Legge regionale n. 4 del 28 marzo 2022  ( Versione vigente )
Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF di adeguamento all'articolo 1, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).
(B.U. 29 marzo 2022, 3° suppl. al n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Aliquote)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2022, a partire dal periodo di imposta 2022 e fino al periodo d'imposta 2027, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito applicando le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:
[1]
a) 
per i redditi sino a euro 15.000,00: 0,39 per cento;
b) 
per i redditi oltre euro 15.000,00 e sino a euro 28.000,00: 0,90 per cento;
c) 
per i redditi oltre euro 28.000,00 e sino a euro 50.000,00: 1,52 per cento;
d) 
per i redditi oltre euro 50.000,00: 2,10 per cento.
1 bis. 
Dal periodo di imposta 2026 e fino al periodo di imposta 2027, fermo restando quanto disposto dal comma 1, lettere a) e d), all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, di cui alle lettere b) e c), sono applicate le seguenti ulteriori maggiorazioni:
[2]
a) 
per i redditi oltre euro 15.000,00 e sino a euro 28.000,00: 0,55 per cento;
b) 
per redditi oltre euro 28.000,00 e sino a euro 50.000,00: 0,56 per cento.
1 ter. 
A decorrere dal periodo di imposta 2028, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è determinata per scaglioni di reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), applicando le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:
[3]
a) 
per i redditi sino a euro 28.000,00: 0,39 per cento;
b) 
per i redditi da euro 28.000,00 e fino a euro 50.000,00: 2,08 per cento;
c) 
per i redditi oltre euro 50.000,00: 2,10 per cento.
2. 
(...)
[4]
3. 
Le disposizioni di cui al comma 1 assicurano la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato.
Art. 2. 
(Misure di sostegno economico-sociale)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2022, a partire dal periodo di imposta 2022 e sino al periodo d'imposta 2025, sono confermate le seguenti detrazioni ai sensi dell' articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 68/2011 , come misure di sostegno economico sociale:
[5]
a) 
euro 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
b) 
euro 250,00 per i contribuenti con figli a carico, portatori di handicap ai sensi dell' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.
1 bis. 
A decorrere dal periodo di imposta 2026, si applicano le seguenti detrazioni:
[6]
a) 
euro 100,00 per i contribuenti con più di due figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
b) 
euro 500,00 per i contribuenti con figli a carico, portatori di handicap ai sensi dell' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.
2. 
Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 12, comma 1, lettera c), e commi seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 .
3. 
Le disposizioni di cui all' articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF) e all' articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria) si applicano sino al periodo di imposta 2021.
Art. 3. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 marzo 2022
Alberto Cirio

Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole " periodo d'imposta 2022" sono state aggiunte le parole " e fino al periodo d'imposta 2027" ad opera del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 16 del 2025.

[2] Il comma 1 bis dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 16 del 2025.

[3] Nel comma 1 ter dell'articolo 1 le parole " vigenti ai sensi dell'articolo 1, commi 726, 727 e 728, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), " sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20 del 2025.

[4] Il comma 2 dell'articolo 1 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 20 del 2025.

[5] Nel comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole "periodo d'imposta 2022" sono state sostituite dalle parole " e sino al periodo d'imposta 2025" ad opera del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 16 del 2025.

[6] Il comma 1 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 16 del 2025.