Regolamento regionale n. 5 del 25 luglio 2023  ( Vigente )
Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale).
(B.U. 27 luglio 2023, 3° suppl. al n. 30)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 ;

Visto il regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 1 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 28-7277 del 24 luglio 2023

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Il presente regolamento detta disposizioni di attuazione della disciplina delle attività agrituristiche e di ospitalità rurale familiare, ai sensi dell' articolo 37 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale).
Art. 2. 
(Rapporto di prevalenza e connessione tra attività agricola e attività agrituristica)
1. 
La tabella relativa al calcolo del tempo dedicato all'attività agricola e agrituristica di cui all' articolo 27, comma 6, lettera a) della l.r. 1/2019 è riportata nell'allegato B del presente regolamento.
2. 
Il valore della produzione standard, ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2014 , è deducibile dal fascicolo aziendale presente nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).
3. 
Qualora, per cause di forza maggiore dovute a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla struttura regionale competente per materia, non sia possibile rispettare il valore di cui al comma 2, sono prese come riferimento le due annualità precedenti.
4. 
Qualora il valore della produzione standard deducibile dal fascicolo aziendale sia inferiore al fatturato, l'azienda agricola può indicare l'entità del fatturato.
Art. 3. 
(Criteri e modalità di verifica del rapporto di prevalenza e connessione)
1. 
L'attività agrituristica è rilevata dal fascicolo aziendale presente nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) attraverso il codice unico dell'attività agricola (CUAA) di riferimento aziendale ed il codice ATECO secondario.
2. 
La tenuta e l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono necessari ai fini della verifica del rapporto di prevalenza e di connessione tra azienda agricola e azienda agrituristica.
3. 
Fermo restando quanto previsto dall' articolo 28 della l.r. 1/2019 , il rapporto di prevalenza e connessione tra azienda agricola e agrituristica è verificabile attraverso:
a) 
il fascicolo aziendale aggiornato, presente nel SIAP;
b) 
la relazione sull'attività agrituristica.
4. 
La relazione di cui al comma 3, lettera b), è compilata in modalità telematica sul sito www.sistemapiemonte.it, avvalendosi dell'apposito servizio del SIAP e contiene le seguenti informazioni:
a) 
l'attività agricola e la consistenza della produzione aziendale;
b) 
l'attività agrituristica;
c) 
le strutture edilizie presenti nelle unità tecnico-economiche (UTE) all'interno delle quali si realizza l'attività agricola e l'attività agrituristica;
d) 
il numero massimo di coperti in relazione alle strutture di cui alla lettera c) secondo i requisiti prescritti nella relativa normativa regionale e nel rispetto dell'articolo 4;
e) 
la modalità scelta e la relativa previsione effettuate ai sensi dell'articolo 27, comma 2 e dell' articolo 28, comma 3 della l.r. 1/2019 per determinare la prevalenza dell'attività agricola;
f) 
l'ulteriore e diversa condizione da quella scelta relativamente al requisito della prevalenza dell'attività agricola, ai sensi dell'articolo 28, comma 5.
5. 
La relazione, di cui l'imprenditore agricolo conserva copia presso l'azienda, è trasmessa in modalità telematica allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di variazione dell'attività agrituristica.
Art. 4. 
(Criteri e limiti dell'attività agrituristica)
1. 
Il calcolo delle percentuali delle quote di prodotto da impiegare nella preparazione e nella somministrazione di pasti e bevande, indicate all' articolo 26 della l.r. 1/2019 , compreso il servizio di asporto, anche con consegna a domicilio, si computa attraverso l'esame delle fatture emesse dalla medesima impresa agricola, ovvero da aziende agricole, singole o associate, e artigianali relative all'acquisto di:
a) 
prodotto proprio dell'azienda agricola in misura non inferiore al 25 per cento;
b) 
prodotto proveniente dalla produzione di aziende agricole, singole o associate, operanti nel territorio della Regione il cui costo, sommato a quello di cui alla lettera a), non sia inferiore alla percentuale dell'85 per cento;
c) 
eventuale prodotto proveniente, prioritariamente, da artigiani alimentari piemontesi o dalla produzione di aziende agricole di zone omogenee contigue di regioni limitrofe in misura non superiore al 15 per cento.
2. 
Sono considerati prodotti propri e rientrano tra quelli indicati nel comma 1, lettera a) anche quelli derivanti da cooperative agricole a cui l'impresa agricola conferisce la propria produzione, nonché quelli derivanti dall'attività di soccida nell'ambito del rapporto tra soccidante e soccidario.
3. 
Il calcolo di cui al comma 1 tiene conto di eventuali rimanenze e scorte di magazzino al 31 dicembre di ogni anno.
4. 
Il costo sostenuto per l'acquisto degli alimenti di cui all' articolo 26, comma 1, lettera d) della l.r. 1/2019 non rientra nel computo delle percentuali di cui al comma 1.
Art. 5. 
(Caratteristiche e localizzazione dei fabbricati adibiti ad agriturismo)
1. 
Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche:
a) 
i fabbricati rurali, o parti di essi, dotati di certificato di agibilità ed esistenti sul fondo da almeno tre anni alla data di presentazione dell'istanza (SCIA) o della richiesta di variazione dell'attività esistente, con iniziale destinazione d'uso agricolo e non più necessari alla conduzione del fondo;
b) 
i fabbricati rurali o parti di essi esistenti sul fondo alla data di presentazione della SCIA, edificati in origine per uso agricolo, la cui destinazione d'uso è stata modificata in altri usi nel corso degli ultimi cinque anni;
c) 
gli edifici posti all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa agricola per l'organizzazione delle attività di cui all' articolo 25, comma 3, lettera e) della l.r. 1/2019 ;
d) 
gli spazi all'aperto per l'insediamento temporaneo di mezzi o allestimenti mobili di pernottamento nella disponibilità dell'azienda agrituristica e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6;
e) 
gli spazi esterni, quali aree pertinenziali alla struttura aziendale site nel fondo medesimo, per eventuali attività di somministrazione e consumo anche di spuntini e merende.
2. 
All'imprenditore agricolo che svolge la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all'uso agrituristico, ai sensi dell' articolo 31, comma 2, lettera a) della l.r. 1/2019 , è consentito utilizzare per tale attività i locali dell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicata al di fuori del perimetrato urbano, purché sia, comunque, garantita per essi la conservazione della ruralità e siano collocati in:
a) 
comuni di area montana e collinare così come individuati con appositi provvedimenti delle strutture regionali competenti in materia;
b) 
comuni di area di pianura con popolazione inferiore a ottomila abitanti.
3. 
Fermo restando il carattere della ruralità di cui al comma 2, l'abitazione dell'imprenditore agricolo, ai fini dell'esercizio delle attività agrituristiche previste dall'articolo 25, comma 3, lettere a), b), c) e d) della l.r. 1/2019 , possiede i requisiti tecnici ed igienico-sanitari stabiliti dall'articolo 32 della legge medesima e, per quanto concerne i locali destinati alla somministrazione degli alimenti e bevande, i requisiti stabiliti in materia dai relativi provvedimenti di Giunta regionale.
4. 
Le strutture utilizzate per l'organizzazione delle attività di cui all'articolo 25, comma 3, lettere a), b), c) e d), della l.r. 1/2019 , assicurano, altresì, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti.
5. 
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 31, commi 4 e 5, della l.r. 1/2019 , in materia di superamento delle barriere architettoniche, sono consentite da parte del comune territorialmente competente specifiche deroghe secondo quanto disposto dall' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici ) e nel rispetto delle procedure indicate all' articolo 4 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) in relazione alle seguenti fattispecie:
a) 
per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati ai sensi dell'articolo 7, punto 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche);
b) 
in caso di comprovata impossibilità tecnica nell'abbattimento delle barriere architettoniche, in relazione agli elementi strutturali e impiantistici ai sensi dell'articolo 7, punto 5 del d.m. 236/1989;
c) 
in caso di immobile soggetto ai vincoli di cui alla parte seconda e terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) laddove le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità può essere realizzato, laddove possibile, attraverso opere provvisionali ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie onde agevolare l'accesso alla struttura ricettiva e la sua fruibilità da parte di persone con disabilità.
6. 
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo nonché gli eventuali ampliamenti strutturali di cui all' articolo 31, comma 4 della l.r. 1/2019 , mirano alla conservazione e al recupero dell'organismo edilizio esistente, nonché ad assicurarne la funzionalità attraverso un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, consentano una destinazione d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono:
a) 
il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio;
b) 
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso e l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
7. 
Sono fatte salve le disposizioni contenute nel d. lgs. 42/2004 in materia di autorizzazioni paesaggistico-ambientali in ambito vincolato nonché disposizioni eventualmente più restrittive previste dagli strumenti urbanistici o normative di settore aventi incidenza sulla disciplina edilizia.
8. 
Ai fini della conservazione del carattere di ruralità dei fabbricati adibiti ad agriturismo, l'imprenditore agricolo garantisce il rispetto della condizione di servizio dei locali dell'azienda agricola, nonché il mantenimento di tale destinazione nell'atto di impegno di cui all' articolo 25, comma 6 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).
Art. 6. 
(Requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza degli immobili destinati ad agriturismo e delle aree all'aperto destinate a campeggio)
1. 
Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 32, comma 4 della l.r. 1/2019 , le deroghe sulle altezze sono estese ai locali desinati alla somministrazione di alimenti e bevande nonché agli altri locali e strutture utilizzate per le attività agrituristiche di cui all'articolo 25, comma 3, lettere d) ed e).
2. 
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 30, commi 5 e 6 della l.r. 1/2019 , per insediamenti temporanei sono da intendersi le tende, nelle loro varie articolazioni e soluzioni, non ancorate in modo stabile al suolo, atte a soddisfare esigenze meramente temporanee aventi caratteristiche di mobilità e rimovibili in ogni momento, i mezzi ricreazionali, con o senza motore, i camper o autocaravan, i caravan o roulotte. L'azienda agrituristica può mettere a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, nel rispetto della normativa sulla prevenzione incendi e dei requisiti igienico-sanitari di cui all' articolo 32, comma 3 della l.r. 1/2019 , mezzi e allestimenti mobili, nelle loro varie articolazioni, ad eccezione delle case mobili, fino ad una percentuale massima del trenta per cento della capacità ricettiva consentita per gli spazi all'aperto.
3. 
La superficie delle singole piazzole per l'ospitalità in spazi aperti a favore di turisti muniti di propri mezzi mobili di pernottamento è di almeno metri quadrati 60.
4. 
La sistemazione delle piazzole avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) 
organicità con le caratteristiche orografiche e vegetazionali del paesaggio;
b) 
dotazione di un efficiente drenaggio e limitazione nella formazione di polvere, anche tramite inerbimento del terreno, o utilizzo di materiali compatibili con l'ambiente rurale;
c) 
ombreggiamento, anche parziale, della piazzola con alberi o con apposite coperture realizzate con materiali naturali;
d) 
dotazione di un impianto igienico-sanitario atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni degli autocaravan;
e) 
rispetto delle normative vigenti in materia urbanistica, edilizia, tutela dei beni culturali e del paesaggio e ambientale.
Art. 7. 
(Somministrazione e ricettività in agriturismo)
1. 
Nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 4 e dei provvedimenti in materia sanitaria adottati dalla Giunta regionale, è ammessa la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture agrituristiche, negli spazi esterni, ovvero in aree pertinenziali della struttura aziendale site nel fondo medesimo, che presentano idonee condizioni igienico-sanitarie e dotazioni adeguate, nonché negli insediamenti temporanei di cui all'articolo 6, comma 2 a favore di soggetti ospitati.
2. 
Negli spazi o aree esterne di pertinenza dell'azienda agrituristica è consentita, altresì, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1, l'attività di somministrazione di spuntini o merende preparati dall'impresa stessa.
3. 
Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di dieci posti letto è consentito l'uso di una cucina per gli ospiti qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina si dota dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.
4. 
All'attività di preparazione e somministrazione di pasti e bevande mediante il servizio di asporto, anche con consegna a domicilio, di cui all' articolo 26, comma 3 bis della l.r. 1/2019 , si applicano i criteri e i limiti stabiliti al comma 1 del medesimo articolo.
Art. 8. 
(Piscine)
1. 
Il responsabile della piscina è l'imprenditore agricolo o altro soggetto da lui incaricato, il quale vigila sul rispetto delle condizioni di sicurezza e dei requisiti igienico-ambientali, stabiliti dall'Allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, nonché sul corretto funzionamento dell'impianto e provvede a:
a) 
la nomina dell'addetto agli impianti tecnici e dell'assistente ai bagnanti;
b) 
l'elaborazione, attuazione e aggiornamento delle attività programmate dal piano di autocontrollo, compresi l'esecuzione dei controlli analitici dell'acqua in vasca per i parametri e i valori stabiliti dalla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, la compilazione aggiornata del registro dei requisiti tecnico-funzionali della vasca e del registro dei controlli dell'acqua in vasca;
c) 
vigilare sulle mansioni dei collaboratori terzi ai quali siano stati eventualmente affidati gli interventi previsti dal piano di autocontrollo;
d) 
alla conservazione e messa a disposizione per i controlli dell'ASL del piano di autocontrollo e dei registri di vasca per un periodo minimo di due anni;
e) 
alla pulizia e alla sanificazione della vasca e delle aree ad essa pertinenti;
f) 
al libero accesso, per i controlli esterni, alle ASL e agli altri organi di vigilanza;
g) 
al rispetto del regolamento d'uso della piscina da parte degli ospiti.
2. 
Il responsabile della piscina garantisce, inoltre, la presenza o pronta reperibilità sua o di un suo delegato, durante l'orario di apertura della piscina al pubblico.
3. 
In deroga alla disposizione di cui al comma 1, lettera a), l'imprenditore agricolo può assumere personalmente l'incarico di addetto agli impianti tecnici e di assistente ai bagnanti purché in possesso delle abilitazioni e competenze necessarie.
4. 
La presenza dell'assistente ai bagnanti non è obbligatoria quando sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) 
vasche con superficie inferiore o uguale a metri quadrati 100 e profondità massima dell'acqua inferiore o uguale a metri 1,40;
b) 
presenza del personale addetto al primo soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, disponibile durante le ore di apertura della piscina.
5. 
Il regolamento d'uso interno è affisso all'ingresso della piscina. In esso sono indicati, in particolare:
a) 
l'obbligo di accompagnare i minori di anni dodici da parte di una persona maggiorenne, in assenza dell'assistente ai bagnanti;
b) 
la profondità della vasca e gli eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
c) 
il divieto di fare tuffi;
d) 
la raccomandazione di non bagnarsi per almeno tre ore dopo il consumo di un pasto;
e) 
l'obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;
f) 
l'obbligo di utilizzare ciabatte di materiale plastico nell'area circostante la vasca;
g) 
l'ubicazione più vicina dei servizi igienici;
h) 
gli orari di accesso in piscina;
i) 
il nominativo e i recapiti telefonici del responsabile della piscina;
l) 
il numero telefonico per chiamate di pronto soccorso sanitario.
6. 
L'uso della cuffia è facoltativo ed è disciplinato dal responsabile della piscina in funzione dei risultati della valutazione del rischio riportati nel piano di autocontrollo.
7. 
L'accesso in piscina è consentito soltanto negli orari stabiliti.
8. 
L'ingresso della piscina è costituito da un apposito cancello con chiusura controllabile e l'area piscina è delimitata da una recinzione alta almeno centimetri 120.
9. 
Al fine di mantenere inalterato il contesto naturale, è consentito, in alternativa alla recinzione di cui al comma 8, l'uso di barriere naturali costituite da siepi o filari di piante sempreverdi, purché presente un cancello di ingresso con chiusura controllabile.
10. 
In prossimità dell'ingresso è situata una doccia con vaschetta lavapiedi che consenta l'immersione completa di piedi e calzature. La vaschetta deve essere alimentata con acqua contenente una soluzione disinfettante e antimicotica. Lo spazio immediatamente vicino al bordo vasca è pavimentato con materiali antiscivolo. A bordo vasca sono collocati almeno due galleggianti salvagente.
11. 
Per infortuni non gravi è disponibile una cassetta di pronto soccorso contenente farmaci di primo impiego e materiali minimi di medicazione.
12. 
L'avvicinamento dei mezzi e degli operatori di pronto soccorso è consentito fino ad almeno metri 50 dall'ingresso dell'area piscina.
Art. 9. 
(Attività e servizi complementari)
1. 
I destinatari delle attività e dei servizi complementari che non generano un corrispettivo autonomo rispetto alle attività previste all' articolo 25, comma 3 della l.r. 1/2019 , sono i soli ospiti dell'agriturismo.
2. 
Rientrano tra le attività e i servizi complementari le attività mirate alla cura, al benessere e alla salute del corpo, finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di comfort e di relax agli ospiti, fornendo loro servizi dedicati quali piscine, palestre, centri benessere, saune e similari.
3. 
Le attività di cui al comma 1 sono svolte in appositi locali nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.
Art. 10. 
(Figure professionali operanti nelle aziende agrituristiche)
1. 
Sono addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli, ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, l'imprenditore agricolo, i familiari dello stesso di cui all' articolo 230-bis del codice civile nonché i lavoratori dipendenti dell'azienda agricola, delle cooperative e delle società agricole che prestano la loro attività a tempo indeterminato, determinato, parziale e occasionale nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro e occupazione.
2. 
Per le attività di cui all' articolo 25, comma 3, lettera e) della l.r. 1/2019 e per i servizi complementari di cui all'articolo 9 è consentito il ricorso a figure professionali esterne; nei soli casi di eventi eccezionali, é altresì consentito il ricorso a figure professionali addette alla preparazione dei pasti nonché ai servizi di ospitalità attraverso gli strumenti contrattuali previsti dalle vigenti normative di settore.
3. 
Per le attività dedicate al benessere generale, ossia ai trattamenti bio-naturali del benessere, se non estese ad attività mediche e di estetista, l'imprenditore agricolo può avvalersi delle prestazioni professionali liberamente esercitate dagli operatori del benessere ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) con apparecchiature dotate delle previste certificazioni di sicurezza e fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli. A tal fine, viene individuato un responsabile con compiti di coordinamento e di controllo sul corretto funzionamento della struttura nel suo complesso che può coincidere con la figura del titolare.
Art. 11. 
(Modalità di apertura)
1. 
L'attività agrituristica si svolge con una delle seguenti modalità:
a) 
annuale, per periodi non inferiori a nove mesi, anche non continuativi, nell'arco dell'anno solare;
b) 
stagionale, per periodi non inferiori a novanta giorni nell'arco dell'anno solare;
c) 
nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi infrasettimanali;
d) 
solo in occasione di particolari eventi e manifestazioni di rilevanza locale.
2. 
L'apertura di cui al comma 1, lettera d), non è consentita nei casi in cui l'imprenditore agricolo percepisce agevolazioni economiche o finanziamenti comunitari, nazionali o regionali finalizzati all'esercizio dell'attività agrituristica.
3. 
L'imprenditore agricolo può sospendere o cessare l'attività agrituristica secondo le disposizioni di cui all' articolo 34 della l.r. 1/2019 ; è consentito usufruire del periodo massimo di sospensione dell'attività, comprensivo delle deroghe, in un arco temporale di cinque anni.
Art. 12. 
(Classificazione e marchio grafico)
1. 
Le aziende agrituristiche sono classificate in base a standards qualitativi minimi obbligatori secondo i parametri omogenei definiti in materia dal Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 13 febbraio 2013, n. 1720 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche), come adeguati alle peculiarità e caratteristiche della realtà territoriale piemontese e secondo le procedure definite nell'allegato A del presente regolamento.
2. 
La Regione adotta il marchio grafico che individua sul proprio territorio le aziende agrituristiche secondo le caratteristiche definite dal Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 3 giugno 2014, n. 5964 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo), come adeguate alle peculiarità e caratteristiche della realtà territoriale piemontese e sulla base delle procedure di utilizzo dettate nell'allegato A del presente regolamento di attuazione.
Art. 13. 
(Esercizio dell'ospitalità rurale familiare)
1. 
L'ospitalità rurale familiare è esercitata dall'imprenditore agricolo professionale (IAP), inclusi i coltivatori diretti, e dai suoi familiari, con esclusione dell'impiego di personale esterno alla famiglia, in alternativa a quella agrituristica, con carattere saltuario e non continuativo fino ad un massimo di 270 giorni nell'arco dell'anno solare. L'immobile sede dell'abitazione dell'imprenditore e dell'attività di ospitalità turistica garantisce, comunque, il carattere di ruralità dei fabbricati per il quale si applicano le medesime disposizioni previste per l'agriturismo.
2. 
I comuni montani di cui all' articolo 32, comma 7 della l.r. 1/2019 , sono individuati sulla base dell'articolo 32, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
3. 
Le caratteristiche e le procedure per la classificazione e l'adozione del logo distintivo relative all'ospitalità rurale familiare sono definite nell'allegato D del presente regolamento.
4. 
L'avvio dell'attività di ospitalità rurale familiare è soggetta alle procedure amministrative disposte dall' articolo 33 della l.r. 1/2019 .
5. 
L'imprenditore agricolo può sospendere o cessare l'attività di ospitalità rurale familiare secondo le disposizioni di cui all' articolo 34 della l.r. 1/2019 .
6. 
Ai fini dell'attività di ospitalità rurale familiare, l'attività agricola é considerata già prevalente.
7. 
Per quanto non indicato nel presente articolo valgono, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia agrituristica.
Art. 14. 
(Caratteristiche dei servizi turistici offerti per la denominazione aggiuntiva di "posto tappa")
1. 
Le strutture ricettive agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa " soddisfano le seguenti condizioni:
a) 
sono ubicate nelle località costituenti tappa di un itinerario, e comunque lungo il tracciato percorribile in non oltre trenta minuti di cammino dall'itinerario stesso;
b) 
sono parte di una rete di strutture ricettive, agrituristiche o di ospitalità rurale familiare, costituite in forma associativa per la gestione del servizio di "posto tappa" e di altri servizi connessi alla frequentazione di un itinerario riconosciuto come tale dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione;
c) 
si avvalgono di personale addetto al ricevimento, ovvero di personale del proprio nucleo familiare, che comprende almeno una lingua ufficiale dell'Unione europea, oltre alla lingua italiana, e possiede una conoscenza minima degli aspetti geografici locali, con particolare riguardo allo sviluppo, alle caratteristiche dell'itinerario e, per quanto possibile, alle condizioni di percorribilità, nonché nozioni necessarie per un intervento di primo soccorso;
d) 
riservano nell'ambito della propria disponibilità ricettiva un numero minimo di posti letto tale da garantire, anche attraverso la rete di cui alla lettera b), ospitalità per non più di due notti agli escursionisti.
2. 
Le strutture ricettive di cui al comma 1 garantiscono agli escursionisti:
a) 
un trattamento minimo di ristoro anche fuori dagli orari previsti per la somministrazione dei pasti; all'interno della struttura è altresì consentito, sotto la responsabilità dell'ospite, ai fini della sicurezza alimentare, il consumo autonomo di propri pasti freddi;
b) 
un servizio, anche non assistito, di prima colazione;
c) 
un servizio di ricovero ed eventuale manutenzione di biciclette in caso di fruizione cicloturistica dell'itinerario;
d) 
materiale informativo in varie lingue relativo all'itinerario in generale e alle attrattive della località.
Art. 15. 
(Logo distintivo e comunicazione pubblica per la denominazione aggiuntiva di "posto tappa")
1. 
Le strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa " garantiscono la loro identificazione mediante utilizzo di uno specifico logo distintivo, le cui caratteristiche grafiche e modalità di utilizzo sono definite nell'allegato C del presente regolamento, nonché l'esposizione del medesimo al pubblico in un luogo ben visibile all'ingresso dell'esercizio.
2. 
E' garantita, inoltre, la segnalazione della presenza del posto tappa con eventuali cartelli indicatori, pannelli informativi regolarmente autorizzati, ovvero attraverso portali web o applicazioni informatiche, onde assicurare l'accessibilità alla struttura ricettiva.
Art. 16. 
(Disposizioni transitorie e finali)
1. 
Le aziende agrituristiche già in esercizio alla data del 18 marzo 2016 ottemperano ai seguenti adempimenti:
a) 
trasmissione della relazione di cui all'articolo 3 secondo le modalità ivi indicate;
b) 
adeguamento alle disposizioni in materia di classificazione e utilizzo del marchio grafico, ai sensi dell'articolo 12.
2. 
Gli imprenditori agricoli già in esercizio che, a far data dal 17 febbraio 2017, hanno avviato forme di ricettività in ospitalità rurale familiare, ottemperano alle disposizioni relative alla classificazione e all'utilizzo del marchio grafico di cui all'allegato D del presente regolamento.
3. 
L'aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente in materia con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali.
Art. 17. 
(Abrogazioni)
1. 
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni di cui al regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1 .
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 25 luglio 2023
Alberto Cirio