Legge regionale n. 26 del 23 agosto 1974  ( Versione vigente )
"Modifica ai provvedimenti per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'artigianato."
(B.U. 03 settembre 1974, n. 34)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10 , è sostituito dal seguente: "
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con Istituti di Credito operanti nel territorio della Regione, stabilendo l'interesse dei prestiti nella minor misura possibile, in rapporto alla situazione del mercato finanziario e monetario, e stabilendo altresì che tale interesse è suscettibile di revisioni semestrali, anche per i prestiti in corso di ammortamento, in rapporto alle variazioni intervenute nel mercato medesimo, fermo restando in ogni caso che l'interesse a carico delle imprese artigiane non può essere inferiore al 3%.
"
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 agosto 1974
Gianni Oberto Tarena