Legge regionale n. 9 del 08 luglio 2025  ( Versione vigente )
Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025.
(B.U. 10 luglio 2025, 1° suppl. al n. 28)

Sommario:            

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I 
DISPOSIZIONI RELATIVE A IMPEGNI ISTITUZIONALI
Art. 1. 
1. 
All' articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'abilitazione all'esercizio professionale), dopo le parole "
gli studenti
" sono inserite le seguenti "
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.
".
Art. 2. 
1. 
La lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo') è sostituita dalla seguente: "
e bis)
variazioni al progetto approvato che comportino un'opera sostanzialmente diversa per conformazione o strutturazione.
".
Art. 3. 
1. 
All' articolo 3, comma 1, lettera i), della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) le parole "
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 )
" sono sostituite dalle seguenti " ".
Art. 5. 
1. 
Il secondo periodo del comma 1 bis dell'articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è sostituito dal seguente: "
Tali deroghe, fermo restando quanto previsto dall' articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dagli articoli 2 e 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)), possono essere concesse dai sindaci con ordinanza solo per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, in attuazione dell' articolo 10, comma 1 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 , fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, del decreto medesimo per le zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di qualità dell'aria e relativi provvedimenti attuativi.
".
Art. 6. 
1. 
All' articolo 22, comma 1, della legge regionale 3 novembre 2023, n. 30 (Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni), dopo le parole "
degli atenei piemontesi
" sono inserite le seguenti "
dell'Ufficio scolastico regionale
".
Art. 7. 
1. 
All' articolo 7, comma 2, della legge regionale 14 marzo 2024, n. 5 (Norme sull'amministrazione condivisa dei beni comuni per la promozione della sussidiarietà) dopo le parole "
Il regolamento
" sono inserite le seguenti "
nel rispetto del principio di maggior favore degli enti del terzo settore
".
Art. 8. 
1. 
All' articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 marzo 2024, n. 7 (Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese) dopo le parole "
attività di interesse generale
" sono inserite le seguenti " ".
2. 
All' articolo 1, comma 3, della legge regionale 7/2024 le parole "
filantropici e organizzazioni di volontariato
" sono soppresse.
Art. 9. 
1. 
All' articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2024 le parole "
, nonché degli ulteriori soggetti, diversi dagli enti del terzo settore, purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto dell'avviso
" sono soppresse.
Art. 10. 
1. 
All' articolo 30, comma 6, della legge regionale 9 aprile 2024, n. 16 (Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo), le parole "
al registro regionale delle organizzazioni di volontariato o
" sono soppresse.
Art. 11. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 18 aprile 2024, n. 18 (Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale) è abrogato.
Capo II 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO E COOPERATIVE SOCIALI
Art. 12. 
1. 
La rubrica del capo II del titolo II della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) è sostituita dalla seguente "
Artigianato di qualità e di eccellenza
".
Art. 13. 
1. 
L' articolo 12 della legge regionale 1/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 12.
(Obiettivi)
1.
La Regione riconosce la qualità e l'eccellenza delle imprese artigiane che esprimono valori distintivi di tradizione e tipicità, di qualità nei processi produttivi, nei materiali impiegati e nel legame ai luoghi di origine, di creatività, di innovazione, di sostenibilità ambientale, di formazione, di inclusione, di valorizzazione economica culturale e sociale del territorio.
2.
La Regione, nel rispetto della normativa europea e della legislazione nazionale e regionale valorizza e promuove le imprese artigiane:
a)
con carattere di qualità ed eccellenza ai sensi del comma 1;
b)
in possesso di riconoscimenti in attuazione della normativa europea sulle indicazioni geografiche protette (IGP) di prodotti tipici artigianali.
".
Art. 14. 
1. 
L' articolo 13 della legge regionale 1/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 13.
(Interventi)
1.
Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 12 la Giunta regionale:
a)
definisce, sentite le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative presenti nel comitato di coordinamento unitario e la Commissione regionale per l'artigianato, i criteri, le procedure e le modalità per l'individuazione delle imprese artigiane di qualità e di eccellenza;
b)
valorizza e promuove, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 10, le imprese artigiane di qualità e di eccellenza, anche in concorso con enti locali, confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e consorzi di imprese;
c)
definisce i criteri per sostenere progetti delle aree di sviluppo dell'artigianato di cui all'articolo 9 bis per valorizzare e promuovere a livello territoriale imprese di qualità e di eccellenza.
".
Art. 15. 
1. 
L' articolo 14 della legge regionale 1/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 14.
(Annotazione nel registro delle imprese)
1.
La Giunta regionale definisce, sentite le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, le modalità di annotazione nel registro delle imprese-sezione speciale dei riconoscimenti di qualità e di eccellenza attribuiti ad imprese artigiane ai sensi dell'articolo 13, sulla base di criteri atti a garantire l'unitarietà del sistema informativo.
".
Art. 16. 
(Abrogazioni alla legge regionale 1/2009 )
1. 
Gli articoli 17 e 18 della legge regionale 1/2009 sono abrogati.
2. 
All' articolo 25, comma 1, lettera c), della legge regionale 1/2009 le parole "
di cui all'articolo 14
" sono soppresse.
Art. 17. 
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 1/2009 è aggiunto il seguente: "
4 bis.
Le imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento regionale di 'Eccellenza artigiana' e la relativa annotazione nell'albo delle imprese artigiane mantengono l'annotazione e l'utilizzo del marchio 'Piemonte Eccellenza artigiana' di cui regolamento regionale 15 gennaio 2001, n. 1/R (Regolamento regionale recante: uso del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana) fino alla scadenza dello stesso.
".
Art. 18. 
(Modifiche agli articoli 1 e 2 della legge regionale 13/2021 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2021, n. 13 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità) è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione, nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e della normativa nazionale, nonché in attuazione degli articoli 3, quarto comma, e 5, secondo comma dello Statuto , riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità che hanno come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono o eleggono come propria, attraverso iniziative a sostegno della tutela del territorio, dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale.
".
2. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13/2021 è sostituita dalla seguente: "
b)
hanno in prevalenza come soci:
1)
persone fisiche residenti, domiciliate o che a vario titolo operano, anche con la propria attività lavorativa o professionale, con carattere di continuità nella comunità interessata;
2)
persone giuridiche, soggetti e organizzazioni che hanno fissato la propria sede legale o operativa nella comunità interessata e che in essa operano con carattere di continuità. In virtù dello scambio mutualistico che si realizza, possono assumere la qualifica di soci gli enti locali, sul cui territorio opera la cooperativa di comunità, nonché altri enti pubblici. Tali limitazioni non si applicano ai soci possessori di strumenti finanziari;
".
3. 
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13/2021 è sostituita dalla seguente: "
f)
svolgono con un approccio multisettoriale attività e servizi per la comunità e il territorio nonché una o più attività di interesse generale di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell' articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), comprese tutte le attività di interesse generale volte al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, svolte nell'esclusivo interesse della comunità e nell'ambito territoriale definito nell'atto costitutivo.
".
Capo III 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 19. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive) è sostituito dal seguente: "
3.
Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse alle ATL entro dieci giorni prima da quando si applicano.
"
Art. 20. 
1. 
All' articolo 5, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 (Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo dei territori turistici) le parole "
, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
" sono soppresse e le parole "
piano triennale
" sono sostituite dalle seguenti "
programma annuale
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2000 è sostituito dal seguente: "
2.
Il programma annuale degli interventi di cui al comma 1 è approvato con provvedimento della Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno.
".
Art. 21. 
1. 
All' articolo 6, comma 1, della legge regionale 4/2000 la parola "
triennale
" è sostituita dalla seguente "
annuale
".
2. 
I commi 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater dell' articolo 6 della legge regionale 4/2000 sono abrogati.
Art. 22. 
1. 
L' articolo 7 della legge regionale 4/2000 è sostituito dal seguente: "
Art. 7.
(Beneficiari e finanziamenti)
1.
Le agevolazioni, nei limiti delle risorse individuate dal programma annuale degli interventi per il conseguimento dei fini della presente legge, sono concesse in forma cumulativa a favore di enti pubblici e di enti del terzo settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), nelle misure e per gli interventi di seguito indicati:
a)
lo studio di fattibilità: fino al 100 per cento del relativo costo;
b)
il programma integrato: fino al 70 per cento della spesa ammissibile;
c)
i progetti di intervento di cui all'articolo 4, comma 2: fino al 70 per cento della spesa ammissibile.
2.
Le agevolazioni di cui al comma 1 sono gestite dalle competenti strutture regionali.
".
Art. 24. 
1. 
All' articolo 9, comma 1, della legge regionale 4/2000 le parole "
, anche sulla base dei dati forniti da Finpiemonte SpA o dagli istituti di credito
" sono soppresse.
Art. 25. 
(Inserimento dell'articolo 86 bis nella legge regionale 44/2000 )
1. 
Dopo l' articolo 86 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ''Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ''), è inserito il seguente: "
Art. 86 bis.
(Istituzione del polo termale dell'acquese)
1.
E' istituito in via sperimentale il polo termale dell'acquese, quale ambito territoriale finalizzato a favorire il complessivo rilancio turistico del comparto idrotermale.
2.
Il polo di cui al comma 1 è localizzato nel territorio del Comune di Acqui Terme e nel territorio dei comuni contermini ove sono presenti aree di giacimento termale.
3.
L'aggiornamento della perimetrazione di cui al comma 2 è operato dalla Giunta regionale con proprio atto ricognitivo in relazione al rilascio, da parte dell'autorità concedente, delle concessioni per lo sfruttamento minerale e termale.
4.
Entro l'ambito territoriale di cui al comma 2 restano ferme le attuali competenze in ordine al rilascio di nuovi permessi di ricerca.
5.
A parziale deroga delle disposizioni di cui all'articolo 86, comma 1, lettera a), le funzioni amministrative per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di acqua minerale e termale e il rilascio di concessioni in attuazione di nuovi permessi di ricerca rilasciati dalla Provincia sono delegate, a invarianza di bilancio per la pubblica amministrazione, al comune di Acqui Terme. Se è accertato che il giacimento interessa il territorio di altri comuni, il provvedimento è rilasciato d'intesa tra i medesimi.
6.
Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 5, il comune di Acqui Terme si attiene ai seguenti criteri:
a)
garantisce la tutela della risorsa idrica sotterranea e dei giacimenti termali in un'ottica di preservazione di tali risorse per gli utilizzi futuri e per le prossime generazioni;
b)
assume ogni iniziativa per la valorizzazione del patrimonio regionale e delle proprietà pubbliche presenti, per la riqualificazione urbana e ambientale, nonché per incrementare l'attrattività del territorio;
c)
assegna le concessioni in base ai principi di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
7.
Il provvedimento di concessione indica la perimetrazione dell'area di protezione assoluta e dell'area di salvaguardia per la protezione delle acque circolanti ed esplicita i criteri tecnici e le motivazioni a supporto della decisione.
".
Art. 26. 
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) è aggiunto il seguente: "
5 bis.
Chiunque intraprende un percorso facente parte della rete escursionistica piemontese lo fa sotto la propria responsabilità, consapevole dei rischi connessi alla frequentazione della rete escursionistica, usando la necessaria diligenza, ovvero i divieti emanati dalla Protezione civile o da altre autorità competenti, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante. L'escursionista deve valutare con la necessaria diligenza gli eventi atmosferici ed essere dotato di adeguata attrezzatura, assumendosi la responsabilità dei rischi e dei danni che possono derivargli dalla sua negligenza, imprudenza e imperizia.
".
Art. 27. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) è sostituito dal seguente: "
1.
Sono aziende alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, organizzate per fornire al pubblico alloggio, servizi accessori ed eventualmente servizio di bar e ristorazione, anche alle persone non alloggiate e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 38/2006 , in unità abitative, intese come camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina.
".
Art. 28. 
1. 
Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 3/2015 è sostituito dal seguente: "
6.
Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi, prorogabili da parte del comune di ulteriori dodici mesi. Decorso tale termine l'attività, qualora non riavviata, si intende definitivamente cessata.
".
Art. 29. 
1. 
L' articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
(Locazioni brevi e locazioni per finalità turistiche)
1.
Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, nonché per contrastare forme irregolari di ospitalità sul territorio regionale, sono disciplinate le locazioni brevi ai sensi dell' articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 , (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , e le locazioni per finalità turistiche di unità immobiliari ad uso abitativo.
2.
Le locazioni delle unità immobiliari di cui al comma 1 concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, a integrazione dell'offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica e sono soggette all'attribuzione di un codice identificativo nazionale, di seguito denominato CIN, attribuibile all'operatore turistico mediante procedura informatizzata su una apposita banca dati delle strutture ricettive, di seguito denominata BDSR, ai sensi dell' articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 , (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e previa acquisizione di un codice identificativo regionale, di seguito denominato CIR, attribuibile all'operatore turistico a seguito di istanza trasmessa mediante procedura informatizzata su una apposita piattaforma regionale.
3.
Le locazioni brevi e le locazioni per finalità turistiche sono rese in unità immobiliari a uso abitativo, ovvero in porzioni di esse con pari requisiti dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, o in sole camere delle unità immobiliari medesime e sono fornite delle dotazioni tipiche della civile abitazione, ivi compresa la fornitura di biancheria, se richiesta, e senza alcuna prestazione di servizi accessori e complementari. In particolare, tali locazioni possono comprendere i servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11, alle seguenti condizioni:
a)
la pulizia e il cambio della biancheria avvengono, esclusivamente, prima dell'inizio di ogni rapporto di locazione e non durante la permanenza dell'ospite;
b)
il ricevimento degli ospiti non è prestato in apposito locale di ricevimento.
4.
Ogni ulteriore aspetto giuridico, non regolamentato ed applicabile alle locazioni brevi e per finalità turistiche, resta assoggettato alle disposizioni generali del codice civile , alle leggi speciali, agli usi e alle consuetudini di riferimento.
5.
Le locazioni brevi e le locazioni per finalità turistiche possono essere gestite:
a)
in forma diretta;
b)
in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori, anche attraverso portali telematici on line.
6.
La gestione delle locazioni nelle modalità di cui al comma 5 assume il carattere imprenditoriale qualora siano ad esse destinate un numero di unità immobiliari a uso abitativo, appartenenti allo stesso titolare, superiore a quattro, ovunque ubicate.
7.
Ai fini di rilevanza statistica, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque ha disponibilità di unità abitative per locazione breve e per finalità turistica, nonché i soggetti di cui al comma 5, lettera b) ottemperano ai seguenti adempimenti:
a)
trasmissione, al comune, ovvero allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le unità immobiliari ad uso abitativo, di apposito modello di comunicazione, ovvero di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i cui contenuti e modalità di invio sono disciplinati con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18;
b)
comunicazione giornaliera degli ospiti, limitatamente alle locazioni brevi, ai sensi dell' articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), come interpretato dall' articolo 19 bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);
c)
trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall' articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera) e nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ); per le locazioni superiori a 30 giorni é consentito all'operatore turistico, ai fini della rilevazione dei flussi, stimare il dato medio mensile del movimento degli ospiti in rapporto ai posti letto dell'unità immobiliare locata;
d)
riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente.
8.
Le locazioni brevi e le locazioni per finalità turistiche stipulate mediante soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, assolvono agli adempimenti fiscali in materia vigenti, ivi compresa la riscossione e la trasmissione dell'imposta di cui al comma 7, lettera d), attraverso modalità convenute con i rispettivi enti comunali di competenza.
".
Art. 30. 
1. 
Il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 13/2017 è sostituito dal seguente: "
5.
Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi, prorogabili, da parte del comune, di ulteriori dodici mesi. Superato tale periodo l'attività si intende cessata.
".
Art. 31. 
1. 
La lettera h) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 13/2017 è sostituita dalla seguente: "
h)
i contenuti e le modalità di invio della modulistica di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di raccolta dei dati sul movimento dei flussi turistici e del sistema di interoperabilità dei dati di cui al decreto del Ministro del turismo 6 giugno 2024;
".
Art. 32. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13/2017 è sostituito dal seguente: "
1.
Chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche unità immobiliari o porzioni di esse con sole camere o con pari requisiti delle unità immobiliari medesime, direttamente o tramite intermediario, contravvenendo agli obblighi di trasmissione della modulistica di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 10.000.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 13/2017 è sostituito dal seguente: "
2.
Chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche unità immobiliari o porzioni di esse con sole camere o con pari requisiti delle unità immobiliari medesime, é soggetto, per le condotte illecite in materia di CIN e requisiti di sicurezza, alle relative sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 13 ter, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 .
".
Art. 33. 
1. 
All' articolo 21, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante), la parola "
amministrativo
" è sostituita dalle seguenti "
e alla confisca amministrativa secondo la procedura disposta dell'articolo 213, commi 2, 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
".
Capo IV 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E AMBIENTE
Art. 34. 
(Applicazione del deflusso ecologico)
1. 
L'applicazione del deflusso ecologico è prorogata al 31 dicembre 2026 su tutto il territorio regionale, fatte salve le sperimentazioni in corso.
2. 
Nei corsi d'acqua a carattere torrentizio, canali o porzioni di essi non classificati come fiumi dalla Regione e nei corsi d'acqua classificati come fiumi o tratti di essi caratterizzati da ricorrenti deficit idrici stagionali, tenuto conto della regimazione non costante del flusso delle acque, il deflusso ecologico è calcolato in modo dinamico in base alla portata presente nella sezione di derivazione e non può essere eccedente il 30 per cento della portata effettiva medesima.
[1]
Art. 35.[2] 
(...)
Art. 36. 
(Istituzione dell'osservatorio per la riduzione dei PFAS)
1. 
Al fine di garantire i principi di protezione dell'ambiente, di precauzione e di tutela delle acque, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e con specifico riferimento all'attuazione dell' articolo 74 della legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021), istituisce un osservatorio tecnico-scientifico, composto da personale interno della Regione o figure esterne a titolo gratuito, volto a supportare la strategia di riduzione della presenza di PFAS in ambiente, l'adozione di buone pratiche da parte dei soggetti coinvolti, il monitoraggio e controllo del loro rilascio nell'ambiente, il monitoraggio dei tempi di implementazione delle iniziative stabilite in attuazione della norma.
Art. 37. 
(Norme di attuazione dell' articolo 74 della legge regionale 25/2021 )
1. 
Al fine di un'ottimale implementazione della strategia di riduzione della presenza di PFAS in ambiente, i valori limite di emissione allo scarico ed i termini temporali per il loro conseguimento, indicati nell'allegato A di cui all' articolo 74 della legge regionale 25/2021 , decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
Ogni sei mesi l'osservatorio tecnico-scientifico riferisce sull'implementazione dell'attività alla commissione consiliare competente in materia ambientale.
Art. 38. 
1. 
Al quarto alinea del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) le parole "
sostituzione edilizia
" sono soppresse.
Art. 39. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 ) sono aggiunti i seguenti: "
1 bis.
La Regione mantiene la titolarità dei rapporti attivi e passivi derivanti dalle autorizzazioni relative agli interventi e alle attività compresi nell'articolo 2, comma 1, lettera b) rilasciate alla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), come introdotte dall' articolo 8, comma 1 della legge regionale 4 aprile 2024 n. 10 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024) per le quali non sia ancora stata comunicata la regolare esecuzione dei lavori e non sia stata restituita la cauzione ove costituita.
1 ter.
Le norme di cui al comma 1 bis si applicano, altresì, alle autorizzazioni per varianti progettuali e per interventi e attività eseguiti in difformità dall'autorizzazione oggetto dei provvedimenti autorizzativi regionali relativi agli interventi e alle attività compresi nell'articolo 2, comma 1, lettera b) adottati entro la data di entrata in vigore delle modifiche all'articolo 2, comma 1, lettera a), come introdotte dall' articolo 8, comma 1 della legge regionale 10/2024 .
".
Art. 40. 
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) è inserito il seguente: "
6 bis.
Le opere di prelievo delle acque sotterranee a uso irriguo per le quali è dimostrata la realizzazione prima del 31 marzo 1996, sono esentate dall'obbligo di chiusura finalizzato a evitare la comunicazione tra la falda in pressione e la falda freatica; tale esenzione è applicata anche se i pozzi non sono stati ricondizionati entro il 31 dicembre 2024
".
Art. 41. 
1. 
Il comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996 n. 24 (Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) è sostituito dal seguente: "
1 bis.
I contributi di cui al comma 1 sono ridotti del 50 per cento se il procedimento di variante strutturale non si conclude con l'approvazione entro trenta mesi dalla data della deliberazione di adozione del progetto preliminare (PP) oppure se il procedimento di variante generale non si conclude con l'approvazione entro trentasei mesi dalla data della deliberazione di adozione del PP.
".
2. 
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 24/1996 è aggiunto il seguente: "
1 ter.
Per i piani regolatori intercomunali, i contributi di cui al comma 1 sono ridotti del 25 per cento se il procedimento di variante strutturale non si conclude con l'approvazione entro sessanta mesi dalla data della deliberazione di adozione del PP.
"
Art. 42. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche) è sostituito dal seguente: "
1.
Ai fini della presente legge viene considerato inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde, al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, verso la volta celeste e che penetra nelle abitazioni arrecando disturbo o fastidio.
".
Art. 43. 
(Modifica dell' articolo 3 della legge regionale 31/2000 e disposizioni attuative)
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31/2000 sono aggiunti i seguenti: "
2 bis.
Tutti gli impianti di illuminazione e le sorgenti luminose evitano la generazione di inquinamento luminoso ed ottico. Le emissioni luminose provenienti da tali impianti non danno luogo, all'interno delle abitazioni, a valori di illuminamento o di luminanza superiori a quelli fissati da norme tecniche di riferimento quali quelle emanate dalla Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e quelle della normativa UNI.
2 ter.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, individua le limitazioni previste dal comma 2 bis.
".
2. 
La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui al comma 2 ter dell'articolo 3 della legge regionale 31/2000 , come introdotto dal comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 44. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31/2000 è sostituito dal seguente: "
1.
È vietata la produzione di inquinamento luminoso e ottico. È vietato l'utilizzo di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo.
".
2. 
All' articolo 9, comma 3, della legge regionale 31/2000 dopo le parole: "
commi 1 e 2
" sono inserite le seguenti "
o del comma 2 bis dell'articolo 3
".
Art. 45. 
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) è inserito il seguente: "
4 bis.
Le modifiche alle disposizioni del Piano, necessarie per il suo adeguamento alle norme comunitarie e statali e l'aggiornamento delle informazioni ivi contenute inerenti aspetti meramente tecnici, sono effettuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente.
".
2. 
Il comma 5 quater dell'articolo 6 della legge regionale 43/2000 è sostituito dal seguente: "
5 quater.
Allo scopo di perseguire modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione di persone e merci, sono istituiti dei sistemi informativi atti a rilevare e monitorare le percorrenze dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, consentendo di individuare e sostenere modalità di utilizzo degli stessi conformi agli obiettivi definiti nel Piano regionale di qualità dell'aria e nei relativi Piani stralcio.
".
3. 
Il comma 5 quinquies dell'articolo 6 della legge regionale 43/2000 è sostituito dal seguente: "
5 quinquies.
Per le finalità di cui al comma 5 quater possono essere realizzati impianti di rilevazione telematica e installati, su base volontaria, dispositivi telematici mobili o applicazioni sui veicoli che monitorano i percorsi effettuati, gli stili di guida e i chilometri percorsi, consentendo anche di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali. Per l'effettuazione dei predetti controlli e per il monitoraggio dell'efficacia delle misure predisposte, la Regione tratta esclusivamente i dati personali finalizzati a verificare il rispetto dei tragitti e dei chilometri percorsi individuati in fase di adesione all'uso dei dispositivi telematici e delle applicazioni e necessari al rispetto degli obiettivi del Piano regionale di qualità dell'aria, obbligatori ai sensi del comma 5. Gli aspetti connessi all'utilizzo di nuove tecnologie, la profilazione degli utenti, le decisioni automatizzate sono esaminati nell'ambito della valutazione di impatto sulla protezione di dati (DPIA), prevista dall'articolo 35 del regolamento del Parlamento europeo del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). La Giunta regionale è delegata ad adottare appositi regolamenti per disciplinare le modalità di implementazione dei sistemi informativi e del trattamento dei predetti dati personali sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
a)
trattamento dei dati secondo principi di minimizzazione e non eccedenza;
b)
individuazione di misure di sicurezza tali da garantire la minimizzazione dei flussi dati e degli attori coinvolti negli stessi;
c)
garanzia di un adeguato monitoraggio sulla gestione ed efficacia del sistema e sulla necessità dei trattamenti dei dati;
d)
adozione di adeguate garanzie per gli interessati;
e)
aggiornamento della DPIA, qualora si renda necessario a seguito di modifiche di aspetti tecnici;
f)
disciplina delle modalità di accesso dei soggetti deputati al controllo nel rispetto dei principi di minimizzazione e sicurezza;
g)
raccolta e trasmissione dei dati necessari al funzionamento del progetto nel rispetto del regolamento UE 2016/679.
".
Art. 46. 
(Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 23/2002 e disposizioni finali)
1. 
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79) è inserita la seguente lettera: "
b bis)
provvedono, altresì, al rilascio dell'autorizzazione unica degli interventi previsti dalle lettere s), t), u), v) e z) della sezione I dell'allegato C del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118 ) diversi da quelli sottoposti al regime di attività libera o di procedura abilitativa semplificata di cui agli allegati A e B dello stesso decreto legislativo, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Regione per assicurare un'applicazione omogenea della normativa sul territorio regionale;
".
2. 
Al fine del rilascio dell'autorizzazione unica degli interventi di cui alla lettera b bis) dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 23/2002 , come inserita dal comma 1, la documentazione relativa alle istanze pervenute prima dell'entrata in vigore della presente legge, è trasmessa dalla Regione alla provincia territorialmente competente ovvero alla Città metropolitana di Torino, secondo l'ordine di arrivo delle medesime.
Art. 47. 
1. 
Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) è inserita la seguente: "
b bis)
a volontari, su richiesta delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente.
".
[3]
Art. 48. 
1. 
Il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 'Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ') è sostituito dal seguente: "
2 bis.
È altresì delegato ai comuni o alle loro forme associative il rilascio del parere di cui all' articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché il rilascio del parere di cui all' articolo 36 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come introdotto dall' articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 , per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica.
".
Art. 49. 
1. 
All' articolo 8, comma 9, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) dopo le parole "
sul territorio regionale
" sono aggiunte le seguenti "
comprese quelle con finalità di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico
".
[4]
Art. 50. 
(Modifiche all'allegato A della legge regionale 19/2009 )
1. 
Il n. 26 dell'allegato A (Cartografie delle aree naturali protette regionali, delle aree contigue e delle zone naturali di salvaguardia) della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente: "
26) PARCO NATURALE DEL MONTE FENERA - SCALA 1:25.000
" (allegato 1).
[5]
2. 
Il n. 90 dell'allegato A della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente: "
90)
AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - TORINO OVEST - SCALA 1:25.000: - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
" (allegato 2).
[6]
Art. 51.[7] 
(...)
Art. 52. 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della legge regionale 19/2009 sono inseriti i seguenti: "
3 bis.
I soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000, in caso di modifica delle esigenze di conservazione, al fine di favorire il confronto tra le diverse parti finalizzato al conseguimento della coniugazione delle esigenze conservazionistiche e delle esigenze locali, presentano agli enti locali territorialmente interessati, nell'ambito di una specifica consultazione, l'aggiornamento degli obiettivi di conservazione e delle misure di cui al comma 1.
3 ter.
I soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 propongono alla Regione l'aggiornamento degli obiettivi di conservazione e delle misure di cui al comma 1 necessario ai fini della tutela degli habitat e delle specie e trasmettono contestualmente gli esiti della consultazione degli enti locali territorialmente interessati di cui al comma 3 bis.
".
Art. 53. 
1. 
All' articolo 42, comma 3, della legge regionale 19/2009 dopo le parole "
per l'approvazione
" sono aggiunte le seguenti "
trasmettendo contestualmente gli esiti della consultazione dei soggetti di cui al comma 2.
".
Art. 54. 
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) è aggiunto il seguente: "
5 ter.
La Regione definisce criteri, modalità, obblighi, termini e procedure per la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie per il corretto svolgimento delle attività di recupero dei rifiuti svolte anche con procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del d.lgs.152/2006 .
".
Art. 55. 
2. 
All' articolo 7, comma 4, lettera b) della legge regionale 1/2018 le parole "
, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico
" sono soppresse.
3. 
Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2018 sono inserite le seguenti: "
b bis)
all'avvio a trattamento dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di avvio a recupero e a smaltimento di rifiuti urbani;
b ter)
al coordinamento generale del sistema impiantistico di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante e al monitoraggio dei relativi flussi;
".
4. 
La lettera c) del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2018 è sostituita dalla seguente: "
c)
al coordinamento e monitoraggio delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003 ;
".
5. 
All'articolo 7, comma 5, lettera d), della legge reginale 1/2018 le parole "
, ad esclusione del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico
" sono soppresse.
Art. 56. 
1. 
Dopo il primo periodo del comma 3 bis dell'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) è inserito il seguente: "
La conferenza d'ambito è soggetto di livello regionale e al personale si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale.
".
2. 
All' articolo 10 comma 5, lettera a), della legge regionale 1/2018 le parole "
del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante,
" sono soppresse.
Art. 57. 
1. 
All' articolo 33 bis, comma 2, della legge regionale 1/2018 le parole "
, dalla norma nazionale di riferimento
" sono soppresse.
Art. 58. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2018, n. 12 . (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche) è abrogato.
Art. 59. 
1. 
Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) è sostituito dal seguente: "
Al fine di limitare il consumo di nuovo suolo e in attuazione di quanto previsto all' articolo 2 bis, comma 1 quater, del d.p.r. 380/2001 , il recupero del sottotetto è consentito purché esistente alla data del 31 dicembre 2023 e legittimo alla data della presentazione dell'istanza relativa.
".
Art. 60. 
(Modifica della legge regionale 7/2022 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), il numero "
15
" è sostituito dal numero "
25
".
Art. 61. 
(Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 8/2022 )
1. 
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 5 luglio 2022, n. 8 (Istituzione della giornata regionale del valore alpino) è inserito il seguente: "
Art. 2 bis.
(Ambasciatore per la tutela del patrimonio ambientale del Piemonte).
1.
Tutte le sezioni e i gruppi dell'ANA del Piemonte sono insigniti del riconoscimento di ''Ambasciatore per la tutela del patrimonio ambientale del Piemonte'' per l'impegno profuso nelle attività di ripristino ambientale, per l'attenzione alla sicurezza del territorio attraverso interventi di protezione civile, alla promozione di uno sviluppo sostenibile, alla partecipazione a iniziative di formazione e sensibilizzazione sulla tutela dell'ambiente, con particolare attenzione a quello montano, diffondendo la cultura della sostenibilità tra la popolazione e le nuove generazioni.
".
Capo V 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
Art. 62. 
1. 
Dopo il terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale) è aggiunto il seguente: "
3 bis.
Il corso di cui al presente articolo non è necessario per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa concernenti le funzioni conferite dalla Regione alla Città metropolitana di Torino e alle province.
".
Art. 63. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità. Istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e della Giornata regionale della gratitudine alle forze dell'ordine per il contrasto alle mafie) è inserito il seguente: "
1 bis.
In occasione della Giornata di cui al comma 1 il Consiglio regionale dedica un momento solenne alla lettura pubblica dei nomi di tutte le vittime innocenti delle mafie. Se la data del 21 marzo non coincide con una seduta del Consiglio regionale, tale lettura ha luogo durante la prima seduta successiva.
".
Art. 64. 
1. 
Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2007 è aggiunta la seguente: "
c bis)
erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati agli enti del terzo settore, così come disciplinato dall' articolo 48, comma 3, lettera c bis), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ).
".
Art. 65. 
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata) è aggiunto il seguente: "
4 bis.
Nelle more dell'approvazione della programmazione triennale di cui all'articolo 8, comma 2, la Giunta assume le deliberazioni di cui al comma 3 per gli interventi finanziati con stanziamenti del bilancio regionale per l'esercizio in corso.
".
Capo VI 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE TRIBUTI E SANZIONI
Art. 66. 
1. 
L' articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2002 n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
(Modalità di riscossione)
1.
Per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2.
L'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute su atti tributari fino ad un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
3.
Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative di cui al comma 2.
".
Art. 67. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è sostituito dal seguente: "
1.
Il contribuente può avviare il ravvedimento operoso con sanzione ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Le modalità attuative sono quelle delle disposizioni nazionali vigenti in materia.
".
Art. 68. 
1. 
Il comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009) è sostituito dal seguente: "
10.
L'interesse applicato sul tributo dovuto nel caso di omesso, parziale ritardato pagamento, rateazione o rimborso dello stesso è quello degli intessi legali vigenti anno per anno, ove non diversamente disposto da legge regionale.
".
Art. 69. 
1. 
All' articolo 8, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2023, n. 17 (Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) dopo le parole "
materialmente eliminabili
" sono aggiunte le seguenti "
, limitatamente a quegli illeciti per i quali è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro
".
2. 
Il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 17/2023 è sostituito dal seguente: "
5.
L'ottemperanza alle prescrizioni della diffida è accertata con verbale di ispezione e determina l'estinzione del procedimento.
".
3. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 17/2023 sono inseriti i seguenti: "
5 bis.
Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine assegnato, l'agente accertatore procede a redigere il verbale di contestazione delle violazioni di legge.
5 ter.
Il termine di notifica al trasgressore e all'obbligato in solido della contestazione dell'illecito di cui all' articolo 14, secondo comma della legge 689/1981 decorre da giorno di consumazione del termine assegnato per sanare le violazioni.
".
Capo VII 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE
Art. 70. 
1. 
Il comma 1 bis dell'articolo 15 bis della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa) è abrogato.
Art. 71. 
1. 
All' articolo 2, comma 5, lettera c bis), della legge regionale 3/2010 , dopo le parole "
forze dell'ordine
" sono aggiunte le parole "
, ai vigili del fuoco e alle forze armate
".
Art. 72. 
1. 
All' articolo 11, comma 1, della legge regionale 3/2010 le parole: "
alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco
" sono sostituite dalle seguenti: "
alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alle forze armate, agli operatori sanitari, nonché alle vedove e agli orfani degli appartenenti ai predetti Corpi caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso
".
2. 
All' articolo 11, comma 4, della legge regionale 3/2010 dopo le parole: "
appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco
" sono inserite le seguenti "
ed agli operatori sanitari
".
Art. 73. 
(Inserimento dell'articolo 22 ter nella legge regionale 3/2010 e disposizioni attuative)
1. 
Dopo l' articolo 22 bis della legge regionale 3/2010 è inserito il seguente: "
Art. 22 ter.
(Espropriazione per pubblica utilità di alloggi scadenti)
1.
Ai fini del contrasto all'emergenza abitativa e della riqualificazione del territorio nonché per rafforzare interventi in materia di edilizia sociale, la Regione può disporre, nel rispetto della Costituzione, della legge regionale 17 marzo 2023, n. 4 (Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 'Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna') e dei principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), l'espropriazione per pubblica utilità dei beni immobili locati, regolarmente o irregolarmente, ad uso abitativo oggetto o luogo di condotte di reato imputabili alla proprietà di cui agli articoli 270 bis, 648 bis, 648 ter.1 del codice penale , all' articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) all' articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), all' articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e in stato di conservazione scadente, secondo la definizione fondata su parametri tecnici oggettivi e la procedura amministrativa di certificazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d). La proprietà degli immobili di cui al primo periodo è conferita al patrimonio disponibile per l'edilizia residenziale pubblica dell'agenzia territoriale per la casa competente per territorio, a carico della quale sono posti i relativi oneri.
2.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, individua i criteri di determinazione della procedura di cui al comma 1.
".
2. 
La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 22 ter della legge regionale 3/2010 , introdotto dal comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 74. 
(Differimento del termine della legge regionale 17/2011 )
1. 
Il termine di cui all' articolo 3, comma 1 della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani) è differito di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Capo VIII 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE
Art. 75. 
(Valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale)
1. 
La Regione, al fine di prevedere attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale da riqualificare, non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali e inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell'Ente, pubblica, anche per singoli stralci, bandi finalizzati a individuare, con procedure di evidenza pubblica, soggetti terzi dotati di idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per l'esercizio di attività economiche o di servizio per i cittadini, cui attribuire in concessione/locazione di valorizzazione, l'uso e la gestione degli immobili, garantendo il loro recupero e la loro funzionalità nel rispetto delle finalità di interesse pubblico, definendo le linee di indirizzo.
2. 
Per i beni di interesse culturale, la concessione di valorizzazione è disciplinata dagli articoli 57 bis e 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e avviene nel rispetto delle disposizioni in esso previste.
3. 
La Giunta regionale, con apposita deliberazione, autorizza la concessione o locazione di valorizzazione.
Art. 76. 
(Disciplina della durata e degli obblighi del concessionario o locatario)
1. 
La durata della concessione di valorizzazione è commisurata al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, attestato attraverso la presentazione di un piano economico-finanziario asseverato, fino ad un massimo di anni cinquanta.
2. 
L a Regione approva il piano di cui al comma 1 ed effettua altre verifiche periodiche in merito alla realizzazione degli interventi previsti.
3. 
Al termine del rapporto, tutte le opere realizzate dal concessionario o locatario sono acquisite al patrimonio regionale senza diritto a rimborso o indennizzo alcuno.
Art. 77. 
(Osservatorio regionale per la valorizzazione del patrimonio)
1. 
È istituito l'Osservatorio regionale per la valorizzazione del patrimonio, composto dall'assessorato competente e da rappresentanti delle strutture della Giunta regionale, nonché da rappresentanti delle università, delle imprese, del terzo settore e da esperti indipendenti che partecipano a titolo gratuito.
2. 
L'Osservatorio svolge funzioni di indirizzo, valutazione e diffusione delle buone pratiche in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare tra tutti gli attori del sistema regionale.
3. 
La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, istituisce con deliberazione l'Osservatorio regionale di cui al comma 1.
Art. 78. 
(Concessione in comodato d'uso di beni immobili regionali a enti pubblici)
1. 
La Regione può concedere in comodato d'uso a enti pubblici e ai soggetti di cui all' articolo 60 dello Statuto , per finalità istituzionali o di pubblico interesse, beni immobili appartenenti al proprio patrimonio disponibile.
2. 
La concessione può prevedere, a carico dell'ente beneficiario, il pagamento di un canone ricognitorio, determinato dalla Giunta regionale.
3. 
In alternativa al canone di cui sopra, la Giunta regionale può disporre che le spese di gestione ordinaria o straordinaria siano poste, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, a carico del soggetto beneficiario, in base alla natura dell'utilizzo e alla rilevanza dell'interesse pubblico perseguito.
4. 
Le condizioni del comodato, comprese la durata, le modalità d'uso e gli obblighi accessori, sono disciplinate da apposito provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione del patrimonio pubblico.
Art. 79. 
(Alienazione di beni mobili e immobili regionali non strategici)
1. 
La Regione può procedere all'alienazione a terzi di beni mobili o immobili di proprietà del patrimonio regionale, qualora ne sia accertata la perdita di valore strategico per il perseguimento degli obiettivi istituzionali.
2. 
Si considerano beni non più strategici quelli non più funzionali all'esercizio delle funzioni regionali, privi di utilizzo effettivo da parte degli uffici o degli enti regionali, in stato di degrado non compatibile con un uso efficiente o la cui gestione risulta antieconomica rispetto ai benefici generati.
3. 
Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale approva il piano di alienazione dei beni ritenuti non più strategici, previo aggiornamento e valutazione del patrimonio regionale.
4. 
Le modalità di alienazione sono definite con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente, assicurando trasparenza, pubblicità e parità di trattamento.
Art. 80. 
(Determinazione del canone)
1. 
Il canone della concessione o locazione di valorizzazione tiene conto degli investimenti necessari per la riqualificazione, rifunzionalizzazione e riconversione degli immobili e della ridotta remuneratività iniziale dell'operazione.
2. 
La Regione richiede, per l'affidamento in gestione dell'immobile, specifiche garanzie fideiussorie bancarie o assicurative a copertura degli obblighi assunti per l'esecuzione degli interventi previsti.
Art. 81. 
(Gestione informativa digitale delle costruzioni)
1. 
Ai fini della razionale e omogenea introduzione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all' articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), la Giunta regionale, adotta entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge:
a) 
linee guida per la gestione informativa digitale del patrimonio che individuano, in maniera univoca, le esigenze strategiche in termini di modellazione grafica ed informativa del patrimonio regionale, con riguardo a quello esistente e alle nuove costruzioni, ai fini della catalogazione e allo stato di consistenza;
b) 
protocolli di modellazione contenenti criteri di denominazione, disarticolazione nonchè le specificazioni e le procedure per la modellazione e per la gestione dei dati, siano essi grafici che alfanumerici, criteri di verifica, sia riguardo al patrimonio esistente sia alle nuove costruzioni.
2. 
La Regione, al fine di rendere effettiva la possibilità di interscambio informativo e della conseguente interoperabilità tra le banche dati riguardo all'ambiente costruito, si fa promotrice di:
a) 
mettere a disposizione degli enti pubblici, ricadenti nel territorio regionale, le linee guida e i protocolli di modellazione di cui al comma 1;
b) 
istituire, per quanto di propria competenza percorsi formativi per l'applicazione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
3. 
Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, istituisce una cabina di regia che coinvolge i principali portatori di interesse.
Art. 82. 
(Inserimento dell'articolo 31 quater nella legge regionale 8/1984 )
1. 
Dopo l' articolo 31 ter della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione) è inserito il seguente: "
Art. 31 quater.
(Cessione di immobili a titolo gratuito a favore dello Stato o di altri enti pubblici territoriali)
1.
In casi eccezionali è consentito procedere alla cessione di proprietà o di altro diritto reale, di immobili a titolo gratuito, di proprietà regionale, di suoi enti strumentali o di aziende del servizio sanitario regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, a favore dello Stato o di altri enti pubblici territoriali per il raggiungimento di un interesse pubblico equivalente o superiore a quello derivante dall'utilizzo o dallo sfruttamento economico del bene da parte della Regione.
2.
Nel caso di cui al comma 1, contestualmente alla cessione può essere apposto al bene specifico vincolo di destinazione a tutela dell'interesse perseguito. In caso di inosservanza o modifica della destinazione d'uso prevista è facoltà della Regione attivare il procedimento di retrocessione a titolo gratuito del bene.
".
Capo IX 
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 83. 
(Definizione degli ambiti territoriali sociali)
1. 
In riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), quali ambiti territoriali sociali (ATS) la Regione identifica gli ambiti territoriali ottimali previsti dall' articolo 8 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
2. 
Gli ATS, di norma, coincidono con un unico ente gestore dei servizi sociali, costituito nelle forme gestionali di cui all' articolo 9 della legge regionale 1/2004 che lo rappresenta nella sua interezza, nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
3. 
Se gli ATS sono composti da più di un ente gestore dei servizi sociali, la rappresentanza giuridica, organizzativa ed economica è identificata in capo a un soggetto capofila individuato dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 84. 
(Misure di sostegno ai testimoni di giustizia)
1. 
La Regione, nell'ambito delle politiche finalizzate al contrasto alla criminalità e alla promozione della cultura della legalità destina una quota del fondo di cui all' articolo 2 della legge regionale 8/2017 a misure di sostegno dei testimoni di giustizia.
[8]
2. 
La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all' articolo 2, comma 2 della legge regionale 8/2017 individua, sentita la commissione consiliare competente, la quota del fondo da destinare alle finalità di cui al comma 1, nonché i relativi criteri e le modalità per l'assegnazione.
Art. 85. 
1. 
All' articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 25 agosto 1987, n. 41 (Interventi nei confronti di Associazioni ed Enti a struttura associativa, finalizzati al sostegno delle attività svolte a favore di cittadini disabili) la parola "
disabili
" è soppressa.
Art. 86. 
1. 
All' articolo 11 bis, comma 1, della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ) le parole "
anche nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto e all'esclusione sociale, di seguito denominati mercatini,
" sono soppresse.
2. 
All' articolo 11 bis, comma 2, lettera a), della legge regionale 28/1999 le parole "
non superiore a diciotto
" sono sostituite dalle seguenti "
non superiore a trentasei
".
3. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 11 bis della l. r. n. 28/1999 è inserito il seguente: "
2 bis.
Per i mercatini organizzati nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale di cui al comma 1, ciascun comune autorizza un numero massimo di dodici giornate all'anno, salvo diversa apposita convenzione con la Regione, approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente.
2 ter.
In caso di inadempimento da parte del comune a quanto previsto dal comma 2 bis la Regione, previo accertamento formale, esclude il comune inadempiente dai bandi regionali per contributi o finanziamenti relativi al commercio, alle politiche urbane, alla rigenerazione urbana e al decoro cittadino e all'efficientamento energetico, per l'intero anno in cui la violazione si è verificata.
2 quater.
In fase di prima applicazione di quanto previsto dal comma 2 bis, il conteggio del numero massimo di dodici giornate annue decorre dalla data del 31 agosto 2025.
".
4. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 11 bis della legge regionale 28/1999 è aggiunto il seguente: "
4 bis.
Il limite massimo di partecipazioni annue ai mercatini, come stabilito dal comma 2 lettera a), non si applica in occasione delle feste patronali.
".
Art. 87 
1. 
All' articolo 11 ter, comma 2, della legge regionale 28/1999 le parole "
18 spazi
" sono sostituite dalle seguenti "
trentasei spazi
".
2. 
Il comma 5 dell'articolo 11 ter della legge regionale 28/1999 è sostituito dal seguente: "
5.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, al venditore occasionale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 per:
a)
mancata esposizione del tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza in caso di controllo;
b)
superamento del limite di prezzo di euro 150,00 per ciascun bene posto in vendita.
".
3. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 11 ter della legge regionale 28/1999 sono aggiunti i seguenti: "
5 bis.
Nel caso in cui il venditore occasionale partecipi ai mercatini di cui all'articolo 11 bis, comma 1 senza essersi preventivamente munito del necessario tesserino, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ed è disposta l'immediata esclusione del venditore occasionale dal mercatino.
5 ter.
Il comune che accerta la violazione è competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 689/1981 , ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi.
5 quater.
Il tesserino è sospeso revocato qualora il venditore occasionale abbia superato il limite delle trentasei partecipazioni annuali. In tal caso al venditore occasionale è impedita la partecipazione ai mercatini, sull'intero territorio regionale, fino al rinnovo del tesserino.
5 quinquies.
Il tesserino è revocato qualora il venditore occasionale perda i requisiti di cui all' articolo 71 del d.lgs. 59/2010 .
".
Art. 88. 
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 quater della legge regionale 28/1999 è sostituita dalla seguente: "
c)
erogare le sanzioni di cui all'articolo 11 ter, commi 5 e 5 bis a seguito della constatazione delle violazioni previste dai medesimi commi;
".
2. 
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 quater della legge regionale 28/1999 sono inserite le seguenti: "
c bis)
sospendere temporaneamente il tesserino al venditore occasionale nel caso di superamento della soglia delle trentasei partecipazioni annuali, disponendo il conseguente divieto alla partecipazione ad ulteriori mercatini, sino al rinnovo dello stesso;
c ter)
revocare il tesserino al venditore occasionale in caso di perdita dei requisiti di cui all' articolo 71 del d.lgs. 59/2010 .
".
3. 
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 quater della legge regionale 28/1999 è sostituita dalla seguente: "
c)
i dati relativi ai provvedimenti di rilascio e di revoca o sospensione dei tesserini, nonché delle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 11 ter, commi 5 e 5 bis.
".
[9]
Art. 89. 
(Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 1/2004 )
1. 
Dopo l' articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è inserito il seguente: "
Art. 7 bis.
(Strumenti per l'espletamento di funzioni)
1.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al capo I, la Regione opera attraverso uno o più dei seguenti strumenti:
a)
programmazione e realizzazione diretta;
b)
programmazione e realizzazione in partenariato mediante ricorso a:
1)
intese istituzionali e accordi di programma con altre pubbliche amministrazioni;
2)
convenzionamento e sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati;
3)
promozione di reti e sistemi anche attraverso programmi territoriali o tematici che prevedono la partecipazione di soggetti pubblici o privati.
2.
Gli strumenti di cui al comma 1 possono essere attivati su base annuale o pluriennale.
3.
La Giunta regionale, con una o più deliberazioni:
a)
individua requisiti, criteri e modalità per la gestione degli interventi di cui al comma 1;
b)
individua strumenti necessari per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e l'impatto delle politiche sociali nel medio e lungo periodo, nonché per migliorarne gli strumenti attuativi.
".
Art. 90. 
1. 
Dopo il comma 5 ter dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) è aggiunto il seguente: "
5 quater.
Per la regolarizzazione delle infrastrutture in disponibilità dei gestori dei servizi a rete è dovuto un indennizzo calcolato con riferimento ai cinque anni antecedenti la presentazione dell'istanza. La disposizione si applica alle istanze presentate dopo l'entrata in vigore della legge e a quelle i cui procedimenti non siano stati ancora conclusi.
".
Art. 91. 
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione) è sostituita dalla seguente: "
a)
l'Assessore competente in materia di cooperazione, con funzioni di presidente;
".
2. 
Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 23/2004 è sostituito dal seguente: "
4.
La Commissione regionale della cooperazione resta in carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni fino alla costituzione della nuova Commissione.
".
Art. 92. 
1. 
Dopo la lettera a) del comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri) è inserita la seguente: "
a bis)
il convivente, individuato ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);
".
Art. 93. 
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 20/2007 è aggiunto il seguente: "
5 bis.
In caso di decesso, rinuncia o impedimento permanente dell'affidatario originario, ove non vi siano disposizioni contenute in testamento scritto, l'urna cineraria può essere affidata al coniuge, ad un convivente, ad un parente di primo grado o ad un collaterale, previa autorizzazione del Comune competente, che si impegni alla corretta conservazione dell'urna, nel rispetto della normativa vigente. Il subentro nell'affido è comunicato al Comune competente, che aggiorna il registro di cui all'articolo 2, comma 2 ter. In mancanza di successori disponibili o idonei, le ceneri vengono destinate alla tumulazione in cimitero, salvo diversa volontà espressa dal defunto.
".
[10]
Art. 94. 
1. 
All' articolo 9, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) dopo le parole "
dai direttori regionali della Giunta
" sono aggiunte le seguenti "
e dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale di cui all'articolo 15.
".
Art. 95. 
1. 
All' articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 gennaio 2009 n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) dopo le parole "
esterno della battitura quando battuto
" sono aggiunte le parole "
, ovvero dalla presenza di cordoli realizzati con la neve ai bordi.
".
Art. 96. 
1. 
All'alinea del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 2/2009 dopo le parole "
aree sciabili
" sono inserite le seguenti "
attrezzate di cui all'articolo 4, comma 1 bis
".
2. 
All'alinea del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 2/2009 le parole "
comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g)
" sono sostituite dalle seguenti "
comma 1 bis
".
Art. 97. 
1. 
All' articolo 32, comma 5, della legge regionale 2/2009 , dopo le parole "
In ogni caso, la presenza sulle piste
" sono inserite le seguenti "
di cordoli realizzati con la neve ai bordi,
".
Art. 98. 
1. 
Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici) è sostituito dal seguente: "
L'importo da pagare per sanare la pregressa occupazione e il mancato godimento del bene da parte della collettività è complessivamente pari al 3 per cento del valore determinato ai sensi del primo e secondo periodo del presente comma per ogni anno di occupazione incrementato dell'eventuale prelievo o compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione e diminuito delle somme già pagate al comune o a enti consortili a titolo di canoni o tributi, delle spese sostenute e delle eventuali ricadute positive per la comunità locale derivanti dall'uso del terreno; all'importo così determinato è applicato un abbattimento dell'80 per cento.
".
2. 
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 10 della legge regionale 29/2009 è inserito il seguente: "
2 ter.
Dalla disposizione di cui al comma 2 bis sono escluse le attività agricole o a esse connesse.
".
3. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 29/2009 è inserito il seguente: "
4 bis.
Per le conciliazioni che hanno a oggetto un bene utilizzato, direttamente o indirettamente, per attività agricole o ad esse connesse, la percentuale del 3 per cento di cui al comma 2 è ridotta al 2 per cento e gli abbattimenti previsti nei commi 2 e 3 sono aumentati al 90 per cento.
".
4. 
All' articolo 10, comma 5, della legge regionale 29/2009 le parole "
di cui al comma 2
" sono sostituite dalle seguenti "
di cui ai commi 2, 3 bis, 4 e 4 bis
".
5. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 29/2009 è aggiunto il seguente: "
5 bis.
Fermo restando quanto previsto all'articolo 23, comma 2 bis, il terzo periodo del comma 2, il comma 2 ter, il comma 4 bis e il comma 5 come modificati o inseriti dalla deliberazione legislativa (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025), approvata dal Consiglio regionale il 26 giugno 2025, si applicano, nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di adeguamento alle medesime, anche alle conciliazioni stragiudiziali che alla data di entrata in vigore della stessa deliberazione legislativa non si sono ancora concluse con l'accordo tra le parti.
".
Art. 99. 
1. 
All' articolo 3, comma 4, della legge regionale 3 agosto 2011, n.15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri'), dopo le parole "
In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione, ad una struttura per il commiato,
" sono inserite le seguenti "
a case di riposo o a strutture adibite a ricovero per anziani o persone disabili, o altro luogo idoneo individuato dal comune
".
2. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2011 , è aggiunto il seguente: "
4 bis.
Le residenze sanitarie assistenziali (RSA) rientrano tra le strutture di cui al comma 4 che possono ricevere una salma a cassa aperta, purché la persona defunta ne risulti ospite.
".
3. 
All' articolo 3, comma 5, della legge regionale 15/2011 dopo le parole: "
al commiato
" sono aggiunte le seguenti: "
a case di riposo o a strutture adibite a ricovero per anziani o persone disabili, o altro luogo idoneo individuato dal comune, nel caso della presenza di idonei locali dedicati e previo consenso dell'amministrazione delle strutture
".
Art. 100. 
1. 
Dopo il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 15/2011 è aggiunto il seguente: "
9 bis.
La Regione promuove, anche attraverso il supporto degli enti partecipati, l'implementazione, da parte dei comuni, di sistemi di identificazione fisici o virtuali per facilitare l'individuazione da parte dei visitatori dei cimiteri dell'ubicazione del loculo contenente il corpo o le ceneri di una persona defunta situata all'interno delle strutture cimiteriali, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale ma utilizzando le risorse già allocate per l'attuazione della presente legge. Tali sistemi di identificazione devono garantire un facile accesso alle informazioni e una segnaletica adeguata, nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e tutela dei dati personali. Il regolamento di cui all'articolo 15 disciplina ogni aspetto relativo all'attuazione del presente comma.
".
Art. 101. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15/2011 è inserito il seguente: "
2 bis.
Nella definizione dei requisiti e delle caratteristiche di cui alla lettera a) del comma 2 per la realizzazione di nuovi impianti di cremazione, si prevede un criterio di efficienza di almeno duecento cremazioni all'anno per impianto o per linea, collegato al criterio di un bacino di riferimento che prevede almeno trecento decessi all'anno, equivalenti a una popolazione di circa trentamila abitanti, raggiungibile anche attraverso associazioni tra comuni, convenzioni, unioni di comuni, e un criterio di distanza minima di almeno tre chilometri da un altro impianto.
".
2. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 15/2011 è aggiunto il seguente: "
5 bis.
Le disposizioni di cui al comma 2 bis si applicano anche nelle more dell'adeguamento del Piano regionale di coordinamento di cui al comma 1.
".
Art. 102. 
1. 
All' articolo 21, comma 2 ter della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) le parole "
entro trenta mesi dall'entrata in vigore della medesima disposizione
" sono sostituite dalle seguenti "
entro il 30 giugno 2026.
".
Art. 103. 
1. 
All' articolo 12, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013) dopo le parole "
eventuali esigenze di revisione degli impianti
" sono inserite le seguenti "
o di interventi di manutenzione straordinaria
".
Art. 104. 
1. 
All' articolo 2, comma 5, lettera b), della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento) le parole "
un accordo omologato dal giudice
" sono sostituite dalle seguenti "
una sentenza di omologa o di apertura della liquidazione controllata
".
Art. 105. 
1. 
L' articolo 4 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo) è sostituito dal seguente: "
Art. 4.
(Centri regionali specializzati)
1.
La Regione, anche in collaborazione con altri soggetti, istituisce centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo, dal cyberbullismo e da Internet Addiction Disorder (IAD), anche ai fini degli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere d) ed e).
2.
I centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo, dal cyberbullismo e da Internet Addiction Disorder (IAD) si avvalgono di equipe multidisciplinari.
".
Art. 106. 
1. 
All' articolo 31, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) dopo le parole "
società corali
" sono aggiunte le seguenti "
, anche attraverso il sostegno all'acquisto di divise, strumenti e apparecchiature musicali.
".
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 11/2018 è inserito il seguente: "
3 bis.
In ambito teatrale sono altresì valorizzate, sostenute e promosse le associazioni legalmente costituite che eseguono rappresentazioni di teatro tradizionale nelle lingue e nei dialetti del Piemonte, svolte soprattutto a carattere amatoriale, per la loro attività di valorizzazione e promozione della tradizione e del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui al capo IV bis.
"
Art. 107. 
(Inserimento dell'articolo 92 bis nella legge regionale 1/2019 )
1. 
Dopo l' articolo 92 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è inserito il seguente: "
Art. 92 bis.
(Tavolo permanente tecnico fitosanitario e disciplinari di produzione):
1.
Presso la direzione regionale agricoltura e cibo è costituito il Tavolo permanente tecnico fitosanitario, presieduto dall'Assessore regionale all'agricoltura o suo delegato e composto dal dirigente del Settore fitosanitario o suo delegato, dal Presidente della Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese o suo delegato, da un membro per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e dalle organizzazioni professionali riconosciute dalla Regione.
2.
Il Settore fitosanitario regionale provvede annualmente al recepimento e all'applicazione delle linee guida nazionali di produzione integrata e biologica emanate dal Ministero delle politiche agricole e alimentari senza alcuna limitazione all'uso dei prodotti previsti a livello nazionale.
3.
Per eventi riconducibili al cambiamento climatico e ad altre situazioni eccezionali e di mercato, il Settore fitosanitario regionale, anche su proposta del Tavolo di cui al comma 1, può procedere alla limitazione d'uso di principi attivi o alla concessione di deroghe alle linee guida nazionali, previo parere favorevole del Tavolo medesimo.
4.
Il Tavolo è convocato con cadenza periodica, anche su richiesta dei componenti ed anche mediante modalità telematiche, al fine di raccogliere istanze, richieste e suggerimenti dei soggetti rappresentati.
".
Art. 108. 
(Inserimento dell'articolo 17 bis nella legge regionale 6/2019 )
1. 
Dopo l' articolo 17 della legge regionale 1° marzo 2019, n. 6 (Nuove norme in materia di politiche giovanili) è inserito il seguente: "
Art. 17 bis.
(Istituzione della Giornata regionale del divertimento in sicurezza)
1.
La Regione istituisce la Giornata regionale del divertimento in sicurezza, da celebrarsi annualmente al fine di promuovere la cultura della sicurezza, della legalità e del rispetto reciproco nei contesti di svago e intrattenimento, con particolare attenzione alle giovani generazioni.
2.
In occasione di tale giornata, la Regione, in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, associazioni del terzo settore e altri soggetti interessati, promuove e sostiene iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza e gli operatori del settore sui temi della prevenzione, del consumo responsabile e della sicurezza nei luoghi di divertimento.
3.
Le attività previste per la Giornata di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
".
Art. 109. 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 28 ottobre 2022, n. 17 (Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare d'origine) è sostituito dal seguente: "
4.
Ogni risorsa affidataria può ospitare all'interno del proprio nucleo familiare non più di due minori, salvo che non debba ospitare un numero maggiore di fratelli e sorelle.
".
Art. 110. 
1. 
La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 9 (Istituzione del servizio di psicologia scolastica) è sostituita dalla seguente: "
c)
promuovere programmi o co-progettazioni educativi a supporto delle istituzioni scolastiche e delle famiglie;
".
2. 
Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 9/2023 è sostituito dal seguente: "
4.
Il Servizio può essere previsto, d'intesa con le istituzioni scolastiche anche in rete tra loro nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, a favore delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie del sistema scolastico regionale
".
3. 
All' articolo 2, comma 5, della legge regionale 9/2023 dopo le parole "
collaborazione con
" sono inserite le seguenti "
altri psicologi incardinati nel sistema scolastico,
".
Art. 111. 
1. 
All' articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 9/2023 le parole "
interventi rivolti
" sono sostituite dalle seguenti "
iniziative rivolte
".
Art. 112. 
1. 
All' articolo 4, comma 1, della legge regionale 9/2023 le parole "
d'intesa con le aziende sanitarie locali, gli enti socio-assistenziali,
" sono sostituite dalle seguenti "
informati gli enti socio-assistenziali, le aziende sanitarie locali,
".
Art. 113. 
1. 
All' articolo 5, comma 1, della legge regionale 9/2023 le parole "
, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
" sono sostituite dalle seguenti: "
, entro centoventi giorni dalla nomina dalla Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 6,
".
Art. 114. 
1. 
All' articolo 2, comma 6, della legge regionale 3 novembre 2023, n. 30 (Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni) le parole "
entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge
" sono sostituite dalle seguenti: "
entro diciotto mesi dalla nomina dei componenti della Conferenza stessa
".
Art. 115. 
1. 
All' articolo 3, comma 1 della legge regionale 30/2023 le parole "
fatti salvi i casi autorizzati e attivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
" sono sostituite dalle seguenti "
incrementabili, ove necessario, da parte dei comuni sedi del servizio, previa valutazione degli stessi dei bisogni espressi dal territorio e dell'adeguatezza dei requisiti strutturali e gestionali.
".
Art. 116. 
1. 
All' articolo 24, comma 4, della legge regionale 30/2023 la parola "
deve
" è sostituita dalla seguente "
può
" e dopo parola "
direttamente
" sono inserite le seguenti "
o indirettamente
".
Art. 117. 
1. 
All' articolo 29, comma 6, della legge regionale 30/2023 le parole "
a condizione che conseguentemente sia adeguata la dotazione del personale
" sono sostituite dalle seguenti "
secondo modalità e parametri indicati nel provvedimento attuativo relativo alla disciplina dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali
".
Art. 118. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 (Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro) è inserito il seguente: "
2 bis.
Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali, la Giunta regionale, in caso di vacanza del direttore titolare, può conferire temporaneamente l'incarico di direttore ad interim dell'Agenzia Piemonte Lavoro a un dirigente regionale in possesso dei necessari requisiti professionali. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i criteri per il conferimento di tale incarico.
".
Art. 119. 
1. 
All' articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025) la parola "
annuale
" è sostituita dalla seguente "
triennale
".
Art. 120. 
(Modifiche all' articolo 8 della legge regionale 5/2024 e disposizioni transitorie)
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 14 marzo 2024, n. 5 (Norme sull'amministrazione condivisa dei beni comuni per la promozione della sussidiarietà) è aggiunto il seguente: "
5 bis.
In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 5, la Regione sospende, nei confronti del soggetto di cui all'articolo 1, il trasferimento di risorse finanziarie regionali a qualsiasi titolo destinate, con esclusione delle risorse necessarie all'erogazione dei servizi essenziali oltre a qualsiasi forma di patrocinio. Ai fini del presente comma si considerano servizi essenziali quelli relativi alla salute, ai trasporti, all'educazione scolastica, ai servizi sanitari e socio-assistenziali. Il trasferimento delle risorse è ripristinato solo previa verifica della cessazione dell'inadempienza. La violazione di quanto previsto dal presente comma è, inoltre, causa di esclusione dai bandi regionali ad eccezione dei bandi facenti riferimento ai servizi essenziali di cui al primo periodo.
".
2. 
Le disposizioni di cui al comma 5 bis dell'articolo 8 della legge regionale 5/2024 , come inserito dal comma 1, si applicano altresì ai patti di collaborazione non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 121. 
1. 
All' articolo 1, comma 1 della legge regionale 9 aprile 2024, n. 16 (Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo) le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle parole "
da compagnia
".
2. 
All' articolo 1, comma 2, della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle parole "
da compagnia
" e le parole "
, compreso l'abbandono
" sono sostituite dalle seguenti "
e l'abbandono
".
Art. 122. 
1. 
All'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere d), f), g), della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
2. 
All' articolo 2, comma 2, lettera e) della legge regionale 16/2024 dopo la parola "
commercio
" sono inserite le seguenti "
, dell'addestramento, della toelettatura, degli asili
" e le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
Art. 123. 
1. 
L' articolo 4 della legge regionale 16/2024 è sostituito dal seguente: "
Art. 4.
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge si intendono per:
a)
benessere animale: lo stato fisico e mentale di un animale in relazione alle condizioni di vita fino alla morte;
b)
animale da compagnia: l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come gli animali di assistenza. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
c)
responsabile di animali da compagnia: il proprietario e chiunque accetta, anche temporaneamente, la detenzione di un animale da compagnia e ne risponde civilmente e penalmente;
d)
animale randagio: l'animale da compagnia vagante sul territorio non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile a un proprietario o a un detentore privato;
e)
allevamento ordinario di animali da compagnia: la detenzione di animali da compagnia, in numero superiore a cinque fattrici o superiore a trenta cuccioli per anno, esercitato a fini di lucro;
f)
allevamento amatoriale di animali da compagnia: la detenzione di animali da compagnia, in numero inferiore o uguale a cinque fattrici di cui al massimo tre adibite annualmente alla riproduzione e con un numero inferiore o uguale a trenta cuccioli per anno;
g)
commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica diretta al commercio, anche online, di animali da compagnia;
h)
colonia felina: aggregazione di almeno quattro gatti liberi che convivono e frequentano abitualmente una determinata area;
i)
cani da assistenza: tutti i cani, ivi compresi i cani guida per non vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali, o persone con patologie che richiedono assistenza;
l)
animale morsicatore o aggressore: il cane che lede o che inequivocabilmente attenta all'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal responsabile dell'animale;
m)
animale a rischio elevato di aggressività: animale ritenuto a rischio elevato nell'ambito del procedimento attivato a seguito di evento morsicatura o aggressione per l'accertamento delle condizioni psicofisiche del medesimo e della modalità di gestione da parte del proprietario da parte dei servizi veterinari delle ASL;
n)
operatori del settore cinofilo: soggetti in possesso dei requisiti essenziali delle competenze in termini di conoscenze e capacità accertate sulla base dei criteri minimi di riferimento relativi alle qualifiche di educatore cinofilo, istruttore cinofilo, addestratore e valutatore, riconosciuti da enti o federazioni nazionali sulla base delle norme tecniche UNI di riferimento;
o)
Sinac: Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia.
".
Art. 124.[11] 
1. 
L' articolo 5 della legge regionale 16/2024 è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
(Obblighi e doveri del responsabile di un animale da compagnia)
1.
Il responsabile di un animale da compagnia compreso chi ne fa commercio, in applicazione della normativa nazionale vigente, ai fini della registrazione nel Sinac di cui all'articolo 24, provvede, entro sessanta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo, a far identificare l'animale tramite l'impiego del metodo elettronico, secondo il sistema previsto dalla normativa nazionale ed europea.
2.
Il responsabile di animali da compagnia introdotti stabilmente da altre regioni o dall'estero provvede, entro sette giorni dall'inizio della detenzione:
a)
alla registrazione dell'animale nel Sinac, se introdotti dall'estero;
b)
alla segnalazione dell'acquisizione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (Asl), competente nel territorio di residenza per la registrazione nel Sinac.
3.
Il responsabile di un animale da compagnia è tenuto a:
a)
segnalare al Sinac, entro sette giorni, qualsiasi cambiamento anagrafico, cessione, decesso o cambio di residenza;
b)
denunciare all'autorità territorialmente competente del comune ove è detenuto l'animale, entro due giorni, la scomparsa per furto o per smarrimento;
c)
provvedere nuovamente all'identificazione ove essa dovesse risultare illeggibile.
4.
Il responsabile di un animale da compagnia è obbligato, in aggiunta a quanto espressamente disciplinato dalle leggi o da altre fonti normative:
a)
a rispondere della salute e del benessere dell'animale e a garantirgli ambiente, cure, alimentazione e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisici ed etologici, secondo le caratteristiche di specie, razza, sesso ed età;
b)
a fornire quantità adeguate di acqua e una alimentazione adeguata ai bisogni fisiologici dell'animale;
c)
a procurargli adeguate possibilità di movimento e nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà da attuare in modo che l'animale non subisca sofferenze;
d)
a garantire le cure sanitarie necessarie;
e)
ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora;
f)
a garantire l'adeguato controllo dell'animale da compagnia, al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità anche sottoponendo l'animale all'accertamento delle sue condizioni psicofisiche presso i servizi veterinari alle ASL territorialmente competenti ove necessario alla verifica della corretta gestione da parte del proprietario;
g)
ad assicurare la custodia e prendere tutte le misure adeguate a evitare la fuga dell'animale;
h)
a informare tempestivamente l'autorità territorialmente competente in caso di fuga di animali che possono avere, anche per caratteristiche fisiche, particolare aggressività o pericolosità verso persone o altri animali;
i)
a garantire, in caso di affidamento temporaneo a terzi, similari condizioni ambientali rispetto a quelle in cui solitamente l'animale si trova a vivere e comunque nel rispetto di quanto previsto alle lettere a) ed e);
l)
a consentire, per i cani, un'adeguata attività motoria e favorire i contatti sociali tipici della specie;
m)
ad assicurare, in caso di trasporto, un trattamento adeguato e comunque tale da non arrecargli danni o sofferenze nel corso del viaggio, secondo le indicazioni previste dall'articolo 15;
n)
a garantire l'equilibrio comportamentale psicologico ed emotivo dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonti di paura, di angoscia e di stress;
o)
a condurre i cani, ad esclusione delle aree di cui all'articolo 12, sulle pubbliche vie e nei parchi pubblici al guinzaglio e con museruola al seguito, da applicare in caso di necessità o su richiesta dell'autorità vigilante;
p)
a garantire una costante interazione con l'animale, evitando l'isolamento sociale inteso come l'abbandono fisico ed emotivo dello stesso nelle aree di pertinenza dell'abitazione.
5.
Chiunque detiene un animale da compagnia o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole, adottando ogni accorgimento utile a evitare la riproduzione non pianificata.
6.
Chiunque allevi animali da compagnia deve avere un'adeguata formazione zootecnica e conoscenza della normativa di settore.
7.
La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento l'attuazione della prescrizione di cui al comma 6.
8.
Chiunque seleziona animali da compagnia per l'allevamento deve considerare le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che potrebbero mettere a rischio la salute e il benessere della prole e dei riproduttori.
".
Art. 125. 
1. 
L' art. 6 della legge regionale 16/2024 è sostituito dal seguente: "
Art. 6.
(Obblighi del responsabile di un animale morsicatore o aggressore)
1.
Il responsabile di un animale da compagnia vigila sulla detenzione dello stesso al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone o animali e a tal fine ottempera alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 7, nonché a tutte le disposizioni specifiche di livello nazionale e locale per la gestione degli animali morsicatori o aggressori.
2.
Gli animali morsicatori o aggressori sono sottoposti a una visita del medico veterinario comportamentalista, mirata a esprimere un giudizio sulla pericolosità del cane non oltre i quaranta giorni dall'aggressione a persone o animali, ove ritenuto necessario dal servizio veterinario dell'Asl.
3.
I comuni, in collaborazione con le Asl, gli ordini professionali dei medici veterinari, i dipartimenti di scienze veterinarie, gli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali, nonché gli operatori del settore cinofilo di comprovata esperienza nella gestione degli animali morsicatori o aggressori istituiscono e organizzano percorsi formativi per i proprietari dei suddetti animali con rilascio di specifica attestazione, obbligatori per i proprietari degli animali a rischio elevato di aggressività; le caratteristiche dei percorsi formativi devono rispettare i contenuti base individuati dalla normativa nazionale, ove presente, e vengono specificati con apposito provvedimento della Giunta regionale.
4.
Al termine dei percorsi formativi di cui al comma 3, il proprietario deve effettuare un test di verifica predisposto dal servizio veterinario pubblico in collaborazione con un medico veterinario comportamentalista, volto a valutare le conoscenze acquisite e la capacità di gestione dell'animale per il conseguente rilascio di un attestato che certifica il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico dell'animale. Le spese del percorso formativo e del relativo test predisposto dal servizio veterinario pubblico sono a carico del proprietario.
5.
Se il proprietario di un animale a rischio elevato di aggressività non supera l'esame valutativo o non si sottopone allo stesso e i servizi veterinari certificano l'incapacità di gestione del cane, il comune, su richiesta dell'Asl competente, adotta un provvedimento di sequestro dell'animale e, se ricorrono i presupposti, l'Asl ne certifica l'irrecuperabilità e il comune lo affida in modo permanente a strutture dotate di personale e mezzi idonei al recupero psicofisico dell'animale.
6.
Per l'espletamento dei percorsi formativi di cui al comma 3 i soggetti organizzatori si avvalgono di una équipe composta da un medico veterinario comportamentalista, da un istruttore cinofilo e da un educatore cinofilo riconosciuti da enti e federazioni nazionali di comprovata esperienza.
7.
Fino al superamento dell'esame valutativo di cui al comma 4 il responsabile di un cane ad aggressività non controllata è tenuto ai seguenti obblighi:
a)
applicare il guinzaglio e la museruola all'animale quando si trova in luoghi aperti al pubblico;
b)
stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi causati dall'animale.
8.
Il proprietario dell'animale a rischio elevato di aggressività ha facoltà di rinunciare all'animale, ma è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino a un nuovo affidamento.
9.
Gli oneri economici connessi al mantenimento, alle visite veterinarie comportamentali e alla rieducazione dell'animale sono interamente a carico del proprietario dello stesso.
".
Art. 126. 
1. 
All'articolo 7, comma 1, lettere a), b), d), m), o), p), q), t), al comma 2 e al comma 5 della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle parole "
da compagnia
".
2. 
All'articolo 7, comma 1, lettera n) le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle parole "
da compagnia
" e le parole "
privi di certificato di provenienza o genealogico
" sono sostituite dalle seguenti "
privi di certificato di provenienza e genealogico
".
Art. 127. 
1. 
All'articolo 8, commi 2 e 4 della legge regionale 16/2024 la parola "
preventivo
" è soppressa.
Art. 128. 
1. 
All'articolo 9, comma 2, lettere a), b), ed e), della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
2. 
All' articolo 9, comma 3, della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
" e alla lettera a) la parola "
cani
" è sostituita dalle seguenti "
animali da compagnia
".
3. 
All' articolo 9, comma 4, della legge regionale 16/2024 le parole "
comportamento canino
" sono sostituite dalle seguenti "
comportamento degli animali da compagnia
".
4. 
All' articolo 9, comma 5, della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
" e le parole "
anche al fine di favorire il commercio, anche online, da parte di esercizi commerciali, allevamenti amatoriali o proprietari privati, di animali d'affezione che siano stati identificati in Sinac come meticci, incroci, o riportando l'indicazione della razza fenotipicamente prevalente a cui sono simili
" sono soppresse.
Art. 129. 
1. 
All'articolo 10, commi 1, 3, 4, 5 e 7, della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
2. 
Il comma 8 dell'articolo 10 è abrogato.
Art. 130. 
1. 
All' articolo 12, comma 2, della legge regionale 16/2024 dopo le parole "
tecniche di realizzazione
" sono aggiunte le seguenti "
e le caratteristiche igienico sanitarie
".
Art. 131. 
1. 
Nella rubrica dell' articolo 16 della legge regionale 16/2024 le parole "
di animali d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
e asili di animali da compagnia
".
2. 
All'articolo 16, commi 1, 2, 4, 5 e 8 della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
3. 
All' articolo 16, comma 3, della legge regionale 16/2024 le parole "
l'esercizio dell'attività di commercio d'animali d'affezione e toelettatura sono soggette a segnalazione certificata d'inizio attività al comune
" sono sostituite dalle seguenti "
l'esercizio dell'attività di commercio e toelettatura di animali da compagnia e gli asili sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività al comune
".
Art. 132. 
1. 
Nella rubrica dell' articolo 18 della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
2. 
All' articolo 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 16/2024 le parole "
e almeno con cadenza settimanale
" sono soppresse.
4. 
All' articolo 18, comma 3, della legge regionale 16/2024 dopo le parole "
animali vivi
" sono aggiunte le seguenti: "
, esclusi gli insetti,
".
Art. 133. 
1. 
All' articolo 19, comma 4, della legge regionale 16/2024 dopo la parola "
alternativamente,
" sono aggiunte le seguenti "
la laurea in medicina veterinaria ed equipollenti,
".
Art. 134. 
1. 
All' articolo 24, comma 2, della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
2. 
All' articolo 24, comma 4, della legge regionale 16/2024 la parola "
elettronica
" è soppressa e le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
3. 
I commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell' articolo 24 della legge regionale 16/2024 sono abrogati.
Art. 135. 
1. 
Il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2024 è sostituito dal seguente: "
5.
E' facoltà del proprietario responsabile dell'animale ricorrere, per l'intervento di identificazione, alla prestazione di un medico veterinario libero professionista autorizzato che provvede alla registrazione informatizzata al Sinac e fornisce una copia dell'attestazione di identificazione e registrazione al proprietario
".
2. 
All' articolo 25, comma 6, della legge regionale 16/2024 le parole "
del servizio veterinario delle Asl e dei medici veterinari
" sono sostituite dalle seguenti "
di tutti gli utenti
" e le parole "
, anche attraverso censimenti straordinari
" sono soppresse.
3. 
All'articolo 25, commi 7, 8 e 10 della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
Art. 136. 
Art. 137. 
1. 
All' articolo 27, comma 1, della legge regionale 16/2024 dopo la parola "
provvedono
" sono inserite le seguenti "
tramite operatori formati e autorizzati
".
2. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 16/2024 è inserito il seguente: "
4 bis.
Sono a carico del responsabile, ove identificabile, le spese relative alla visita sanitaria ed al procedimento di osservazione sanitaria post-cattura presso il canile sanitario o il domicilio del proprietario secondo le modalità stabilite dall'autorità territorialmente competente in funzione del rischio.
".
3. 
All' articolo 27, comma 5, della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
Art. 138. 
1. 
All' articolo 28, comma 3, della legge regionale 16/2024 dopo la parola "
gatti
" sono inserite le seguenti "
che vivono in libertà
" e dopo le parole "
servizio veterinario dell'Asl.
" è aggiunto il seguente periodo: "
Il Servizio veterinario della Asl competente per territorio registra ogni nuova colonia felina in SINAC a seguito di formale richiesta da parte del comune.
".
2. 
All' articolo 28, comma 4, della legge regionale 16/2024 dopo le parole "
in stato di libertà è consentita solo per
" sono aggiunte le seguenti "
l'identificazione, la registrazione,
".
3. 
All' articolo 28, comma 5, della legge regionale 16/2024 la parola "
dispone
" è sostituita dalla seguente "
richiede
".
4. 
All' articolo 28, comma 9, della legge regionale 16/2024 dopo la parola "
libertà
" sono aggiunte le seguenti "
non riconducibili ad alcun proprietario
".
5. 
All' articolo 28, comma 10, della legge regionale 16/2024 dopo le parole "
appartenenti a colonie
" sono aggiunte le seguenti "
che vivono su un'area pubblica
".
Art. 139. 
1. 
L' articolo 29 della legge regionale 16/2024 è sostituito dal seguente: "
Art. 29.
(Canili pubblici)
1.
I comuni, singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio, anche in collaborazione con enti del terzo settore qualificati in materia e iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (Runts), un servizio pubblico di cattura e un apposito canile per la temporanea custodia e osservazione sanitaria degli animali catturati.
2.
I comuni provvedono alla stesura e all'attuazione di programmi per l'istituzione o il risanamento dei canili sanitari, in modo da garantire il servizio di cattura e custodia temporanea su tutto il territorio regionale, secondo le effettive necessità.
3.
I canili sanitari sono realizzati e attrezzati in modo da assicurare il benessere animale, il rispetto delle norme igieniche e sanitarie previste per i concentramenti di animali, nonché per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti sanitari e i criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia sono stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 38.
4.
La Regione, valutati preliminarmente i progetti, con particolare riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli impianti e all'efficienza del servizio previsto, può erogare ai comuni contributi parziali per la realizzazione degli interventi di loro competenza, avvalendosi sia dei finanziamenti previsti dalla normativa nazionale di riferimento, sia delle risorse regionali di cui all'articolo 42.
5.
La gestione sanitaria dei canili sanitari è affidata ai servizi veterinari delle Asl, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 38.
6.
I canili rifugio riservano una quota di posti come definito dal regolamento di cui all'articolo 38 per ospitare, per il tempo necessario, gli animali detenuti da persone definite temporaneamente non idonee alla custodia, in quanto ospiti di presidi sanitari e socio-sanitari, presidi di recupero ed istituti di pena.
7.
I canili rifugio devono disporre di un'apposita area idonea destinata alla detenzione di cani a rischio elevato di aggressività nelle more dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 6.
8.
Il comune, l'ente del terzo settore o il gestore del canile garantiscono la sterilizzazione obbligatoria dei cani ospiti del canile rifugio entro trenta giorni dall'ingresso se è accertato che non abbiano il proprietario, ovvero dopo sei mesi dall'ingresso.
9.
Nei canili sanitari sono consentiti gli accessi alle guardie zoofile di cui all'articolo 37, comma 4.
10.
I canili pubblici in fase di adozione dell'animale devono avvalersi del supporto di una figura esperta in comportamento animale e/o istruttore cinofilo o educatore cinofilo, in relazione alla circostanza concreta, al fine di garantirne il buon esito.
".
Art. 140. 
1. 
All' articolo 30, comma 2, della legge regionale 16/2024 le parole "
canile pubblico
" sono sostituite dalle seguenti "
canile rifugio
".
2. 
All' articolo 30, comma 3, della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
Art. 141. 
1. 
All' articolo 31, comma 1, della legge regionale 16/2024 dopo la parola "
registrati
" vengono aggiunte le parole "
nella specifica sezione della banca dati nazionale del sistema informativo veterinario (BDN)
".
2. 
Il comma 4 dell'articolo 31, della legge regionale 16/2024 è sostituito dal seguente: "
4.
I santuari per animali sono gestiti da associazioni per la protezione degli animali o soggetti privati che collaborano con queste per finalità di tutela degli animali.
".
3. 
All' articolo 31, comma 5, lett. a), della legge regionale 16/2024 le parole "
nel Sinac
" vengono soppresse e sostituite dalle parole "
nella BDN
".
4. 
All' articolo 31, comma 5, lett. e) della legge regionale 16/2024 dopo la parola "
iscrizione
" le parole "
al Sinac
" sono sostituite dalle seguenti "
nella BDN
" e dopo la parola "
ospiti,
" le parole "
secondo quanto previsto dall'articolo 24
" sono soppresse.
Art. 142. 
1. 
All' articolo 36, comma 1, della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
2. 
Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 16/2024 è aggiunta la seguente: "
h bis)
tre medici veterinari ufficiali dei Servizi veterinari delle Asl regionali.
".
Art. 143. 
1. 
L' articolo 37 della legge regionale 16/2024 è sostituito dal seguente: "
Art. 37.
(Vigilanza e sanzioni)
1.
In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 16, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio veterinario della Asl per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere e i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale.
2.
Per quanto non già disposto dalla normativa nazionale e fatte salve ipotesi di responsabilità penale, in caso di violazione della presente legge si applicano, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le seguenti sanzioni amministrative proporzionate all'illecito:
a)
per le violazioni delle norme riferite alle condotte di malgoverno, di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a), b), c), e) ed f) da euro 300,00 a euro 1.500,00;
b)
per le violazioni delle norme riferite alla riproduzione non pianificata, di cui all'articolo 5, comma 5 da euro 300,00 a euro 1.500,00;
c)
per le violazioni delle norme riferite agli obblighi di detenzione di un animale morsicatore o aggressore o ad elevata aggressività di cui all'articolo 6, da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
d)
per le violazioni delle norme riferite alla detenzione di animali da compagnia di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), da euro 300,00 a euro 1.500,00;
e)
per le violazioni delle norme riferite ai divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere l), m), q), r) e t) e di cui all'articolo 16, comma 6, nonché per le violazioni delle norme riferite al divieto di accattonaggio con animali di cui all'articolo 8, da euro 500,00 a euro 2.500,00;
f)
per le violazioni delle norme riferite al divieto di maltrattamento o allontanamento dal loro habitat dei gatti, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera s) e all'articolo 28, comma 2 da euro 300,00 a euro 1.500,00 g) per le violazioni delle norme riferite al divieto di tenuta del cane alla catena, di cui all'articolo 7, comma 2, da euro 150,00 a euro 450,00;
h)
per le violazioni del divieto di tenuta a catena con collari a strozzo di cui all'articolo 7, comma 2, da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
i)
per le violazioni delle norme riferite al divieto di cui all'articolo 7, comma 6, da euro 150,00 a euro 450,00;
l)
per le violazioni delle norme riferite al divieto di detenzione, vendita ed esposizione di animali mutilati, di cui all'articolo 10, comma 5, da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
m)
per l'esercizio dell'attività senza la prevista segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 16, commi 3 e 7, da euro 500,00 a euro 2.500,00.
3.
In caso di recidiva la pena è triplicata.
4.
I servizi veterinari delle Asl e le guardie zoofile riconosciute con decreto prefettizio concorrono con le altre autorità pubbliche preposte all'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché all'accertamento delle violazioni relative.
5.
Le sanzioni sono introitate dal comune e sono utilizzate per tutti gli interventi e azioni connesse agli animali da compagnia di cui alla presente legge.
6.
Il Presidente della Giunta regionale, gli assessori e i consiglieri regionali, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, hanno diritto di accesso, di concerto con i soggetti di cui al comma 4 e senza alcuna necessità di preavviso, ai canili, ai gattili o ai rifugi pubblici o privati.
7.
L'entità delle sanzioni di cui al comma 2 sono rivalutate in applicazione dell' articolo 19 della legge regionale 8 agosto 2023, n. 17 (Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
".
Art. 144. 
1. 
All' articolo 38, comma 1, lettera b) della legge regionale 16/2024 dopo la parola "
realizzazione
" sono aggiunte le seguenti "
e le caratteristiche igienico sanitarie
".
2. 
All'articolo 38, comma 1, lett. c) e g) della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
Art. 145. 
(Ulteriori modifiche alla legge regionale 16/2024 )
1. 
Nel titolo della legge regionale 9 aprile 2024, n. 16 (Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo), le parole "
da affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
2. 
All' articolo 3, comma 1, della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
3. 
Nella rubrica dell' articolo 11 della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
4. 
All' articolo 11, comma 2, della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
5. 
Nella rubrica dell' articolo 15 della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
6. 
All'articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
7. 
Nella rubrica del capo III della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
8. 
Nella rubrica dell' articolo 17 della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
9. 
All' articolo 17, comma 1, della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
10. 
Nella rubrica del capo V della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
11. 
All' articolo 20, comma 1, della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
12. 
All'articolo 21, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 16/2024 le parole "
di affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
13. 
All'articolo 22, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
14. 
All' articolo 23, comma 1, della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
15. 
All'articolo 32, commi 1 e 3, della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
16. 
All' articolo 33, comma 2, della legge regionale 16/2024 le parole "
da affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
17. 
All' articolo 34, comma 2, della legge regionale 16/2024 le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
18. 
All'articolo 39, commi 1 e 2, lettera a), dell'articolo 39 della l.r. 16/2024 , le parole "
d'affezione
" sono sostituite dalle seguenti "
da compagnia
".
Art. 146. 
1. 
All' articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 aprile 2024, n. 17 (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 ) dopo le parole "
14 bis della stessa
" sono aggiunte le parole "
, anche per quanto concerne l'Autorità competente alla dichiarazione di pubblica utilità.
".
Art. 147. 
1. 
Il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2024 , è sostituito dal seguente: "
9.
Il progetto di revisione generale o di proseguimento della vita tecnica di un impianto funiviario che non comporta modifica allo stato dei luoghi è inviato all'Ente concedente di cui all'articolo 6, che ne prende atto, previo ottenimento del giudizio di ammissibilità preliminare di cui agli articoli 3 e 6 del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 gennaio 2016 (Disciplina delle procedure in applicazione del D.M. 1 dicembre 2015 riguardante ''Norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone'').
".
Art. 148. 
1. 
All' articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 maggio 2025, n. 6 (Disposizioni in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali regionali, provinciali e comunali) dopo le parole: "
La Giunta regionale
" sono inserite le seguenti: "
, sentita la commissione consiliare competente,
" .
Capo X 
INVARIANZA FINANZIARIA
Art. 149. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 luglio 2025.
Alberto Cirio


Note:

[1] Il Governo - con ricorso reg. ric. n. 37/2025, pubblicato sul suppl. ord. n. 3 al B.U.R. n. 40 del 02 ottobre 2025 - ha promosso, ai sensi dell'art. 127, comma 1 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del presente comma per violazione dell'art. 117, commi 1 e 2, lett. s) della Costituzione.

[2] L'articolo 35 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 del 2025.

[3] Riferimento legislativo come da avviso di rettifica pubblicato sul BURP n. 29, supplemento n. 4 del 18/7/2025.

[4] Riferimento legislativo come da avviso di rettifica pubblicato sul BURP n. 29, supplemento n. 4 del 18/7/2025.

[5] Il Governo - con ricorso reg. ric. n. 37/2025, pubblicato sul suppl. ord. n. 3 al B.U.R. n. 40 del 02 ottobre 2025 - ha promosso, ai sensi dell'art. 127, comma 1 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del presente comma per violazione dell'art. 117, commi 1 e 2, lett. s) della Costituzione.

[6] Il Governo - con ricorso reg. ric. n. 37/2025, pubblicato sul suppl. ord. n. 3 al B.U.R. n. 40 del 02 ottobre 2025 - ha promosso, ai sensi dell'art. 127, comma 1 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del presente comma per violazione dell'art. 117, commi 1 e 2, lett. s) della Costituzione.

[7] L'articolo 51 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 del 2025.

[8] Nel comma 1 dell'articolo 84 le parole "e di tutela" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 20 del 2025.

[9] Numerazione corretta come da avviso di rettifica pubblicato sul BURP n. 29, supplemento n. 4 del 18/7/2025.

[10] Numerazione corretta come da avviso di rettifica pubblicato sul BURP n. 29, supplemento n. 4 del 18/7/2025.

[11] Riferimento legislativo come da avviso di rettifica pubblicato sul BURP n. 29, supplemento n. 4 del 18/7/2025.