Regolamento regionale n. 13 del 06 dicembre 2021  ( Vigente )
Attuazione della legge regionale 30 luglio 2012, n. 9 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva).
(B.U. 09 dicembre 2021, 3° suppl. al n. 49)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 30 luglio 2012, n. 9 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-4253 del 3 dicembre 2021

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2012, n. 9 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva), definisce gli interventi e sostiene le iniziative utili a promuovere l'acquisizione e l'uso della lingua dei segni italiana (LIS), il recupero delle capacità uditive e l'utilizzo delle tecnologie disponibili, a favorire l'acquisizione da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, al fine di garantirne l'inclusione e l'integrazione sociale.
Art. 2 
(Finalità)
1. 
Gli interventi e le iniziative di cui all'articolo 1, in particolare, mirano a:
a) 
garantire i processi di apprendimento e di inclusione degli studenti sordi attraverso l'uso della lingua dei segni italiana e il ricorso a metodologie e strategie didattiche al fine di prevenire la dispersione scolastica;
b) 
promuovere lo sviluppo e la costruzione dell'identità dello studente sordo, anche attraverso la proposta di servizi innovativi che prevedano attività di gruppo inclusive e di integrazione nei servizi e attività del territorio con l'utilizzo della lingua dei segni italiana;
c) 
migliorare le conoscenze e le competenze in tema di inclusione e apprendimento scolastico degli studenti sordi segnanti e oralisti;
d) 
garantire tutti gli interventi sanitari riconducibili ai livelli essenziali di assistenza nonché alla specifica normativa di settore.
Art. 3 
(Destinatari)
1. 
Gli interventi regionali di cui al presente regolamento sono attuati a favore delle persone sorde in età evolutiva ed in età adulta e, in particolare, dei segnanti, dei protesizzati e degli impiantati.
Art. 4 
(Ambiti)
1. 
Ai sensi dell' articolo 2 della l.r. 9/2012 , nel perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2, sono individuati i seguenti ambiti di intervento:
a) 
Educazione, formazione, lavoro e comunicazione;
b) 
sanità.
Art. 5 
(Interventi in materia di educazione, formazione, lavoro e comunicazione)
1. 
La Giunta regionale, per le finalità di cui dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), individua, con proprie deliberazioni, i seguenti interventi:
a) 
sottoscrizione di convenzioni con autonomie scolastiche, agenzie formative accreditate, enti gestori dei servizi sociali e comuni per percorsi specifici, con priorità all'obbligo scolastico;
b) 
promozione, attraverso appositi bandi rivolti agli istituti scolastici del territorio, alle agenzie formative accreditate, agli enti accreditati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, agli enti gestori dei servizi sociali e ai comuni, di percorsi di formazione destinati agli insegnanti di sostegno, insegnanti curricolari, operatori scolastici, educatori a supporto dell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia;
c) 
realizzazione di forme di collaborazione con gli istituti universitari del territorio per l'organizzazione di percorsi formativi destinati agli educatori dei servizi educativi dell'infanzia, agli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria statale e paritaria nonché agli studenti di scienze della formazione primaria e scienze dell'educazione;
d) 
promozione di accordi con emittenti televisive del territorio, operatori culturali, per la realizzazione di eventi culturali, trasmissioni televisive con traduzione simultanea della LIS e adeguata sottotitolazione;
e) 
attivazione di azioni di sensibilizzazione con i centri per l'impiego e l'Agenzia regionale Piemonte Lavoro per percorsi di orientamento e inserimento lavorativo delle persone sorde.
Art. 6 
(Interventi in materia di sanità)
1. 
Sono garantiti tutti gli interventi sanitari riconducibili ai livelli essenziali di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ), nonché alla specifica normativa di settore.
Art. 7 
(Programmazione degli interventi)
1. 
La Giunta regionale, con apposita deliberazione e verificata l'effettiva assegnazione degli stanziamenti in bilancio, provvede alla programmazione degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 sulla base della ripartizione dei finanziamenti.
Art. 8 
(Monitoraggio e valutazione)
1. 
Le strutture regionali competenti nell'ambito delle materie di istruzione e sanità curano gli adempimenti amministrativi relativi alla gestione ed alla verifica dell'attuazione degli interventi del presente regolamento.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 6 dicembre 2021
Alberto Cirio