Regolamento regionale n. 6 del 04 agosto 2023  ( Vigente )
Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e del decreto ministeriale 12 agosto 2021. Abrogazione del regolamento regionale 23 gennaio 2017 n. 2 .
(B.U. 04 agosto 2023, 5° suppl. al n. 31)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 2021;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 ;

Visto il regolamento regionale 23 gennaio 2017, n. 2 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10 7308 del 31 luglio 2023

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Ambito di applicazione e finalità)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), individua le superfici ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis della medesima legge e definisce modalità e criteri per il loro accertamento esclusivamente ai fini del restauro delle preesistenti edificazioni senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni, del ripristino delle attività agricole e pastorali nel rispetto dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle superfici escluse dalla definizione di bosco di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12/08/2021, adottato di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro della transizione ecologica ai sensi dell' articolo 7, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), della conservazione della biodiversità e della qualità del paesaggio.
2. 
Il presente regolamento, nell'individuazione delle fattispecie di cui al comma 1, promuove:
a) 
il restauro dei manufatti e nuclei rurali esistenti in condizioni precarie, oggetto di invasione da parte di vegetazione arborea che ha alimentato condizioni di degrado e di non utilizzo, compromettendone la riqualificazione, ai fini del miglioramento della qualità del paesaggio;
b) 
il ripristino delle attività agropastorali finalizzate alla ricostituzione del paesaggio agrario e pastorale di interesse storico che caratterizza determinate aree del territorio regionale.
3. 
Nelle superfici individuate in esito alle procedure di cui al presente regolamento, gli interventi di restauro e ripristino, previo taglio della vegetazione arborea e arbustiva, non sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica qualora sia verificata la non sussistenza di altri vincoli di tutela paesaggistica; analogamente non trova applicazione la normativa forestale.
4. 
Le superfici individuate in esito alle procedure di cui al presente regolamento continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero come previsto dall'articolo 4.
5. 
Le superfici meritevoli di tutela per il ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), individuate in esito alle procedure di cui al presente regolamento, tornano ad essere considerate bosco a seguito di abbandono o qualora si intenda attuare una forma di gestione diversa da quella autorizzata.
6. 
Sono fatte salve, se presenti, le ulteriori misure di tutela previste per i beni di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).
7. 
Sono fatte salve le disposizioni regionali vigenti nel caso di terreni soggetti a vincolo idrogeologico.
8. 
Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di valutazione di incidenza ai sensi dell' articolo 6 della direttiva 92/43/CEE .
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) 
"nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età", ai sensi dell' articolo 3, comma 3 bis, lettera a) della l.r. 4/2009 : gli insediamenti rurali di montagna, collina e pianura caratterizzati dalla presenza di uno o più manufatti anche in condizioni di degrado strutturale e abbandono soggetti a fenomeni di invasione arborea e arbustiva;
b) 
"formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli", ai sensi dell' articolo 3, comma 3 bis, lettera b) della l.r. 4/2009 : le formazioni realizzate a seguito di finanziamento ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, della Misura F del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-06, della Misura 216 del PSR 2007-13, della sottomisura 4.4.1 del PSR 2014-20 e di eventuali misure analoghe di successivi PSR. Non rientrano in tale definizione, in quanto assimilati al bosco ai sensi dell' articolo 3, comma 2 della l.r. 4/2009 gli impianti con specie forestali a indirizzo "bosco" (o "bosco naturaliforme" o "bosco permanente") realizzati con le misure "imboschimento" in attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, della Misura H del PSR 2000-2006, della Misura 221 del PSR 2007-2013, della sottomisura 8.1 del PSR 2014-20 ed eventuali successive misure analoghe;
c) 
"paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi" ai sensi dell' articolo 3, comma 3 bis, lettera d) della l.r. 4/2009 : le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali.
Art. 3. 
(Procedure di perimetrazione delle superfici meritevoli di tutela e ripristino)
1. 
Le superfici meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali di cui agli articoli 5, comma 2, lettera a) del d.lgs. 34/2018 e 3, comma 3 bis, lettera d) della l.r. 4/2009 , sono individuate e perimetrate dal piano paesaggistico regionale (PPR), fatta salva ogni eventuale verifica necessaria in caso di discrepanza tra cartografia e stato dei luoghi.
2. 
Le superfici meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali o di restauro delle preesistenti edificazioni di cui al presente regolamento possono essere individuate e perimetrate anche nell'ambito delle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR ai sensi dell' articolo 145, comma 4 del d.lgs. 42/2004 , come disciplinate con regolamento regionale 22 marzo 2019 n. 4 di attuazione del piano paesaggistico regionale del Piemonte.
3. 
Le superfici meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali o di restauro delle preesistenti edificazioni possono altresì essere individuate e perimetrate nell'ambito di specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dalla Regione e dai competenti organi periferici del Ministero della cultura, al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione dell'attività di interesse comune volta al recupero e alla conservazione dei caratteri peculiari del paesaggio e della biodiversità. La Regione e il Ministero possono definire accordo-tipo al fine di semplificare e uniformare criteri, modalità e adempimenti per la regolamentazione delle attività di cui al presente comma.
4. 
Nelle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, le strutture regionali competenti in materia forestale e paesaggistica e i competenti organi periferici del Ministero della cultura definiscono prioritariamente i contenuti e le modalità per il riconoscimento dello stato di abbandono delle superfici boscate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e il loro successivo ripristino e possono dettare, altresì, specifiche norme d'uso coerenti con le finalità di conservazione e restauro dei nuclei edificati esistenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ulteriori rispetto ai contenuti individuati negli allegati A e B. Il procedimento di individuazione di cui al comma 1 è svolto in conformità con le disposizioni contenute negli articoli 143 e 145 del d.lgs. 42/2004 .
5. 
Le perimetrazioni sono approvate con provvedimento della Giunta regionale. Gli enti territoriali competenti, in occasione della prima variante ai rispettivi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, provvedono ad aggiornare gli stessi, recependo le perimetrazioni approvate.
6. 
Sono prioritariamente ricomprese tra le superfici meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali di cui al presente articolo, in quanto già riconosciute meritevoli di tutela, quelle individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, istituito presso il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 17070, qualora per mutate condizioni non rispondano più ai requisiti di persistenza, unicità e integrità che hanno costituito il presupposto per l'iscrizione nel medesimo registro.
7. 
L'allegato A fornisce i criteri per l'individuazione delle superfici meritevoli di tutela e ripristino di cui al presente articolo. L'allegato B definisce la documentazione da produrre e le prescrizioni da rispettare per la realizzazione degli interventi. L'allegato C stabilisce le procedure di perimetrazione di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 4. 
(Procedure di accertamento)
1. 
Gli interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali e di restauro delle preesistenti edificazioni nelle superfici perimetrate ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2, e 3 sono subordinati alla presentazione alla Regione, per il tramite del SUAP ove necessario, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell' articolo 19 della l. 241/1990 , corredata dalla documentazione di cui all'allegato B. Dalla data di presentazione della SCIA, gli interventi possono essere iniziati. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente regolamento, l'amministrazione competente, ove non sia possibile conformare il progetto intrapreso, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA.
2. 
In assenza di perimetrazione delle superfici non considerate bosco ad opera degli strumenti di pianificazione e di concertazione di cui all'articolo 3, possono comunque essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino le superfici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) di estensione non superiore a tre ettari, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonché i nuclei edificati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), previo accertamento dei contenuti di cui all'allegato A, nonché della documentazione e delle prescrizioni di cui all'allegato B.
3. 
L'accertamento di cui al comma 2 è effettuato dalla Regione, a seguito di presentazione di istanza corredata dalla documentazione di cui all'allegato B. Gli interventi relativi alle superfici o ai manufatti oggetto di riconoscimento non possono essere iniziati in assenza di positivo accertamento da parte dell'amministrazione competente. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza l'amministrazione, sentito il parere della soprintendenza territorialmente competente, effettua la verifica circa la sussistenza dei presupposti e il rispetto dei contenuti di cui agli allegati A e B. In caso di accertata insussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente regolamento, l'amministrazione può indicare le modifiche necessarie ai fini dell'assenso, ovvero negare, con provvedimento motivato, il riconoscimento di superficie non considerata bosco ai sensi della normativa forestale, comunicando agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell' articolo 10 bis della l. 241/1990 . Gli esiti dell'accertamento sono approvati con provvedimento della struttura regionale competente, come definita all'allegato C.
4. 
L'intervento di ripristino o recupero deve essere realizzato entro cinque anni dalla data di accertamento.
5. 
Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa alla Regione la comunicazione di avvenuta realizzazione. La medesima comunicazione è trasmessa al comune e agli organismi di controllo. Gli enti territoriali competenti, in occasione della prima variante ai rispettivi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, provvedono ad aggiornare gli stessi, recependo gli esiti degli accertamenti approvati.
6. 
Nei casi in cui l'attività agro-pastorale venga abbandonata, qualsiasi trasformazione non finalizzata agli usi agricoli o pastorali tradizionali deve acquisire l'autorizzazione di cui all' articolo 19 della l.r. 4/2009 .
7. 
L'allegato A fornisce i criteri per l'individuazione delle superfici meritevoli di ripristino di cui al presente articolo. L'allegato B definisce la documentazione da produrre e le prescrizioni da rispettare per la realizzazione degli interventi. L'allegato C stabilisce le procedure di accertamento di cui al comma 2.
Art. 5. 
(Esclusioni)
1. 
Non possono essere riconosciute, ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali di cui al presente regolamento, le seguenti aree:
a) 
superfici forestali in cui siano presenti habitat e specie di interesse comunitario o di particolare interesse ecologico riconosciuti dalla normativa vigente o dalla pianificazione territoriale, inclusi nei siti della rete Natura 2000 o ricadenti in aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 ;
b) 
superfici con formazioni forestali aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche di cui all' articolo 3, comma 2, lettera r) del d.lgs. 34/2018 , e riconosciuti dalla normativa regionale vigente;
c) 
formazioni forestali ricadenti in aree tutelate per la presenza di ulteriori categorie di vincolo di cui all'articolo 142, comma 1, ovvero di provvedimenti emanati ai sensi dell' articolo 136 del d.lgs. 42/2004 , ad eccezione, per quest'ultimo, delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico che individuano aree meritevoli di tutela per la presenza di specifiche attività agricole e pastorali, per le quali è consentito prescindere dal limite di superficie di cui all'articolo 4, comma 2, fatte salve le specifiche esigenze di tutela dettate dal suddetto vincolo;
d) 
formazioni forestali ricadenti nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e nelle relative aree di protezione;
e) 
superfici oggetto di interventi diretti e volontari di rimboschimento o imboschimento, derivanti da procedure di compensazione, anche ai fini dell' articolo 8 del d.lgs. 34/2018 ;
f) 
formazioni forestali di origine artificiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) a indirizzo "bosco".
Art. 6. 
(Abrogazioni)
1. 
Il regolamento regionale 23 gennaio 2017 n. 2 (Attuazione dell' articolo 3, comma 3ter, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)) è abrogato.
Art. 7. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 4 agosto 2023
p. Alberto Cirio il Vice Presidente Fabio Carosso