Legge regionale n. 22 del 20 agosto 1973  ( Versione vigente )
"Contributi per il rinnovo e l'efficienza del materiale rotabile alle Imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori."
(B.U. 04 settembre 1973, n. 35)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Alle imprese che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, di concessione regionale , la Regione Piemonte può accordare, nel quinquennio 1973-1977, un contributo annuale per assicurare il rinnovo, l'ammodernamento e l'efficienza del materiale rotabile.
 
Il contributo è concesso a fronte di oneri effettivamente sostenuti per il rinnovo, l'ammodernamento tecnico e la conservazione in efficienza del materiale rotabile fino ad un massimo di:
a) 
lire 40 per autobus-km. alle imprese private che hanno in esercizio autolinee con una percorrenza totale annua non superiore ai 400.000 autobus-km. elevabile a lire 50 per autobus-km. per le singole linee o tratti di linea svolgentesi in zone montane;
b) 
lire 50 per autobus-km. alle imprese private che hanno un esercizio autolinee con una percorrenza totale annua superiore ai 400.000 autobus-km. elevabile a lire 60 per autobus-km. per le singole linee o tratti di linea svolgentesi in zone montane;
c) 
lire 60 per autobus-km. alle aziende speciali di cui al T.U. approvato con R.D. 15-10-1925, n. 2578 ed alle Società Pubbliche od a prevalente partecipazione pubblica elevabile a lire 70 per autobus-km. per le singole linee o tratti di linea svolgentesi in zone montane.
 
Le autolinee svolgentesi in zone montane sono quelle il cui percorso presenta un dislivello, tra le quote altimetriche minime e massime, superiore a metri 300, nonchè quelle che si snodano, per almeno due terzi, a quote altimetriche superiori a metri 500.
 
Ai fini della concessione del contributo non si computa la quota della spesa per l'acquisto di materiale rotabile ammessa ai benefici di cui alle leggi regionali 22 agosto 1972, n. 7, 6 maggio 1974, n. 14 e 6 maggio 1974, n. 15.
[1]
 
Per oneri di rinnovo del materiale rotabile si intendono, a partire dall'esercizio 1974, le quote annuali per il rinnovo in dieci anni degli autobus di fabbricazione non anteriore a dieci anni e la quota annuale per il rinnovo in cinque anni degli autobus acquistati usati, di fabbricazione non anteriore a cinque anni all'epoca dell'acquisto. Tali quote annuali possono essere valutate sulla base dei prezzi medi correnti nell'anno cui si riferisce il contributo. Possono inoltre essere incluse fra gli oneri per il rinnovo la quota di ammortamento, in cinque anni, delle spese per le revisioni generali degli autobus e la quota di ammortamento, in 20 anni, delle spese di costruzione di una officina idonea per la loro effettuazione. Per oneri di conservazione in efficienza del materiale rotabile possono anche intendersi le spese effettivamente sostenute e documentate per la manutenzione ordinaria del materiale rotabile
[2]
Art. 2. 
 
Per la determinazione del contributo di cui al precedente articolo, viene considerata la percorrenza in autobus-km. relativa alle corse previste dai disciplinari delle sole autolinee di concessione regionale, nonchè alle corse bis autorizzate sulle linee medesime, con esclusione della percorrenza relativa alle linee concorrenti con i servizi di trasporto a impianti fissi e di quella relativa a noleggi od a prestazioni in subappalto.
 
Possono essere considerate non concorrenti le corse automobilistiche destinate prevalentemente al trasporto di lavoratori, anche se non gravate di divieto di servizio locale sul tratto parallelo al servizio a impianti fissi, quando l'orario delle relative corse non consenta l'andata ed il ritorno in corrispondenza del turno lavorativo.
[3]
Art. 3.[4] 
 
I contributi di cui all'art. 1 della predetta legge regionale sono concessi, a partire dall'anno 1974, qualora risulti passivo il conto annuale di esercizio per il complesso dei servizi pubblici di trasporto ordinari, di gran turismo, internazionali e dei servizi con spesa del trasporto a carico del committente, concessi all'impresa dallo Stato, dalla Regione o dai Comuni, nonchè per tutte le attività svolte con corse automobilistiche fuori linea. Il complessivo ammontare dei contributi sarà contenuto nei limiti del disavanzo che risulterà dal conto economico annuale di tutti i servizi sopra indicati comprendente anche le entrate relative ai contributi concessi, per lo stesso anno, dalla Regione Piemonte o dallo Stato o dai Comuni a qualsiasi altro titolo. I contributi non sono concessi alle imprese che non abbiano ottenuto il regolare atto di proroga della concessione per l'anno al quale si riferisce il contributo e per l'anno nel quale è presentata la domanda del contributo, alle imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza dei servizi o che abbiano esercitato questi con modalità diverse da quelle autorizzate o che abbiano abbandonato l'esercizio, anche di una parte di servizi, senza il benestare della Regione e che non abbiano regolarizzato la situazione a seguito di invito della Regione medesima. Il contributo non è altresì concesso alle imprese che non abbiano rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali, nonchè a quelle che non possiedono una contabilità idonea alla rilevazione e dall'accertamento di tutti i prodotti e di tutte le spese.
Art. 4.[5] 
 
La concessione e l'erogazione di contributi sono stabilite con Decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, la quale terrà conto dei criteri anche di proporzionalità desumibili dagli articoli precedenti e con l'ulteriore vincolo di destinare almeno il 40% dello stanziamento annuo disponibile alle spese sostenute per il rinnovo del materiale rotabile.
 
Dell'istruttoria delle domande di contributo è incaricata la Direzione Compartimentale Trasporti in Concessione, la quale può richiedere alle imprese la documentazione contabile da essa ritenuta necessaria per la definizione dell'istruttoria medesima.
Art. 5. 
 
Il Presidente della Giunta Regionale, in base ad istanza dell'impresa e su conforme deliberazione della Giunta medesima può autorizzare il pagamento, sulla base delle risultanze di esercizio del primo semestre d'ogni anno, di un acconto non superiore al 50 % del contributo annuale erogato nell'esercizio precedente, con diritto di recupero qualora il contributo non risulti concedibile in base alle risultanze di fine esercizio.
 
Per l'anno 1973 l'acconto è computabile sul contributo erogato, per l'anno 1972, ai sensi dell' art. 1 della Legge Regionale 22 agosto 1972, n. 6 .
Art. 6. 
 
Per la concessione dei contributi indicati nel precedente articolo 1 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1977, la spesa di 2.000 milioni, alla cui copertura si provvede mediante l'accensione, in ciascuno degli esercizi stessi, di un mutuo di pari importo ad un tasso non superiore all'8,50% e di durata non superiore a 25 anni, estinguibile in semestralità costanti posticipate. La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, i mutui predetti.
 
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1973 sarà istituito il capitolo n. 80, con la denominazione: "Provento del mutuo autorizzato a copertura della spesa per la concessione di contributi alle imprese esercenti autoservizi di linea ordinari ai viaggiatori ai fini del rinnovo e dell'efficienza del materiale rotabile" e con la dotazione di 2.000 milioni.
 
Nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio sarà istituito il capitolo n. 1193, con la denominazione "Contributi alle imprese esercenti autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, ai fini del rinnovo e dell'efficienza del materiale rotabile" e con lo stanziamento di 2.000 milioni.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Analoghi capitoli saranno iscritti nello stato di previsione dell'entrata e della spesa dei bilanci relativi agli anni dal 1974 al 1977.
 
Al maggior onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al primo comma, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1974, si provvede con parte del maggior gettito della tassa di circo]azione regionale derivante dall'applicazione, a partire dal 1° gennaio 1974, dell'aliquota stabilita nell' art. 10, primo comma, della legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1 ; all'ulteriore maggior onere ricadente in ciascuno degli anni dal 1975 al 1978, valutato analogamente in lire 200 milioni annui, si provvede con il maggior gettito della tassa medesima, derivante dal suo naturale incremento.
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale saranno iscritti, a partire dall'anno 1974, appositi capitoli riguardanti gli interessi passivi e le quote capitali per il rimborso dei mutui di cui al primo comma, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascun esercizio finanziario.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 agosto 1973
Calleri Di Sala

Note: