Legge regionale n. 15 del 21 marzo 1975  ( Versione vigente )
"Modifiche alla Legge regionale 20 agosto 1973, n. 22 , recante norme sui contributi per il rinnovo e l'efficienza del materiale rotabile alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori."
(B.U. 25 marzo 1975, n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 22 , è sostituito dal seguente: "
Ai fini della concessione del contributo non si computa la quota della spesa per l'acquisto di materiale rotabile ammessa ai benefici di cui alle leggi regionali 22 agosto 1972, n. 7, 6 maggio 1974, n. 14 e 6 maggio 1974, n. 15.
"
Art. 2. 
 
All' art. 1 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 22 è aggiunto il seguente comma: "
Per oneri di rinnovo del materiale rotabile si intendono, a partire dall'esercizio 1974, le quote annuali per il rinnovo in dieci anni degli autobus di fabbricazione non anteriore a dieci anni e la quota annuale per il rinnovo in cinque anni degli autobus acquistati usati, di fabbricazione non anteriore a cinque anni all'epoca dell'acquisto. Tali quote annuali possono essere valutate sulla base dei prezzi medi correnti nell'anno cui si riferisce il contributo. Possono inoltre essere incluse fra gli oneri per il rinnovo la quota di ammortamento, in cinque anni, delle spese per le revisioni generali degli autobus e la quota di ammortamento, in 20 anni, delle spese di costruzione di una officina idonea per la loro effettuazione. Per oneri di conservazione in efficienza del materiale rotabile possono anche intendersi le spese effettivamente sostenute e documentate per la manutenzione ordinaria del materiale rotabile
".
Art. 3. 
 
All' art. 2 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 22 è aggiunto il seguente comma: "
Possono essere considerate non concorrenti le corse automobilistiche destinate prevalentemente al trasporto di lavoratori, anche se non gravate di divieto di servizio locale sul tratto parallelo al servizio a impianti fissi, quando l'orario delle relative corse non consenta l'andata ed il ritorno in corrispondenza del turno lavorativo.
"
Art. 4. 
 
L' art. 3 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 22 , è sostituito dal seguente: "
I contributi di cui all'art. 1 della predetta legge regionale sono concessi, a partire dall'anno 1974, qualora risulti passivo il conto annuale di esercizio per il complesso dei servizi pubblici di trasporto ordinari, di gran turismo, internazionali e dei servizi con spesa del trasporto a carico del committente, concessi all'impresa dallo Stato, dalla Regione o dai Comuni, nonchè per tutte le attività svolte con corse automobilistiche fuori linea. Il complessivo ammontare dei contributi sarà contenuto nei limiti del disavanzo che risulterà dal conto economico annuale di tutti i servizi sopra indicati comprendente anche le entrate relative ai contributi concessi, per lo stesso anno, dalla Regione Piemonte o dallo Stato o dai Comuni a qualsiasi altro titolo. I contributi non sono concessi alle imprese che non abbiano ottenuto il regolare atto di proroga della concessione per l'anno al quale si riferisce il contributo e per l'anno nel quale è presentata la domanda del contributo, alle imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza dei servizi o che abbiano esercitato questi con modalità diverse da quelle autorizzate o che abbiano abbandonato l'esercizio, anche di una parte di servizi, senza il benestare della Regione e che non abbiano regolarizzato la situazione a seguito di invito della Regione medesima. Il contributo non è altresì concesso alle imprese che non abbiano rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali, nonchè a quelle che non possiedono una contabilità idonea alla rilevazione e dall'accertamento di tutti i prodotti e di tutte le spese.
"
Art. 5. 
 
L' art. 4 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 22 è sostituito dal seguente: "
La concessione e l'erogazione di contributi sono stabilite con Decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, la quale terrà conto dei criteri anche di proporzionalità desumibili dagli articoli precedenti e con l'ulteriore vincolo di destinare almeno il 40% dello stanziamento annuo disponibile alle spese sostenute per il rinnovo del materiale rotabile.
Dell'istruttoria delle domande di contributo è incaricata la Direzione Compartimentale Trasporti in Concessione, la quale può richiedere alle imprese la documentazione contabile da essa ritenuta necessaria per la definizione dell'istruttoria medesima.
"
Art. 6. 
 
Ai fini dell'attuazione della presente legge la Giunta Regionale è autorizzata ad assumere i mutui indicati nell' art. 6 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 22 alle migliori condizioni di tasso e di durata.
 
Al maggior onere derivante dall'accensione dei mutui di cui al precedente comma, valutati in 100 milioni per l'anno 1975, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui cap. n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 e mediante l'iscrizione, nello stato di previsione medesimo, della somma di 85 milioni nel cap. n. 616 e della somma di 15 milioni nel capitolo n. 1408. All'ulteriore maggior onere, valutato in 200 milioni per l'anno 1976 e successivi, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1976, degli oneri previsti dalla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 2 .
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 marzo 1975
Gianni Oberto Tarena