Legge regionale di innovazione e semplificazione normativa e amministrativa - Semplifica Piemonte.
(B.U. 09 luglio 2026, 3° suppl. al n. 27)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
TITOLO I
PRINCIPI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Principi)
1.
La presente legge definisce il quadro di principi di riferimento per le politiche regionali di innovazione e semplificazione normativa e amministrativa, quali componenti essenziali dell'azione amministrativa regionale, orientata al miglioramento della qualità delle decisioni pubbliche, alla chiarezza delle regole e alla certezza dei rapporti giuridici.
2.
Le azioni di semplificazione e innovazione sono attuate nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell'amministrazione, in coerenza con l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, oltre che con l'
articolo 97 della Costituzione
e con i principi generali dell'ordinamento dell'Unione europea.
3.
La Regione coordina le proprie attività con le politiche di semplificazione europee e nazionali, ivi inclusa l'Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata di cui all'
articolo 15 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120
, e promuove l'impiego di strumenti digitali per favorire la trasparenza dei tempi di conclusione dei procedimenti e il pieno esercizio dei diritti dei destinatari delle azioni amministrative dell'Ente.
4.
La Regione, in conformità e in attuazione di quanto previsto dal Protocollo d'intenti sottoscritto in data 20 novembre 2023 tra il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Presidente della Regione Piemonte, collabora con il Governo per l'individuazione e la rimozione degli ostacoli burocratici che rallentano enti locali, cittadini e imprese e assicura il supporto tecnico e amministrativo necessario all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 2.
(Finalità)
1.
La presente legge persegue la finalità di promuovere un'amministrazione regionale più semplice, accessibile, affidabile e orientata ai bisogni di cittadini, enti locali e imprese.
2.
In particolare, la legge è finalizzata a:
a)
incentivare l'adozione sistematica degli strumenti di semplificazione previsti dalla normativa vigente;
b)
promuovere l'innovazione organizzativa e tecnologica dell'amministrazione regionale, quale leva per il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità dell'azione amministrativa;
c)
rafforzare la capacità amministrativa delle strutture regionali, assicurando chiarezza dei ruoli, delle responsabilità, coerenza dell'azione amministrativa e affidabilità dei processi decisionali;
d)
sostenere una cultura organizzativa orientata alla collaborazione, all'apprendimento e al miglioramento continuo.
3.
Le finalità di cui al presente articolo sono perseguite attraverso strumenti normativi, organizzativi e tecnologici, anche mediante l'attivazione di ambienti di sperimentazione controllata, quali le 'sandbox regolatorie', nonché mediante il coinvolgimento attivo degli stakeholder e la valorizzazione delle competenze interne.
Art. 3.
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a)
semplificazione normativa: l'insieme delle azioni volte a razionalizzare, abrogare, delegificare e codificare la normativa regionale, al fine di migliorarne la qualità, la chiarezza, l'accessibilità e la fruibilità;
b)
semplificazione amministrativa: l'insieme coordinato di interventi volti a:
1)
semplificare i procedimenti amministrativi, intesi come sequenze giuridicamente rilevanti che danno luogo a provvedimenti, fermo restando il rispetto dei principi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
2)
reingegnerizzare i processi organizzativi, intesi come flussi interfunzionali finalizzati al raggiungimento di obiettivi amministrativi complessi;
3)
standardizzare le procedure operative, intese come modalità tecniche e organizzative attraverso cui vengono svolte attività ricorrenti, al fine di garantire efficacia, efficienza, trasparenza e coerenza dei servizi pubblici;
c)
innovazione: l'insieme degli interventi finalizzati al rinnovamento degli assetti organizzativi, dei modelli di lavoro e delle modalità di gestione dell'azione amministrativa, ivi compresa la valorizzazione delle competenze del personale e delle forme di collaborazione con cittadini, imprese e altri soggetti interessati, mediante l'adozione di modelli organizzativi agili e orientati ai risultati e l'impiego di strumenti tecnologici e digitali quali fattori abilitanti, in coerenza con gli standard europei e nazionali.
TITOLO II
POLITICHE REGIONALI DI SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE
Art. 4.
(Azioni di semplificazione e innovazione)
1.
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione attua interventi di innovazione e semplificazione che, nel rispetto della normativa vigente, comprendono in particolare:
a)
l'eliminazione di norme obsolete, superate o non operative, mediante l'adozione di puntuali leggi di abrogazione, testi unici e codici di riordino per settori omogenei di materia, garantendo il coordinamento normativo e la costante sistematizzazione dell'ordinamento giuridico regionale;
b)
la revisione delle disposizioni che aggravano ingiustificatamente processi e procedimenti amministrativi, con l'obiettivo di ridurre oneri e complessità;
c)
la semplificazione dei procedimenti amministrativi, attraverso la riduzione del numero e della complessità degli adempimenti richiesti agli utenti, l'eliminazione di documenti e certificazioni non strettamente necessari, l'applicazione del principio dell'unicità dell'invio, quale il 'once only', e la piena applicazione del silenzio assenso nei casi e nei termini previsti dalla normativa vigente;
d)
la reingegnerizzazione dei processi, mediante l'analisi e la riprogettazione dei flussi operativi e decisionali, finalizzata all'eliminazione di passaggi ridondanti, alla razionalizzazione delle responsabilità e alla promozione della gestione per obiettivi;
e)
l'adozione di modelli organizzativi agili e flessibili e la sperimentazione di soluzioni organizzative orientate alla collaborazione, alla responsabilizzazione e all'apprendimento organizzativo, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa;
f)
la progressiva digitalizzazione e dematerializzazione degli atti, dei documenti e dei flussi documentali connessi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, assicurando l'interoperabilità tra i sistemi informativi, la progressiva convergenza verso piattaforme uniche regionali per la gestione dei procedimenti amministrativi complessi e la tracciabilità delle fasi endoprocedimentali e la piena accessibilità telematica ai servizi regionali;
g)
la standardizzazione delle procedure operative e della modulistica, attraverso la predisposizione e l'aggiornamento di modelli digitali unificati e di procedure operative redatte in linguaggio amministrativo semplificato, conformi alle linee guida vigenti e interoperabili con le piattaforme digitali nazionali, regionali e quelle in uso negli enti locali.
2.
Le azioni di cui al comma 1 sono attuate, in coerenza con i principi di cui al
capo IV della legge 241/1990
e in attuazione degli indirizzi della Giunta regionale, esplicitati nel Piano strategico pluriennale e nel Piano attuativo annuale per la semplificazione di cui agli articoli 14 e 15, che ne definiscono obiettivi, tempi e responsabilità, assicurando il monitoraggio dei risultati e la valutazione dell'impatto delle misure adottate.
Art. 5.
(Accordi istituzionali per la semplificazione e la creazione di valore pubblico)
1.
La Giunta regionale, previa intesa con gli enti interessati, promuove il ricorso agli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all'
articolo 15 della legge 241/1990
e all'
articolo 22 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14
(Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), quali strumenti ordinari di semplificazione amministrativa e di cooperazione istituzionale, funzionali al coordinamento delle competenze e alla realizzazione di interventi di interesse pubblico comune.
2.
Gli accordi di cui al comma 1 sono utilizzati, in particolare, per l'attuazione delle politiche regionali di semplificazione normativa e amministrativa, nonché per la progettazione e l'attuazione di interventi complessi che richiedono il concorso coordinato di più amministrazioni, in coerenza con i principi di buon andamento, economicità e leale collaborazione.
3.
La Regione favorisce l'utilizzo degli accordi di cui al presente articolo attraverso azioni di accompagnamento e supporto metodologico, volte a promuoverne un impiego consapevole, coerente con il quadro normativo vigente e orientato alla creazione di valore pubblico.
Art. 6.
(Attuazione del principio di unicità dell'invio)
1.
La Regione, in attuazione dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché degli obiettivi di economicità, imparzialità, trasparenza e partecipazione, opera affinché i cittadini, gli enti locali e le imprese non siano gravati dell'onere di produrre o presentare dati, informazioni o documenti già in possesso della pubblica amministrazione regionale o comunque acquisibili da altre pubbliche amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione incentiva la realizzazione di soluzioni e infrastrutture digitali che consentono lo scambio automatizzato e sicuro dei dati tra amministrazioni, al fine di promuovere l'interoperabilità dei sistemi informativi regionali e locali, l'utilizzo della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) e l'integrazione con le banche dati nazionali e territoriali.
3.
La Regione adotta modalità organizzative e soluzioni tecniche atte a garantire l'acquisizione d'ufficio dei dati e dei documenti necessari, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di amministrazione digitale, documentazione amministrativa, trasparenza e protezione dei dati personali, ivi comprese quelle contenute nel
decreto legislativo 82/2005
e nel
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico sulla documentazione amministrativa), nonché dei provvedimenti e delle linee guida adottati dall'Agenzia per l'Italia digitale e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
4.
La Regione promuove la collaborazione con gli enti locali, gli enti strumentali e i soggetti gestori di pubblici servizi, al fine di assicurare la piena attuazione del principio di unicità della presentazione dei dati e il progressivo riutilizzo delle informazioni disponibili, anche mediante accordi e protocolli di interoperabilità.
5.
L'amministrazione regionale, in attuazione dell'
articolo 29, comma 8, della legge regionale 14/2014
e secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e valutazione del rischio, effettua controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati, anche mediante tecniche di campionamento statisticamente significative e l'utilizzo di verifiche automatizzate tramite la PDND.
Art. 7.
(Principio di non aggravamento)
1.
Nell'attuazione delle politiche di semplificazione e innovazione, la Regione assicura il rispetto del principio di non aggravamento dei procedimenti amministrativi, di cui all'
articolo 1, comma 2, della legge 241/1990
, evitando l'introduzione di adempimenti, oneri o passaggi procedimentali non strettamente necessari al perseguimento delle finalità di interesse pubblico.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove, nell'ambito degli strumenti di programmazione e degli indirizzi attuativi di cui alla presente legge, attività di analisi, ricognizione e revisione delle disposizioni normative, regolamentari e delle prassi amministrative regionali che determinano aggravamenti non giustificati, anche con riferimento a livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla normativa europea o statale.
3.
Le attività di cui al comma 2 sono orientate a favorire una gestione delle istruttorie e dei procedimenti improntata ai criteri di chiarezza, proporzionalità e adeguatezza, anche mediante il ricorso a strumenti digitali, soluzioni ICT e applicazioni di intelligenza artificiale, al fine di ridurre oneri amministrativi e complessità a carico di cittadini, imprese ed enti locali.
Art. 8.
(Principio di proporzionalità degli oneri amministrativi)
1.
Fermo restando il principio di non aggravamento dei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 7, la Giunta regionale, nell'emanazione di atti normativi, regolamentari e amministrativi generali, nonché nella definizione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale, si attiene al principio di proporzionalità, in coerenza con l'
articolo 1 della legge 241/1990
.
2.
Il principio di proporzionalità comporta che gli adempimenti, gli oneri informativi e le modalità di svolgimento delle attività amministrative sono:
a)
strettamente necessari e adeguati rispetto alla natura e all'intensità degli interessi pubblici tutelati;
b)
non eccedenti rispetto alle finalità perseguite;
c)
calibrati in modo proporzionato, in relazione alla dimensione e alla capacità organizzativa dei soggetti destinatari, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
Art. 9.
(Soccorso istruttorio)
1.
La Regione, nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e leale collaborazione tra amministrazione e soggetti interessati, assicura l'utilizzo del soccorso istruttorio quale strumento prioritario di integrazione dell'istruttoria procedimentale, ai sensi dell'
articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 241/1990
.
2.
L'applicazione del soccorso istruttorio avviene secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, al fine di favorire la partecipazione degli interessati, prevenire esiti procedimentali fondati esclusivamente su carenze formali o irregolarità sanabili, nonché contenere i tempi procedimentali, ridurre gli oneri amministrativi e limitare il ricorso al contenzioso.
3.
Non sono ammesse, nei procedimenti di competenza regionale, clausole contenute in bandi, avvisi o atti generali che prevedono l'esclusione automatica per carenze meramente formali o irregolarità sanabili, in assenza di preventiva attivazione del soccorso istruttorio, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
TITOLO III
STRUMENTI DIGITALI E TECNOLOGIE ABILITANTI
Art. 10.
(Portale digitale regionale per la semplificazione)
1.
La Giunta regionale realizza e gestisce, anche in collaborazione con gli enti del sistema regionale e sentite le autonomie locali, il Portale digitale regionale per la semplificazione, quale strumento integrato e interfaccia unica per l'accesso ai servizi, alle informazioni e alla modulistica relativi ai procedimenti amministrativi di competenza regionale e degli enti partecipati.
2.
Il Portale digitale regionale consente in particolare:
a)
la presentazione telematica delle pratiche amministrative, la loro protocollazione automatica e il rilascio di una ricevuta digitale attestante la presa in carico del procedimento, nonché la consultazione in tempo reale del relativo stato di avanzamento;
b)
l'accesso al servizio digitale per la presentazione delle pratiche in modalità standardizzata e alle informazioni relative a tempi, fasi procedimentali e obblighi amministrativi;
c)
l'attuazione del principio dell'unicità dell'invio, in base al quale cittadini e imprese non sono tenuti a fornire più volte le medesime informazioni alle pubbliche amministrazioni, che le acquisiscono d'ufficio, anche mediante l'accesso alle banche dati detenute da altre amministrazioni, nel rispetto della normativa vigente;
d)
la tracciabilità, l'accessibilità e la trasparenza dei procedimenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica e accessibilità digitale.
3.
Il Portale digitale è progressivamente integrato nel sistema informativo regionale e costituisce strumento di supporto al monitoraggio, alla valutazione e alla comunicazione pubblica delle politiche regionali di semplificazione e digitalizzazione.
Art. 11.
(Intelligenza artificiale per la semplificazione amministrativa)
1.
La Regione promuove l'utilizzo dell'intelligenza artificiale quale strumento di supporto alla semplificazione e all'efficientamento dei procedimenti amministrativi, in conformità al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativo all'intelligenza artificiale (AI Act) e alla normativa nazionale in materia di amministrazione digitale.
2.
L'adozione e l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte della Regione e degli enti locali avvengono nel rispetto dei seguenti principi:
a)
trasparenza, affinché sia sempre riconoscibile quando una decisione è supportata da un algoritmo o da un sistema automatizzato;
b)
supervisione umana, al fine di garantire che ogni decisione produttiva di effetti giuridici o comunque rilevante per cittadini e imprese sia validata da un funzionario provvisto di adeguate competenze, ferma restando la responsabilità dei soggetti e degli organi competenti in ordine all'istruttoria e all'adozione degli atti;
c)
verificabilità e tracciabilità, intese come possibilità di accertare in ogni momento il funzionamento del sistema algoritmico e di ricostruire i processi logici e informatici che ne determinano gli esiti;
d)
tutela dei dati personali e non discriminazione, assicurando che i sistemi siano progettati, addestrati e utilizzati in modo sicuro, equo e conforme alla legge.
3.
La Regione può stipulare accordi di collaborazione con università, centri di ricerca, enti pubblici e società in house per la realizzazione di progetti pilota finalizzati a valutare l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla semplificazione e sull'innovazione amministrativa, nonché l'attivazione di spazi di sperimentazione controllata, anche mediante il coinvolgimento di infrastrutture territoriali esistenti e piattaforme di innovazione operanti sul territorio, per testare nuove applicazioni di intelligenza artificiale in condizioni di sicurezza e monitoraggio.
TITOLO IV
ECOSISTEMA REGIONALE PER LA SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE
Art. 12.
(Istituzione del Tavolo regionale per la semplificazione)
1.
Al fine di garantire il coordinamento delle azioni di semplificazione normativa e amministrativa e di assicurare un confronto strutturato e continuativo con il sistema delle autonomie locali, con le parti economiche e sociali e con gli altri soggetti istituzionali e civici interessati, è istituito il Tavolo regionale per la semplificazione, presieduto dall'assessore regionale competente in materia.
2.
Il Tavolo è composto da rappresentanti delle strutture regionali competenti, degli enti locali, del sistema universitario, delle parti economiche e sociali, degli enti del terzo settore e, più in generale, dei principali stakeholder pubblici e privati interessati nei processi di semplificazione normativa e amministrativa, assicurando un'adeguata rappresentatività istituzionale e territoriale.
3.
La composizione, le modalità di funzionamento e le regole di partecipazione al Tavolo sono definite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei principi di trasparenza, equilibrio e pluralismo tra i soggetti rappresentati.
4.
Il Tavolo svolge funzioni consultive e propositive, formula pareri non vincolanti e osservazioni sui piani pluriennali e annuali per la semplificazione, contribuendo all'individuazione delle principali aree di intervento prioritario, in un'ottica di miglioramento dell'azione amministrativa e normativa e favorisce la diffusione delle buone pratiche in materia di semplificazione.
5.
In relazione alle tematiche oggetto di trattazione, il Tavolo può invitare a partecipare ai propri lavori rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, enti e soggetti portatori di interessi collettivi e diffusi, nonché esperti dotati di comprovata competenza nelle materie esaminate.
6.
Per l'approfondimento di specifiche materie o per lo sviluppo di singoli progetti, il Tavolo può istituire tavoli tecnici operativi, ai quali è affidato il compito di elaborare proposte e soluzioni attuative.
7.
La partecipazione al Tavolo regionale per la semplificazione e ai tavoli tecnici operativi è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di compensi, indennità, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 13.
(Team regionale per la semplificazione e il supporto agli enti locali)
1.
È istituito il Team regionale per la semplificazione, l'innovazione e il miglioramento dell'azione amministrativa, quale struttura di supporto tecnico e specialistico e comunità di apprendimento, finalizzata a sostenere le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio regionale nell'attuazione delle politiche di semplificazione normativa, amministrativa e organizzativa e nel miglioramento dell'azione amministrativa.
2.
Il Team regionale è coordinato dalla struttura regionale competente in materia di semplificazione e innovazione amministrativa e si avvale del contributo di personale regionale e di altri enti pubblici che vi aderiscono in forma volontaria, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia delle singole amministrazioni.
3.
Il Team regionale opera come rete stabile di collaborazione e apprendimento, attraverso la quale esercita le proprie funzioni di supporto agli enti locali mediante:
a)
attività di analisi e mappatura dei processi amministrativi, assistenza tecnica e metodologica finalizzate a favorire la corretta individuazione e applicazione, in chiave di semplificazione, dei regimi amministrativi previsti dall'ordinamento;
b)
accompagnamento nell'applicazione della disciplina che regola i procedimenti autorizzatori e i regimi abilitativi, anche al fine di ridurre disomogeneità interpretative e applicative;
c)
promozione, definizione e attuazione di progetti e programmi per il supporto agli enti locali per favorire i processi di semplificazione, innovazione amministrativa e il miglioramento dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituto dell'avvalimento per l'esercizio delle funzioni;
d)
scambio strutturato di esperienze, conoscenze e soluzioni operative tra amministrazioni;
e)
sperimentazione di modelli organizzativi, strumenti digitali e metodologie di lavoro partecipative coerenti con gli obiettivi di semplificazione e innovazione amministrativa;
f)
promozione di percorsi di apprendimento tra pari e diffusione della cultura della semplificazione e dell'innovazione nella pubblica amministrazione;
g)
consultazioni pubbliche e iniziative per la partecipazione degli stakeholder pubblici e privati al processo di semplificazione e innovazione amministrativa.
4.
Il Team regionale promuove la progressiva standardizzazione delle procedure, della modulistica e delle connesse soluzioni digitali, al fine di favorire omogeneità applicativa, chiarezza dei procedimenti e semplificazione degli adempimenti per enti locali, cittadini e imprese e a tal fine:
a)
predispone e aggiorna moduli unificati e standardizzati adeguandone i formati digitali;
b)
predispone e aggiorna documenti di accompagnamento alla compilazione della modulistica, redatti in linguaggio chiaro e semplificato, finalizzati a rendere comprensibili e uniformi le modalità di presentazione delle pratiche nei procedimenti di competenza regionale, ivi compresi quelli la cui gestione è stata conferita ad altri enti e li mette a disposizione degli enti locali, ai fini dell'adozione su base volontaria;
c)
assiste gli enti locali nell'armonizzazione della propria modulistica ai modelli regionali, garantendo coerenza con le linee guida nazionali, con il codice dell'amministrazione digitale e con le piattaforme digitali regionali e nazionali;
d)
coordina iniziative di condivisione di buone pratiche e supporta la riconversione dei moduli esistenti in formati digitali interoperabili.
5.
Le attività del Team regionale sono svolte in coerenza con gli indirizzi nazionali ed europei in materia di trasformazione digitale e semplificazione amministrativa e favoriscono, anche attraverso strumenti di indirizzo e coordinamento, l'adozione di soluzioni omogenee e interoperabili da parte delle amministrazioni.
6.
Il Team regionale cura la diffusione dei risultati delle sperimentazioni e dei progetti pilota, assicurandone la replicabilità e la trasferibilità presso gli enti locali.
TITOLO V
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DI SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE
Art. 14.
(Piano strategico pluriennale per la semplificazione e innovazione)
1.
Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta regionale, il Piano strategico pluriennale per la semplificazione e innovazione, quale documento di indirizzo e programmazione delle politiche regionali di innovazione e semplificazione normativa e amministrativa.
2.
Il Piano strategico pluriennale per la semplificazione e innovazione:
a)
individua le linee di indirizzo pluriennali, gli ambiti prioritari di intervento, gli obiettivi generali e gli indicatori di impatto attesi;
b)
garantisce la coerenza e l'integrazione con gli strumenti di programmazione strategica e operativa della Regione, ivi inclusi il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e il Piano strategico pluriennale per l'ICT, promuovendo l'allineamento tra le azioni di semplificazione e innovazione e gli obiettivi trasversali di sviluppo istituzionale, digitalizzazione, sostenibilità e miglioramento della qualità dei servizi pubblici;
c)
prevede la partecipazione attiva degli stakeholder pubblici e privati, mediante consultazione pubblica e tavoli di confronto;
d)
definisce la mappatura integrata dei processi, dei procedimenti e delle infrastrutture digitali dell'amministrazione regionale, quale base conoscitiva per la programmazione delle azioni di semplificazione e innovazione.
3.
Il Piano strategico pluriennale per la semplificazione e l'innovazione ha durata triennale ed è aggiornato annualmente, con riferimento al triennio successivo.
4.
Il Piano strategico pluriennale per la semplificazione e l'innovazione è approvato entro il 31 ottobre di ciascun anno e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione del Piano attuativo annuale di cui all'articolo 15.
Art. 15.
(Piano attuativo annuale per la semplificazione e innovazione)
1.
In coerenza con gli indirizzi contenuti nel Piano strategico pluriennale per la semplificazione e innovazione e con il Piano attuativo ICT, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre approva, previo parere della commissione consiliare competente e sentito il Tavolo regionale per la semplificazione, il Piano attuativo annuale per la semplificazione e innovazione relativo all'anno successivo, quale strumento di programmazione operativa volto a tradurre gli obiettivi strategici in traguardi misurabili, individuando le linee di intervento, le azioni prioritarie, i tempi e le responsabilità necessarie alla loro realizzazione.
2.
Il Piano attuativo annuale per la semplificazione e innovazione assicura la trasparenza, la tracciabilità e la valutabilità delle politiche regionali di semplificazione e innovazione, consentendo la verifica periodica dei risultati conseguiti, del grado di avanzamento delle misure e dell'impatto delle azioni sul sistema amministrativo e sui destinatari.
Art. 16.
(Azioni per la qualità della normazione e valutazione delle politiche)
1.
Al fine di migliorare la qualità della normazione e l'allocazione delle risorse, la Regione promuove lo sviluppo della valutazione delle politiche, effettuata mediante il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, che realizza la funzione di controllo consiliare prevista dall'
articolo 71, comma 1, dello Statuto
, implementando l'attività di collaborazione della Giunta regionale nei confronti del Consiglio.
2.
La Giunta regionale disciplina, con proprio atto deliberativo, le modalità organizzative di svolgimento delle attività di cui al comma 1, utili all'adempimento delle tempistiche e degli oneri conoscitivi contenuti nelle clausole valutative inserite nei testi di legge e definisce, altresì, sentito il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, gli elementi necessari ai fini della pubblicazione sui siti istituzionali dei risultati della valutazione, nonché al costante confronto con il Comitato medesimo.
Art. 17.
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale, ai sensi dell'
articolo 71, comma 1, dello Statuto
, rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di semplificazione delle procedure legislative e amministrative.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta, con cadenza biennale, una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche.
3.
La relazione di cui al comma 2 documenta e descrive:
a)
lo stato di attuazione della legge;
b)
il quadro dei servizi e delle azioni dedicati all'attività di semplificazione;
c)
l'individuazione degli interventi prioritari con l'indicazione di obiettivi, risorse e tempistiche, nonché le modifiche legislative ritenute necessarie in relazione a una maggiore efficacia della legge.
4.
A supporto delle informazioni di cui al comma 3 sono, altresì, trasmessi:
a)
l'elenco degli atti abrogati di natura normativa o amministrativa;
b)
l'elenco delle proposte presentate dal Tavolo regionale per la semplificazione di cui all'articolo 12;
c)
l'elenco degli atti normativi e amministrativi approvati e le relative ricadute in termini di minori costi per i cittadini e le imprese, nonché per le pubbliche amministrazioni;
d)
l'elenco delle azioni svolte a supporto degli enti locali.
5.
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4.
6.
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 18.
(Disposizioni transitorie)
1.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 14 e limitatamente all'anno 2026, l'attuazione delle politiche regionali di semplificazione e innovazione amministrativa è avviata mediante l'approvazione del Piano attuativo annuale, sottoposto al parere della competente commissione consiliare in luogo del Piano strategico pluriennale.
2.
Per l'anno 2026, il Piano attuativo annuale per la semplificazione e innovazione è approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 19.
(Disposizioni finanziarie)
1.
Gli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati complessivamente in euro 13.607.580,38, di cui euro 13.307.580,38 in spese in conto capitale, per il triennio 2026-2028, ed euro 300.000,00 in spese correnti, sull'annualità 2026, sono suddivisi rispettivamente in:
a)
stanziamenti per euro 7.349.285,26 a valere sull'annualità 2026, per euro 4.658.295,12 sull'annualità 2027 e per euro 1.300.000,00 sull'annualità 2028, che trovano copertura mediante risorse stanziate nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.12 (Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione), titolo 2 (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
b)
stanziamento per euro 300.000,00 a valere sull'annualità 2026, che trova copertura all'interno della missione 01, programma 01.12, titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
2.
Per gli esercizi successivi al 2028 agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
).
Art. 20.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 luglio 2026
Alberto Cirio