Legge regionale n. 48 del 26 novembre 1981  ( Versione vigente )
"Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 1981."
(B.U. 02 dicembre 1981, n. 48)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 42, secondo e terzo comma della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 , gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione della spesa riportati nelle parti seconda, terza, quarta e quinta di cui la presente legge si compone.
Art. 2. 
 
Il fondo di riserva di cassa di cui all' articolo 38 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 , destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nell'ulteriore corso dell'esercizio finanziario 1981 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in L. 1.947.056.325 ed è iscritto al capitolo n. 12900.
Art. 3. 
 
È approvato l'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 dell'Azienda Regionale per la gestione della Tenuta "La Mandria" di cui alla parte sesta della presente legge.
Art. 4. 
 
A parziale modificazione ed integrazione dell' art. 12 della legge regionale 27 aprile 1981, n. 13 e dell' art. 5 della legge regionale 25 agosto 1981, n. 32 , è autorizzata la contrazione di mutui per un importo complessivo di 161.196 milioni.
 
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo previsti in L. 186.500.000 per l'anno finanziario 1981 e in L. 35.000.000.000 per l'anno finanziario 1982 e successivi si provvede per l'anno 1981 con le disponibilità iscritte in corrispondenza dei capitoli n. 13050 e n. 13060 del bilancio per l'anno finanziario 1981 nella rispettiva misura di L. 172.000.000 e L. 14.500.000 e per gli anni finanziari 1982 e successivi con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1981-1983.
 
Le spese al cui finanziamento è fattibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui sono quelle iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1981, sui capitoli numero: -1000 - 1020 - 1060 - 1355 - 1680 - 1790 - 2365 - 2375 - 2385 - 2690 - 2775 - 2815 - 2975 - 3085 - 3170 - 3320 - 3350 - 3395 - 3410 - 3460 - 3480 - 3535 - 3560 - 3650 - 3670 - 3805 - 3715 - 3815 - 3765 - 3776 - 3840 - 4192 - 4260 - 4270 - 4545 - 5001 - 5010 - 5025 - 5165 - 5175 - 5200 - 5285 - 5300 - 5305 - 5420 - 5640 - 5650 - 5663 - 5680 - 5700 - 5750 - 5760 - 5820 - 5925 - 6005 - 6010 - 6015 - 6020 - 6025 - 7110 - 7140 - 7250 - 7260 - 7590- 7611 - 7730 - 7760 - 7770 - 7780 - 7800 - 8350 - 8370 - 8450 - 8510 - 8530 - 8540 - 8600 - 8610 - 8620 - 8900 - 8960 - 8970 - 8995 - 9100 - 9110 - 9130 - 9180 - 9300 - 10110 - 10806 - 11400 - 11500 - 11505 - 11690 - 11695 - 11765 - 11785 - 12600 - 12760.
Art. 5. 
 
L'assegnazione di L. 31.641.000.000 disposta a favore della Regione Piemonte per gli interventi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 , è destinata quanto a L. 20.621.000.000 ad una autorizzazione di spesa per l'anno 1981 per gli interventi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 , e quanto a L. 11.029.000.000 al recupero a favore del bilancio regionale della pari somma anticipata dalla Regione Piemonte per le stesse finalità sul bilancio di previsione per l'anno 1980 ed iscritta al capitolo numero 5615.
 
La compensazione ai sensi dell' articolo 69, lettera b) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , per la quota parte afferente all'esercizio 1979 e per l'intera quota all'esercizio 1980, verrà effettuata a favore delle spese per il servizio sanitario in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.
Art. 6. 
 
È autorizzata l'ulteriore spesa di L. 46 milioni da iscrivere ad integrazione dello stanziamento del capitolo 12600 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della S.p.A. Aeroporto, di Cuneo-Levaldigi.
Art. 7. 
 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 26 novembre 1981
Ezio Enrietti

Allegato A 
OMISSIS