Legge regionale n. 10 del 10 maggio 1973  ( Versione vigente )
"Istituzione del Circondario di Mondovi."
(B.U. 15 maggio 1973, n. 19)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
E' istituito ai sensi degli artt. 129 e 130 della Costituzione e dell' art. 70 dello Statuto , nonchè per gli effetti di cui all' art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell' art. 69 dello Statuto , il Circondario di Mondovì nell'ambito della circoscrizione provinciale di Cuneo.
Art. 2. 
 
Il Circondario di Mondovì comprende i seguenti Comuni:
1) 
Alto
2) 
Bagnasco
3) 
Bastia Mondovì
4) 
Battifollo
5) 
Belvedere Langhe
6) 
(...)
[1]
7) 
Briaglia
8) 
Briga Alta
9) 
Camerana
10) 
Caprauna
11) 
Carrù
12) 
Castellino Tanaro
13) 
Castelnuovo Ceva
14) 
Ceva
15) 
Cigliè
16) 
Clavesana
17) 
Dogliani
18) 
Farigliano
19) 
Frabosa Soprana
20) 
Frabosa Sottana
21) 
Garessio
22) 
Gottasecca
23) 
Igliano
24) 
Lequio Tanaro
25) 
Lesegno
26) 
Lisio
27) 
Magliano Alpi
28) 
Marsaglia
29) 
Mombarcaro
30) 
Mombasiglio
31) 
Monasterolo Casotto
32) 
Monastero Di Vasco
33) 
Mondovì
34) 
Monesiglio
35) 
Montaldo Di Mondovì
36) 
Montezemolo
37) 
Murazzano
38) 
Niella Tanaro
39) 
Nucetto
40) 
Ormea
41) 
Pamparato
42) 
Paroldo
43) 
Perlo
44) 
Pianfei
45) 
Piozzo
46) 
Priero
47) 
Priola
48) 
Prunetto
49) 
Roascio
50) 
Roburent
51) 
Roccacigliè
52) 
Rocca Dè Baldi
53) 
Roccaforte Mondovì
54) 
Sale Delle Langhe
55) 
Sale San Giovanni
56) 
Saliceto
57) 
(...)
[2]
58) 
San Michele Mondovì
59) 
(...)
[3]
60) 
Scagnello
61) 
Torre Mondovì
62) 
Torresina
63) 
(...)
[4]
64) 
Vicoforte
65) 
Villanova Mondovì
66) 
Viola
Art. 3. 
 
Capoluogo del Circondario è Mondovì.
Art. 4. 
 
E' istituita per il Circondario di Mondovì una speciale Sezione decentrata del Comitato di Controllo sugli atti dei Comuni e degli altri Enti locali, nei modi e nelle forme previste per le speciali sezioni decentrate nei capoluoghi di Provincia.
Art. 5. 
 
Alle spese occorrenti per l'impianto e il funzionamento della Sezione di cui all'art. 4 della presente legge per l'attuazione del controllo sugli atti dei Comuni e degli altri Enti locali previsto dall' art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dall' art. 69 dello Statuto , e previste in L. 65 milioni, si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli compresi nella rubrica n. 4 "Servizio del controllo sugli atti degli Enti locali" del Bilancio per l'anno 1973 e dei Bilanci degli anni successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 10 maggio 1973
Calleri Di Sala

Note:

[1] Questo punto del primo comma dell'articolo 2 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 80 del 1978.

[2] Questo punto del primo comma dell'articolo 2 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 80 del 1978.

[3] Questo punto del primo comma dell'articolo 2 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 80 del 1978.

[4] Questo punto del primo comma dell'articolo 2 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 80 del 1978.