La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 9 del 2025.
[2] Nel comma 2 dell'articolo 5 le parole "previa acquisizione" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 del 2025.
[3] Nel comma 3 dell'articolo 5 le parole "Le locazioni brevi e " sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 20 del 2025.
[4] Nel comma 1 dell'articolo 6 le parole "fino ad un massimo di novanta giorni consecutivi" sono state soppresse dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16 del 2017.
[5] Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 la parola "tre" è stata sostituia dalla parola "una" ad opera del comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 15 del 2020.
[6] Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole "settore turistico" sono state aggiunte le parole ", mediante stipula di apposita convenzione i cui contenuti minimi sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18." ad opera dal comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 16 del 2017.
[7] Nel comma 2 dell'articolo 9 le parole "dieci posti letto" sono state sostituite dalle parole "trenta posti letto" ad opera del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 19 del 2018.
[8] Nel comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole "soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate" è stata aggiunta la parola "anche" ad opera dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2017.
[9] Il comma 1 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2017.
[10] Il comma 5 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 9 del 2025.
[11] Il comma 6 bis dell'articolo 15 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 del 2021.
[12] Il comma 6 ter dell'articolo 15 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 del 2021.
[13] La lettera h) del comma 1 dell'articolo 18 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 9 del 2025.
[14] Nella lettera o) del comma 1 dell'articolo 18 dopo le parole "soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate" è stata inserita la parola "anche" ad opera del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 16 del 2017.
[15] La lettera o bis) del comma 1 dell'articolo 18 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 16 del 2017.
[16] Il comma 1 dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 9 del 2025.
[17] Il comma 2 dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 9 del 2025.
[18] Il comma 3 dell'articolo 21 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16 del 2017.
[19] Alla fine del comma 10 dell'articolo 21 sono state aggiunte le parole ", ad esclusione delle violazioni di cui al commi 1 e 2" ad opera del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 19 del 2018.