trasporti. Gli Enti e le Aziende dopo la comunicazione dell'affidamento da parte della Regione dovranno presentare alla Direzione Compartimentale dei Trasporti apposita istanza di contributo, corredata dalla documentazione necessaria alla istruttoria.
 
Dell'istruttoria delle domande e di ogni eventuale valutazione tecnico-finanziaria è incaricata la Direzione Compartimentale Trasporti in Concessione.
Art. 4. 
 
Nel caso di acquisizione di nuove concessioni, o di assorbimento di società, le spese da ritenere ammissibili a contributo si riferiranno a:
 
- rilievo o acquisto di materiale rotabile idoneo e indispensabile all'esercizio dei trasporti acquisiti;
 
- acquisizione di immobili strettamente connessi e indispensabili all'esercizio dei trasporti acquisiti.
 
La spesa ammissibile per l'acquisto del materiale rotabile e degli immobili verrà calcolata in base a stima presentata alla Regione ed eventualmente da essa modificata. Potrà anche essere riconosciuta la spesa relativa all'avviamento commerciale in misura non superiore al 70% di una annualità di prodotti (valutata come media degli ultimi tre anni) nell'ipotesi di coefficienti di esercizio inferiori a 1,2 e non superiore al 50% per coefficienti di esercizio uguali o superiori a 1,2.
Art. 5. 
 
La concessione e l'erogazione dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.
 
Le somme non assegnate in un esercizio finanziario potranno esserlo nell'esercizio successivo.
 
L'erogazione è effettuata in proporzione alla realizzazione del programma di investimenti.
Art. 6. 
 
Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata la spesa di 750 milioni, a cui si provvede con una quota, di pari ammontare, della somma derivante dal riparto del fondo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1971 n. 281 , per l'anno 1974, iscritto al capitolo n. 1401 del bilancio di previsione 1974.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso sarà istituito il capitolo numero 1196, con la denominazione: "Contributi in capitale agli Enti locali, alle Aziende speciali di cui al testo unico approvato con il R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 , ed alle Aziende a prevalente partecipazione pubblica, nella spesa per investimenti nel settore dei servizi di trasporto collettivo su strada", con lo stanziamento di 750 milioni; lo stanziamento di cui al capitolo n. 1401, relativo al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, sarà contestualmente ridotto nella misura indicata nel precedente comma.
 
Gli oneri per l'attuazione della presente legge nell'anno 1975 ed in quelli successivi saranno determinati con apposita legge regionale che ne stabilirà il relativo finanziamento.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 maggio 1974
Gianni Oberto Tarena

Note: