Modifiche al regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 10 (Regolamento dei punteggi in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)).
(B.U. 11 aprile 2024, 3° suppl. al n. 15)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;
Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 ;
Visto il regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 10 ;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-8400 dell'8 aprile 2024;
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1.
(Modifiche al
r.r. 10/2011
)
1.
Al
comma 3 dell'articolo 5 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 10 (Regolamento dei punteggi, in attuazione dell'
articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)) dopo le parole: "
dell'Allegato D
", sono aggiunte le seguenti: "
e ad eccezione dei punteggi di cui ai codici Soc08.1.a, Soc08.1.b e Soc08.1.c non cumulabili tra loro
".Art. 2.
(Sostituzione dell'allegato A del
r.r. 10/2011
)
1.
L'allegato A del
r.r. 10/2011 è sostituito dal seguente: "
Allegato A
".
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 8 aprile 2024
Alberto Cirio