Legge regionale n. 17 del 21 marzo 1975  ( Versione vigente )
"Modifiche e rifinanziamento della Legge regionale 6 maggio 1974, n. 15 'Contributi ad imprese private per le spese di acquisto di autobus nuovi."
(B.U. 25 marzo 1975, n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il contributo di cui alla legge regionale 6 maggio 1974, n. 15 può essere concesso, durante l'anno 1975, nella misura massima del 40% della spesa di acquisto di nuovi autobus.
Art. 2. 
 
All' art. 2 della legge regionale 6 maggio 1974, n. 15 , è aggiunto il seguente comma: "
Il contributo non è concesso alle imprese che non abbiano ottenuto il regolare atto di proroga delle concessioni per l'anno al quale si riferisce il contributo e per l'anno nel quale è presentata la domanda del contributo, alle imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza dei servizi o che abbiano esercitato questi con modalità diverse da quelle autorizzare o che abbiano abbandonato l'esercizio, anche di una parte di servizi, senza il benestare della Regione e che non abbiano regolarizzato la situazione a seguito di invito della Regione medesima. Il contributo non è altresì concesso alle imprese che non abbiano rispettato il contratto di lavoro e le legge sociali, nonchè a quel]e che non possiedono una contabilità idonea alla rilevazione ed all'accertamento di tutti i prodotti e di tutte le spese.
"
Art. 3. 
 
L' art. 4 della legge 6 maggio 1974, n. 15 , è sostituito dal seguente: "
Le domande per la concessione del contributo dovranno essere indirizzate alla Giunta regionale e presentate alla Direzione Compartimentale dei Trasporti in Concessione allegando per ciascun veicolo acquistato la fotocopia della carta di circolazione e dei documenti di acquisto autenticati, ai sensi dell' art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
Saranno ammessi al contributo regionale soltanto le spese per i veicoli dei tipi riconosciuti ammissibili dalla Direzione Compartimentale dei Trasporti in Concessione, che risultino collaudati per i servizi di linea ordinari ed acquistati entro l'anno per il quale viene chiesto il contributo.
L'ammontare del contributo sarà determinato sulla base della fattura di acquisto, che verrà raffrontata con il listino dei prezzi delle principali case costruttrici degli autoveicoli.
L'impresa dovrà altresì presentare, sotto la propria responsabilità, un dettagliato conto economico del complesso delle autolinee per l'esercizio precedente a quello di acquisto; la Direzione Compartimentale di Trasporti è autorizzata ad effettuare presso l'impresa, riscontri contabili e amministrativi per accertare la veridicità e l'ammissibilità dei dati di tale documento.
Gli autobus per i quali è stato concesso il contributo non possono essere alienati prima di 10 anni, salvo rimborso alla Regione della quota del contributo non ammortizzata.
"
Art. 4. 
 
L' art. 5 della legge regionale 6 maggio 1974, n. 15 , è sostituito dal seguente: "
La concessione dei contributi è stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta.
Le somme non assegnate nell'esercizio 1975, potranno esserlo nell'esercizio 1976.
"
Art. 5. 
 
A richiesta dell'impresa il contributo di cui alla legge regionale 6 maggio 1974, n. 15 , potrà essere erogato prima dell'immatricolazione del veicolo in base alla fattura d'acquisto, anche non quietanzata e ad una dichiarazione di impegno ad impiegare il contributo medesimo per l'acquisto del veicolo e ad esibire la carta di circolazione alla competente Direzione Compartimentale Trasporti in Concessione per le debite annotazioni.
 
Nel caso che l'autotelaio sia acquistato per essere carrozzato da un'impresa diversa da quella che lo ha costruito, la Regione potrà erogare a richiesta dell'Azienda un acconto del contributo nei limiti del costo risultante dalla fattura d'acquisto ed in base ad una dichiarazione analoga a quella indicata nel precedente comma.
Art. 6. 
 
Ai fini dell'attuazione della legge regionale 6 maggio 1974, n. 15 , modificata dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1975, la spesa di 1.700 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvederà mediante l'accensione di un mutuo, di pari ammontare, alle migliori condizioni di tasso e di durata, estinguibile mediante semestralità costanti posticipate. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo medesimo.
 
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1975 sarà conseguentemente iscritto il capitolo n. 83, con la denominazione "Provento del mutuo relativo al rifinanziamento dei contributi in capitale, ad imprese private, nelle spese di acquisto di autobus nuovi" e la dotazione di 1.700 milioni.
 
Nel cap. n. 1197 del corrispondente stato di previsione della spesa sarà iscritta la somma di 1.700 milioni.
 
All'onere derivante dell'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutato in 125 milioni per l'anno 1975, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei capitoli n. 622 e n. 1411, riguardanti gli interessi passivi e la quota di capitale per il rimborso del mutuo, con il rispettivo stanziamento di 110 milioni e di 15 milioni.
 
Al maggior onere ricadente negli anni 1976 e successivi, valutato in 125 milioni, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1976, degli oneri previsti dalla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 2 , nonchè iscrivendo, nei corrispondenti bilanci, i capitoli di cui al precedente comma, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento del mutuo.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 marzo 1975
Gianni Oberto Tarena