Legge regionale n. 15 del 06 maggio 1974  ( Versione vigente )
"Contributo alle imprese private per le spese di acquisto di autobus nuovi."
(B.U. 14 maggio 1974, n. 19)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Per stimolare un programma straordinario di investimenti in materiale rotabile la Regione Piemonte può concedere alle imprese private esercenti autoservizi di linea di concessione regionale, un contributo finanziario pari al massimo al 30% della spesa di acquisto di autobus nuovi.
 
Il contributo sarà concesso per gli autobus acquistati negli esercizi 1974 e 1975 e destinati a servizi di linea, sulla base della somma risultante da documenti di acquisto e fino ad un massimo di L. 9.000.000 per gli autobus e 12.000.000 per gli autosnodati.
Art. 2. 
 
Il contributo potrà essere accordato solo nel caso che il conto di esercizio dell'anno precedente a quello di acquisto degli autobus, comprensivo dei contributi ricevuti a titolo di esercizio, di competenza dell'anno stesso, risulti passivo per tutto il complesso delle autolinee ordinarie di granturismo ed internazionali concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.
 
In caso di pubblicizzazione la quota di investimenti sovvenzionata ai sensi della presente legge non potrà essere conteggiata ai fini dell'indennizzo.
 
Il contributo non è concesso alle imprese che non abbiano ottenuto il regolare atto di proroga delle concessioni per l'anno al quale si riferisce il contributo e per l'anno nel quale è presentata la domanda del contributo, alle imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza dei servizi o che abbiano esercitato questi con modalità diverse da quelle autorizzare o che abbiano abbandonato l'esercizio, anche di una parte di servizi, senza il benestare della Regione e che non abbiano regolarizzato la situazione a seguito di invito della Regione medesima. Il contributo non è altresì concesso alle imprese che non abbiano rispettato il contratto di lavoro e le legge sociali, nonchè a quel]e che non possiedono una contabilità idonea alla rilevazione ed all'accertamento di tutti i prodotti e di tutte le spese.
[1]
Art. 3. 
 
Il contributo di cui all'art. 1 è cumulabile con quello per il rinnovo del materiale rotabile di cui alla Legge Regionale 20 agosto 1973, n. 22 , purchè il complesso dei contributi non superi il totale dell'investimento effettuato; in tal caso, i contributi di cui alla presente legge vengono ridotti, fino alla concorrenza della somma degli investimenti effettuati.
Art. 4.[2] 
 
Le domande per la concessione del contributo dovranno essere indirizzate alla Giunta regionale e presentate alla Direzione Compartimentale dei Trasporti in Concessione allegando per ciascun veicolo acquistato la fotocopia della carta di circolazione e dei documenti di acquisto autenticati, ai sensi dell' art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
 
Saranno ammessi al contributo regionale soltanto le spese per i veicoli dei tipi riconosciuti ammissibili dalla Direzione Compartimentale dei Trasporti in Concessione, che risultino collaudati per i servizi di linea ordinari ed acquistati entro l'anno per il quale viene chiesto il contributo.
 
L'ammontare del contributo sarà determinato sulla base della fattura di acquisto, che verrà raffrontata con il listino dei prezzi delle principali case costruttrici degli autoveicoli.
 
L'impresa dovrà altresì presentare, sotto la propria responsabilità, un dettagliato conto economico del complesso delle autolinee per l'esercizio precedente a quello di acquisto; la Direzione Compartimentale di Trasporti è autorizzata ad effettuare presso l'impresa, riscontri contabili e amministrativi per accertare la veridicità e l'ammissibilità dei dati di tale documento.
 
Gli autobus per i quali è stato concesso il contributo non possono essere alienati prima di 10 anni, salvo rimborso alla Regione della quota del contributo non ammortizzata.
Art. 5.[3] 
 
La concessione e l'erogazione dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta Regionale in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale che approva il piano autobus e le eventuali successive variazioni.
[4]
 
Le somme non assegnate nell'esercizio 1975, potranno esserlo nell'esercizio 1976.
Art. 6. 
 
Per la concessione dei contributi e delle anticipazioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge è autorizzata la spesa di 750 milioni, a cui si provvede con una quota, di pari ammontare, della somma derivante dal riparto del fondo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1971, n. 281 , per l'anno 1974, iscritto al capitolo n. 1401 del bilancio di previsione 1974.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso, sarà istituito il capitolo numero 1197, con la denominazione: "Contributi in capitale, alle imprese private esercenti autoservizi di linea di concessione regionale, nelle spese per l'acquisto di autobus nuovi" e con lo stanziamento di 750 milioni; lo stanziamento di cui al capitolo n. 1401, relativo al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, sarà contestualmente ridotto nella misura indicata nel precedente comma.
 
Gli oneri per l'attuazione della presente legge nell'anno 1975 saranno determinati con apposita legge regionale che ne stabilirà il relativo finanziamento.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 maggio 1974
Gianni Oberto Tarena

Note: