Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
(B.U. 01 agosto 2024, 4° suppl. al n. 31)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Riferimento normativo)
1.
La presente legge è approvata ai sensi dell'
articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
).
Art. 2.
(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)
1.
I dati dei residui attivi e passivi presunti, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, sono rideterminati in conformità ai dati definitivi 2023 di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 presentato dalla Giunta regionale in data 2 maggio 2024. Le variazioni fra l'ammontare dei residui del rendiconto 2023 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2024 sono rappresentate per titolo e tipologia di entrata e per missione e programma di spesa nell'allegato A.
Art. 3.
(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2024)
1.
Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2024 è determinato in euro 223.962.147,33, in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023.
Art. 4.
(Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2023)
1.
In coerenza con quanto previsto dall'
articolo 50, comma 3 bis del decreto legislativo 118/2011
, nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 da parte della Corte dei conti, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 è rilevato un risultato di amministrazione derivante dalla gestione pari a euro - 1.201.188.772,98.
2.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1 l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo finale pari ad euro - 5.110.609.368,71, quale disavanzo di cui è disposto il riassorbimento in quote annuali negli esercizi successivi, come disposto dalla deliberazione del Consiglio regionale 20 aprile 2022, n. 202-8317, in applicazione della normativa per i piani di rientro dal disavanzo finanziario degli enti territoriali.
Art. 5.
(Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2023)
1.
In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e seguenti della
legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'anno precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, è iscritta in entrata una quota di avanzo pari a euro 103.942.108,09, applicata in spesa secondo la seguente ripartizione, dettagliatamente articolata nell'allegato B:
a)
in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2023: euro 44.913.477,32;
b)
in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2023: euro 1.683.371,99 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, euro 56.983.410,09 per vincoli derivanti da trasferimenti, euro 267.795,31 per vincoli formalmente attribuiti dall'Ente, euro 94.053,38 per vincoli derivanti da trasferimenti del perimetro sanitario.
2.
Sono confermati i fondi già accantonati nel risultato di amministrazione presunto 2023 per un importo pari a euro 5.000.000,00, relativi alle risorse vincolate del fondo regionale per l'occupazione dei disabili e applicati all'esercizio provvisorio 2023, ai sensi dell'
articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 118/2011
e del principio contabile di cui all'allegato 4/2, punto 8.11.
3.
I fondi già accantonati nel risultato di amministrazione presunto 2023 per un importo pari ad euro 25.269.000,00 quale quota accantonata in specifici fondi in spesa del perimetro sanitario, sono confermati negli importi iscritti in entrata ed applicati in spesa negli allegati contabili all'
articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2024, n. 9
(Bilancio di previsione finanziario 2024-2026).
4.
I fondi vincolati relativi alle quote annuali del Fondo anticipazioni liquidità, già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ai sensi dell'
articolo 1, comma 603 della legge 30 dicembre 2021, n. 234
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi dal 692 al 700 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), sono confermati negli importi iscritti in entrata ed applicati in spesa negli allegati contabili all'
articolo 2 della legge regionale 9/2024
.
Art. 6.
(Variazione delle entrate e delle spese)
1.
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2024 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 73.673.108,09 quanto alla previsione di competenza.
2.
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2025 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare della competenza dello stato di previsione delle entrate e delle spese 2025 non risulta modificato.
3.
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2026 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare della competenza dello stato di previsione delle entrate e delle spese 2026 non risulta modificato.
Art. 7.
(Allegati all'assestamento di bilancio)
1.
Sono approvati i seguenti allegati:
a)
riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);
b)
riepilogo generale delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato F);
c)
quadro generale riassuntivo delle variazioni per titoli alle entrate e alle spese e del bilancio assestato (allegato G);
d)
prospetto dimostrativo aggiornato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'
articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 118/2011
(allegato H);
e)
prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);
f)
prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato L);
g)
prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato M);
h)
nota integrativa all'assestamento del bilancio 2024-2026 (allegato N);
i)
variazioni del bilancio riportanti i dati d'interesse del Tesoriere (allegato O).
Art. 8.
(Modifiche agli allegati di cui all'
articolo 2 della legge regionale 9/2024
)
1.
L'allegato numero 10, di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera l), della legge regionale 9/2024
, è sostituito dall'allegato P) alla presente legge.
2.
L'allegato numero 14 di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera p), della legge regionale 9/2024
, è sostituito dall'allegato Q) alla presente legge.
3.
L'allegato numero 16 di cui all'
articolo 2, comma 2, della legge regionale 9/2024
, è sostituito dall'allegato R) alla presente legge.
Art. 8 bis.[1]
Disposizioni in materia di assolvimento degli obblighi di finanza pubblica
1.
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di finanza pubblica, è iscritto nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 un accantonamento pari a euro 25.092.992,10, alla cui copertura finanziaria si provvede con le risorse stanziate nel medesimo esercizio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
2.
L'accantonamento di cui al comma 1, sul quale non è possibile imputare impegni, è finanziato da risorse di parte corrente al netto delle spese riguardanti 'Redditi da lavoro dipendente', sanità e trasferimenti agli enti locali.
Art. 9.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 1 agosto 2024
p. Alberto Cirio il Vice Presidente Elena Chiorino.
Note:
[1] L'articolo 8 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 del 2024.