Regolamento regionale n. 12 del 17 novembre 2021  ( Vigente )
Disciplina per l'anno 2021, a carattere transitorio e derogatorio al regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 11 in materia di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti.
(B.U. 18 novembre 2021, 4° suppl. al n. 46)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 23 giugno 2015, n. 12 ;

Visto il regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 11 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3 - 4061 del 12 novembre 2021

EMANA

il seguente regolamento

TITOLO I 
(Oggetto)
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano, in via transitoria e in deroga a quanto previsto agli articoli 2, 7, 8, 9 e 10 del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 11 (Attuazione della legge regionale 23 giugno 2015, n. 12 "Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti") tempi, criteri, modalità di attuazione e di finanziamento degli interventi connessi all'applicazione della l.r. 12/2015 .
TITOLO II 
Tempi, criteri, modalità di attuazione e di finanziamento degli interventi
Art. 2. 
(Criteri della ripartizione delle risorse)
1. 
Per l'anno 2021, i contributi disponibili sono destinati al 100 per cento per le attività di recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti).
2. 
Ai sensi dell' articolo 7 della l.r. 12/2015 , la richiesta di contributo prevede un'organizzazione della spesa suddivisa in spese correnti e spese in conto capitale.
Art. 3. 
(Modalità di ripartizione territoriale delle risorse)
1. 
Per l'anno 2021, la finalità di un'effettiva distribuzione territoriale su tutto il Piemonte degli interventi, viene perseguita attraverso l'approvazione di un avviso non competitivo, volto a ripartire le risorse stanziate a bilancio regionale per le annualità 2021 e 2022 tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, che hanno presentato istanza ammissibile a finanziamento.
2. 
Per quanto attiene alla dotazione finanziaria di parte corrente, la somma di euro 100.000,00 è assegnata in quota uguale tra tutti i soggetti proponenti che presentano istanze ammissibili a finanziamento.
3. 
I finanziamenti in conto capitale sono assegnati con le seguenti modalità:
a) 
euro 400.000,00 da suddividersi in quota uguale per il numero dei soggetti capofila che presenteranno istanza ammissibile a finanziamento;
b) 
euro 500.000 da suddividersi in proporzione al numero di realtà che ciascun soggetto capofila, come individuato all'articolo 3, raggruppa.
TITOLO III 
Disciplina per la elargizione di contributi per la realizzazione di progetti di recupero e redistribuzione
Art. 4. 
(Requisiti operativi)
1. 
Possono accedere ai contributi di cui all' articolo 3 della l.r. 12/2015 , esclusivamente gli OPC (Organismi Partner Capofila) accreditati AGEA per il Piemonte alla data di approvazione del presente provvedimento, in possesso di almeno una sede operativa in Piemonte e di tutti i requisiti di cui all' articolo 2 del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 11 .
Art. 5. 
(Valutazione dei progetti)
1. 
Concorrono all'assegnazione del contributo tutti i progetti ammissibili a finanziamento, a seguito di istruttoria tecnica svolta dalla struttura regionale competente.
2. 
I progetti sono finanziabili per un massimo del 90 per cento del loro costo, con un co-finanziamento minimo del 10 per cento da parte dei soggetti proponenti.
Art. 6. 
(Modalità di presentazione delle domande di contributo e assegnazione)
1. 
Le istanze di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante sono presentate, entro il termine previsto dal relativo bando, alla struttura regionale competente.
2. 
Il procedimento amministrativo si conclude entro 30 giorni a decorrere dal termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze mediante l'adozione, da parte della struttura regionale competente, di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.
Art. 7. 
(Procedura di erogazione dei contributi)
1. 
I contributi assegnati ai sensi del presente regolamento sono erogati nelle seguenti percentuali:
a) 
88 per cento dei finanziamenti in conto capitale e 100 per cento dei finanziamenti di parte corrente a titolo di anticipo;
b) 
12 per cento dei finanziamenti in conto capitale a conclusione del progetto ed a seguito di presentazione del rendiconto e della relazione finale da consegnare tassativamente entro 15 giorni dalla conclusione del progetto, pena la non concessione del saldo.
Art. 8. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento é dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 17 novembre 2021
Alberto Cirio