Legge regionale n. 80 del 19 dicembre 1978  ( Versione vigente )
"Istituzione del Circondario di Saluzzo-Savigliano-Fossano."
(B.U. 27 dicembre 1978, n. 53)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
E' istituito, ai sensi degli artt. 129 e 130 della Costituzione e dell' art. 70 dello Statuto , nonché per gli effetti di cui all' art. 56 della legge 10-2-1953, n. 62 e dell' art. 69 dello Statuto , il Circondario di Saluzzo-Savigliano-Fossano nell'ambito della Circoscrizione provinciale di Cuneo.
Art. 2. 
 
Il Circondario di Saluzzo-Savigliano-Fossano comprende i seguenti Comuni:
 
1) Bagnolo Piemonte
 
2) Barge
 
3) Bellino
 
4) Benevagienna
 
5) Brondello
 
6) Brossasco
 
7) Caramagna Piemonte
 
8) Cardè
 
9) Casalgrasso
 
10) Casteldelfino
 
11) Castellar
 
12) Cavallerleone
 
13) Cavallermaggiore
 
14) Cervere
 
15) Costigliole Saluzzo
 
16) Crissolo
 
17) Envie
 
18) Faule
 
19) Fossano
 
20) Frassino
 
21) Gambasca
 
22) Genola
 
23) Isasca
 
24) Lagnasco
 
25) Manta
 
26) Marene
 
27) Martiniana Po
 
28) Melle
 
29) Monasterolo di Savigliano
 
30) Moretta
 
31) Murello
 
32) Oncino
 
33) Ostana
 
34) Paesana
 
35) Pagno
 
36) Piasco
 
37) Polonghera
 
38) Pontechianale
 
39) Racconigi
 
40) Revello
 
41) Rifreddo
 
42) Rossana
 
43) Ruffia
 
44) Salmour
 
45) Saluzzo
 
46) Sampeyre
 
47) Sanfront
 
48) Sant'Albano Stura
 
49) Savigliano
 
50) Scarnafigi
 
51) Torre San Giorgio
 
52) Trinità
 
53) Valmala
 
54) Venasca
 
55) Verzuolo
 
56) Villafalletto
 
57) Villanova Solaro
 
58) Vottignasco.
Art. 3. 
 
Capoluogo del Circondario è Saluzzo.
Art. 4. 
 
E' istituita per il Circondario di Saluzzo-Savigliano-Fossano una speciale sezione decentrata del Comitato di Controllo sugli atti dei Comuni e degli altri Enti locali nei modi e nelle forme previsti per le speciali sezioni decentrate nei Capoluoghi di Provincia.
Art. 5. 
 
E' modificato l' art. 2 della legge 10-5-1973, n. 19 "Istituzione del Circondario di Mondovì ", con l'eliminazione dei Comuni di Benevagienna, Sant'Albano Stura, Salmour, Trinità che, con la presente legge regionale vengono a far parte del Circondario di Saluzzo-Savigliano-Fossano.
Art. 6. 
 
Alle spese occorrenti per l'impianto e per il funzionamento della sezione di cui all'art. 4 della presente legge, per l'attuazione del controllo sugli atti dei Comuni e degli altri Enti locali ai sensi dell' art. 56 della legge 10-2-1953, n. 62 e dell' art. 69 dello Statuto e previste in 70 milioni annui, si provvede a decorrere dall'anno finanziario 1979 con la disponibilità degli stanziamenti di cui agli appositi capitoli compresi nell'area di attività - Organizzazione istituzionale e decentramento - del bilancio per l'anno finanziario medesimo e dei bilanci per gli anni finanziari successivi, anche in relazione alle economie realizzabili su tali stanziamenti in conseguenza di minori oneri per il funzionamento del Comitato Regionale di Controllo e delle esistenti sezioni decentrate.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 dicembre 1978
Aldo Viglione