Legge regionale n. 10 del 09 aprile 1974  ( Versione vigente )
"Provvedimenti per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'artigianato."
(B.U. 10 aprile 1974, n. 14)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Per favorire l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'artigianato nonchè per sostenere l'economia delle relative aziende, la Regione Piemonte attua, nel quadriennio 1974 -1977, gli interventi previsti nella presente legge.
 
Gli interventi sono attuati a favore delle imprese qualificate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 .
Art. 2. 
 
Alle imprese artigiane singole, ovvero associate o consorziate nelle forme di legge, che hanno sede e svolgono la propria attività nel territorio della Regione, può essere concesso un contributo costante annuo in misura pari al 4% dell'ammontare dei prestiti da essi assunti, di intesa con l'Amministrazione regionale, presso gli Istituti di credito di cui al successivo art. 5, per le seguenti finalità:
a) 
l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori;
b) 
l'installazione, anche in forma associata, di impianti per la depurazione delle acque, dell'atmosfera e dell'ambiente;
c) 
la realizzazione di servizi ed uffici in forma consortile per le ricerche scientifiche e tecnologiche, per le progettazioni, per la commercializzazione dei prodotti, nonchè per l'attuazione di singole fasi di produzione;
d) 
l'acquisto di attrezzature da destinare alla costituzione di centri per i servizi sociali, quali mense, luoghi di riunione, ambulatori ed ogni altra iniziativa volta a migliorare le condizioni di lavoro degli artigiani e dei loro dipendenti nelle aree di insediamento artigiano;
e) 
l'acquisto, la messa in opera e l'ammortamento di macchinari ed attrezzature;
f) 
la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti necessari per la lavorazione e produzione di elaborati e la prestazione di servizi.
 
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera per ciascun esercizio, entro il 31 gennaio, i criteri prioritari e selettivi per gli interventi di cui al comma precedente. Per l'esercizio 1976 tali criteri saranno deliberati entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[1]
 
Ai prestiti assistiti dal contributo regionale viene accordata la garanzia sussidiaria di cui all'articolo 8.
Art. 3. 
 
Il contributo di cui al precedente articolo è concesso a prestiti dell'ammontare massimo di lire 30 milioni, ivi compresa la quota per la formazione delle scorte nel limite massimo di L. 7.500.000.
[2]
 
In deroga alla norma contenuta nel precedente comma, per le imprese artigiane costituite in forma di cooperativa l'ammontare massimo dei prestiti ammissibili al contributo regionale è fissato in lire 5 milioni per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa, ed in misura comunque non superiore a L. 100 milioni. In tale ammontare, la quota destinata alla formazione delle scorte non può in ogni caso superare l'importo di L. 7.500.000.
[3]
 
E' esclusa dal contributo regionale la parte di spesa già finanziata con prestiti assunti presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, o per il tramite di essa, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni, nonchè con prestiti comunque assistiti da agevolazioni finanziarie concesse da altri enti pubblici.
Art. 4. 
 
Il contributo regionale viene concesso per una durata massima di 10 anni sui prestiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 2 e per la durata massima di 5 anni sui prestiti di cui alla lettera e) dello stesso articolo e per la durata massima di anni 3 sulla quota di prestito destinato alla formazione di scorte.
Art. 5. 
 
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con Istituti di Credito operanti nel territorio della Regione, stabilendo l'interesse dei prestiti nella minor misura possibile, in rapporto alla situazione del mercato finanziario e monetario, e stabilendo altresì che tale interesse è suscettibile di revisioni semestrali, anche per i prestiti in corso di ammortamento, in rapporto alle variazioni intervenute nel mercato medesimo, fermo restando in ogni caso che l'interesse a carico delle imprese artigiane non può essere inferiore al 3%.
[4]
 
L'erogazione dei prestiti sarà effettuata previo accertamento, da parte degli Istituti di cui al precedente comma, dell'attuazione delle iniziative per le quali i prestiti medesimi sono concessi e con ammortamento da effettuarsi a rate costanti, semestrali e posticipate.
[5]
Art. 6.[6] 
 
Le domande per la concessione del contributo regionale, corredate dalla documentazione prescritta ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, devono essere presentate al Presidente della Giunta Regionale.
 
Ciascuna domanda è sottoposta all'esame del Comitato tecnico consultivo previsto dal successivo art. 7 il quale formula il proprio parere sulla base degli indirizzi prioritari stabiliti dal Consiglio regionale per l'esercizio di riferimento.
 
La Giunta regionale, visto il parere del Comitato tecnico consultivo, delibera la concessione del contributo e trasmette un esemplare della domanda, con la relativa documentazione, all'Istituto di credito prescelto dall'impresa artigiana per la concessione del prestito.
 
Nelle convenzioni di cui al precedente art. 5 saranno stabiliti i termini entro i quali gli Istituti di credito devono svolgere l'istruttoria di competenza e comunicare alla Regione le decisioni adottate.
 
L'erogazione del contributo è disposta, con decreto del Presidente della Giunta regionale, direttamente all'Istituto di credito che ha conferito il prestito.
 
In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione del prestito alle finalità dichiarate la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo, delibera la revoca del contributo.
 
La Giunta regionale è autorizzata a stabilire, adottando apposito disciplinare, la documentazione da allegare alle domande di contributo.
Art. 7. 
 
Il Comitato Tecnico consultivo di cui al precedente articolo è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) 
dall'Assessore incaricato per il settore dell'artigianato o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) 
da un rappresentante di ogni Commissione provinciale per l'artigianato della regione;
c) 
da tre rappresentanti designati dalla Commissione regionale per l'artigianato, tenendo conto della pluralità delle associazioni sindacali;
d) 
da tre esperti in materia di artigianato designati dal Consiglio regionale, di cui 1 in rappresentanza delle minoranze.
 
I membri del Comitato indicati alle lettere b), c) e d) del presente articolo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
 
In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio.
 
Il segretario del Comitato è un funzionario regionale addetto all'artigianato, nominato dal Presidente della Giunta regionale.
 
Ai membri del Comitato, non appartenenti all'Amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza di L. 10.000 lorde per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute.
 
Detto gettone è elevabile a L. 15.000 lorde per i membri non residenti nel Comune di Torino, ai quali spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute.
Art. 8. 
 
L'Amministrazione regionale presta garanzia per l'ammortamento dei prestiti ammessi al contributo regionale nei limiti del 20% delle somme stanziate nel proprio bilancio a titolo di annualità, ai sensi dell'articolo 13 primo comma della presente legge.
 
La garanzia ha natura sussidiaria ed opera, nel limite dell'importo iniziale del prestito, sulle passività che gli Istituti convenzionati dimostrino di aver sofferto, dopo l'esperimento di tutte le procedure per il recupero coattivo del credito, comprese le spese legali nel limite massimo di lire centomila.
 
Nelle convenzioni di cui al precedente articolo 5 sarà stabilito che la garanzia si riferisce al 10% dell'ammontare dei prestiti stipulati da ciascun Istituto.
Art. 9. 
 
Per agevolare e potenziare il credito di esercizio alle imprese artigiane la Regione concorre:
a) 
nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia che sono state costituite o che si costituiscono nel territorio della Regione;
b) 
nel pagamento di interessi per i prestiti di esercizio, stipulati da imprese artigiane iscritte negli albi provinciali della Regione, di cui all' articolo 9 della legge 25 luglio 1956, numero 860 , ed assistiti da fidejussione prestata da una delle cooperative artigiane di garanzia, di cui alla precedente lettera a), alla quale le imprese stesse partecipino in qualità di soci.
 
(...)
[7]
 
(...)
[8]
Art. 10. 
 
Il concorso di cui alla lettera a) del precedente articolo è disposto, nei limiti della somma stanziata, in misura pari al duecento per cento della parte del patrimonio sociale delle singole cooperative di garanzia, che corrisponde alle quote effettivamente versate dai soci in data posteriore all'entrata in vigore della presente legge.
[9]
 
La concessione del contributo è disposto semestralmente dal Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta ed in base alle risultanze del libro dei soci delle cooperative.
[10]
Art. 11. 
 
Il concorso regionale di cui alla lettera b) dell'articolo 9 della presente legge è concesso in misura pari al 4 per cento annuo dell'ammontare dei prestiti stipulati con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1974.
 
Il concorso regionale viene concesso con riferimento ad un importo massimo di prestito di L. 3.000.000 per ciascuna impresa e con una durata non superiore ai 24 mesi.
 
La concessione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, in base ad apposita domanda inoltrata dall'impresa interessata, tramite la cooperativa artigiana di garanzia che presta la fidejussione al prestito.
 
Il contributo è erogato direttamente all'Istituto di credito che ha concesso il prestito.
Art. 11 bis[11] 
 
La Regione corrisponde ad ogni cooperativa artigiana di garanzia un contributo fisso di lire 1 milione per le spese di esercizio dell'anno precedente, aumentato, per le cooperative con oltre 100 soci, della somma di lire 3 mila per ogni socio eccedente tale numero. Il contributo non può comunque superare l'importo massimo di lire 4 milioni per anno e viene commisurato in dodicesimi, computando come un mese intero le frazioni di almeno 15 giorni.
 
Le domande di contributo per le spese di esercizio relative all'anno 1975 dovranno essere presentate entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
La concessione del contributo è disposta dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, in base a conforme deliberazione della Giunta regionale stessa
Art. 11 ter[12] 
 
Alle Cooperative artigiane di garanzia di nuova costituzione, la Regione corrisponde in concorso spese di impianto un contributo fisso di lire 1 milione.
 
Alla concessione del contributo provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Art. 11 quater[13] 
 
Hanno titolo a conseguire i benefici di cui ai precedenti artt. 10, 11, 11 bis e 11 ter le Cooperative artigiane di garanzia costituite e funzionanti in base allo statuto tipo approvato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 12 febbraio 1959, e composte da almeno 50 soci.
 
Per continuare a beneficiare delle provvidenze regionali le Cooperative artigiane di garanzia dovranno, in sostituzione delle norme previste agli artt. 31, secondo comma, 35 secondo comma lettera b) 38 primo comma, 46 secondo comma e 52 dello Statuto tipo approvato con D.M. 12-2-1959, uniformare i propri statuti, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle seguenti disposizioni:
a) 
del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia fanno parte di diritto due membri nominati dal consiglio regionale;
b) 
la Giunta regionale autorizza il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia ad accettare contributi da parte di Enti pubblici o privati, qualora l'accettazione medesima comporti la modifica di norme dello Statuto ;
c) 
il Consiglio regionale nomina il Presidente del Collegio Sindacale delle Cooperative artigiane di garanzia;
d) 
in caso di scioglimento della Società, i fondi che risultino disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovranno essere devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici allo scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti. La Giunta regionale, alla quale i liquidatori dovranno in ogni caso notificare i motivi e le cause dello scioglimento avrà facoltà di disporre della destinazione della somma predetta;
e) 
la Giunta regionale approva le eventuali deroghe e modifiche dello statuto tipo approvato con D.M. 12-2-1959
Art. 12. 
 
La Giunta Regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Consiglio una relazione illustrativa della gestione della presente legge.
[14]
Art. 13. 
 
Per la concessione del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge, sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1974 al 1977 e le conseguenti annualità di lire 350 milioni per l'anno 1974, di lire 700 milioni per l'anno 1975, di lire 1.050 milioni per l'anno 1976 e di lire 1.400 milioni per gli anni dal 1977 al 1983, di lire 1050 milioni per l'anno 1984, di lire 700 milioni per l'anno 1985 e di lire 350 milioni per l'anno 1986.
 
All'onere di lire 350 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 1404 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed iscrivendo la suddetta somma nel capitolo numero 1364, istituito nello stato di previsione medesimo con la denominazione "Contributi costanti per i prestiti decennali, quinquennali o triennali relativi all'ammodernamento ed al miglioramento della produttività delle imprese artigiane".
 
Per la concessione della garanzia di cui all'art. 8 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l'anno 1974, di lire 140 milioni per l'anno 1975, di lire 210 milioni per l'anno 1976, di lire 280 milioni per gli anni dal 1977 al 1983, di lire 210 milioni per l'anno 1984, di lire 140 milioni per l'anno 1985 e di lire 70 milioni per l'anno 1986.
 
All'onere di lire 70 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed istituendo nello stato di previsione medesimo il capitolo n. 1365, con la denominazione "Prestazione di garanzia sussidiaria per l'ammortamento dei prestiti relativi all'ammodernamento ed al miglioramento della produttività delle imprese artigiane" e con lo stanziamento di lire 70 milioni.
 
Per la concessione del contributo di cui all'articolo 10 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 50 milioni in ciascuno degli anni dal 1974 al 1977.
 
Per la concessione del contributo di cui all'articolo 11 della presente legge sono autorizzati il limite d'impegno di lire 120 milioni per ciascuno degli anni dal 1974 al 1977 e le conseguenti annualità di lire 120 milioni per l'anno 1974, di lire 240 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977 e di lire 120 milioni per l'anno 1978.
 
All'onere di lire 170 milioni per l'anno finanziario 1974, relativo ai contributi di cui al quinto ed al sesto comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa, per tale anno, ed iscrivendo la suddetta somma nel capitolo n. 826, istituito nello stato di previsione medesimo con la denominazione "Contributi per agevolare l'accesso delle imprese artigiane al credito di esercizio e per favorire la formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia", e con lo stanziamento di lire 170 milioni.
 
Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 540 milioni per l'anno 1975, in lire 420 milioni per l'anno 1976 ed in lire 420 milioni per l'anno 1977, si farà fronte con pari quote della disponibilità derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1975, dell'onere di lire 2100 milioni, iscritto nel capitolo n. 1220 dello stato di previsione della spesa dell'anno in corso, per la concessione ad enti locali dei contributi di cui all' art. 14 del D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 , nella misura prevista dal programma di costruzione di acquedotti e fognature approvato con i decreti del Ministro dei Lavori Pubblici in data 1° settembre 1971, e in data 12 febbraio 1972.
 
Le somme stanziate ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate nell'esercizio successivo
[15]
 
Agli oneri di cui all'articolo 7 della presente legge, valutati in lire 8 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1977, si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 818 dello stato di previsione della spesa per gli anni corrispondenti, relativo alle spese per il funzionamento di commissioni ed organi consultivi in materia di artigianato.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13 bis[16] 
 
Sono autorizzati l'aumento di 250 milioni del limite d'impegno stabilito dall'art. 13, primo comma, per l'anno finanziario 1976, nonché l'aumento, di pari ammontare, delle conseguenti annualità dall'anno 1976 al 1985.
 
E' autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1985 per la concessione della garanzia sussidiaria di cui all'art. 8.
 
ll'onere di cui ai precedenti commi si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante una riduzione di 300 milioni dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'integrazione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 1364 e n. 1366 dello stato di previsione medesimo, nella rispettiva misura di 250 milioni e di 50 milioni.
 
Per la concessione del concorso regionale nella formazione del patrimonio sociale delle Cooperative artigiane di garanzia, di cui all'art. 9, lettera a), è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1976 e 1977.
 
Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11 bis e 11 ter è autorizzata la spesa di 30 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1976, 1977 e 1978.
 
All'onere di cui al 4° e 5° comma del presente articolo si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante una riduzione di 80 milioni dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa, nonché mediante l'integrazione di 50 milioni dello stanziamento di cui al capitolo n. 826 è la istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 829 con la denominazione "Contributi a Cooperative artigiane di garanzia nelle spese di esercizio e nelle spese di impianto", con lo stanziamento di 30 milioni.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 aprile 1974
Gianni Oberto Tarena

Note:

[1] Questo comma è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 del 1976.

[2] Il primo comma dell'articolo 3 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 24 del 1976.

[3] Il secondo comma dell'articolo 3 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 24 del 1976.

[4] Questo comma è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 del 1974.

[5] Il secondo comma dell'articolo 5 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 24 del 1976.

[6] L'articolo 6 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 24 del 1976.

[7] Il comma 2 dell'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 del 1976.

[8] Il comma 3 dell'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 del 1976.

[9] Nel primo comma dell'articolo 10 le parole "Nel complessivo ammontare di spesa di lire 50 milioni annui" sono state sostituite dalle parole "nei limiti della somma stanziata" ad opera dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 24 del 1976.

[10] Nel secondo comma dell'articolo 10 la parola "annualmente" sono state sostituite dalla parola "semestralmente" ad opera dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 24 del 1976.

[11] L'articolo 11 bis è stato inserito dall'articolo 1 della legge regionale 24 del 1976.

[12] L'articolo 11 ter è stato inserito dall'articolo 1 della legge regionale 24 del 1976.

[13] L'articolo 11 quater è stato inserito dall'articolo 1 della legge regionale 24 del 1976.

[14] Nel primo comma dell'articolo 12 le parole "entro il 15 novembre di ogni anno" sono state sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre di ogni anno" ad opera dell'articolo 1 della legge regionale 24 del 1976.

[15] Questo comma dell'articolo 13 è stato inserito dall'articolo 1 della legge regionale 24 del 1976.

[16] L'articolo 13 bis è stato inserito dall'articolo 1 della legge regionale 24 del 1976.