Regolamento regionale n. 10 del 03 agosto 2021  ( Vigente )
Attuazione dell'articolo 24, comma 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale). Ruolo multifunzionale dell'apicoltura.
(B.U. 05 agosto 2021, 5° suppl. al n. 31)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33-3646 del 30 Luglio 2021

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 24, comma 6 della legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), disciplina il ruolo multifunzionale dell'apicoltura e a tal fine stabilisce:
a) 
i criteri per l'individuazione dei soggetti produttori apistici, apicoltori amatoriali o per autoconsumo e delle loro forme associative;
b) 
l'organizzazione ed il funzionamento del Centro apistico regionale (CARe) istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLV);
c) 
la definizione di sciame o nucleo;
d) 
le linee guida per la pratica del nomadismo in apicoltura.
Art. 2. 
(Finalità)
1. 
Il presente regolamento ha il fine di pervenire ad un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere, incentivare la conduzione zootecnica delle api e prevenire l'insorgere di controversie tra gli apicoltori stanziali o nomadi che si trovano a produrre in uno stesso territorio.
2. 
Le disposizioni di cui al presente regolamento mirano, inoltre, ad evitare:
a) 
disagi o timori della popolazione civile per inconvenienti e punture su percorsi di volo delle api o, in caso di siccità, conseguenti a intensa bottinatura da fonti d'acqua;
b) 
contrasti con altre attività produttive, come in caso di severa siccità e carenza di polline, per la bottinatura di sfarinati di uso zootecnico esposti all'aria, in particolare in allevamenti avicoli, anche di piccole dimensioni, o in allevamenti bovini;
c) 
disagi da imbrattamento con le deiezioni delle api su biancheria stesa, autoveicoli, manufatti e aree limitrofe agli apiari;
d) 
problematiche sanitarie apistiche e inconvenienti per la popolazione civile, a causa di alveari in evidente stato di incuria, esposti alle azioni di saccheggio da parte di colonie d'api dello stesso apiario o provenienti da altri apiari;
e) 
controversie tra gli stessi apicoltori in relazione alle potenzialità del pascolo e alle conseguenze di diverse e contrastanti tecniche di allevamento, causa di fenomeni controproducenti quali, in particolare, il saccheggio.
Art. 3. 
(Criteri per l'individuazione dei soggetti produttori apistici, apicoltori amatoriali o per autoconsumo e delle loro forme associative)
1. 
Il produttore apistico è la persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari per un numero superiore a 10, compresi i nuclei, sulla base della rilevazione in anagrafe apistica nazionale riferita al 31 dicembre di ogni anno. Ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile egli è imprenditore agricolo e, qualora in possesso dei requisiti di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 - Disposizioni in materia di agricoltura), si applicano le disposizioni in materia di imprenditore agricolo professionale.
2. 
L'apicoltore amatoriale o per autoconsumo è il soggetto che detiene o possiede e conduce fino ad un massimo di 10 alveari, compresi i nuclei, ai fini dell'autoconsumo, sulla base della rilevazione in anagrafe apistica nazionale riferita al 31 dicembre di ogni anno.
3. 
Le forme associative del settore apistico sono costituite con atto pubblico e:
a) 
hanno una struttura aperta in relazione all'ammissione degli associati;
b) 
prevedono il voto pro capite;
c) 
rappresentano almeno 200 soci in possesso di partita IVA, di cui almeno 50 produttori apistici che allevino un minimo di 52 alveari ciascuno, se con sede legale in zona montana, e un minimo di 104 alveari ciascuno, se con sede legale in zona di collina o in pianura;
d) 
rappresentano almeno 20.000 alveari relativamente ai soci con partita IVA;
e) 
operano in Piemonte nel settore dell'assistenza tecnica apistica;
f) 
dimostrano di avere disponibilità di sedi stabili o temporanee in almeno 6 province del Piemonte;
g) 
hanno costituito il fascicolo aziendale presso un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) con regolare mandato.
Art. 4. 
(Centro apistico regionale)
1. 
Il CARe, istituito presso l' IZSPLV, svolge attività di supporto tecnico e scientifico a favore della Regione Piemonte, dei servizi di sanità pubblica veterinaria delle aziende sanitarie locali (ASL) territorialmente competenti, di altri enti o istituti di ricerca, nonché degli operatori del settore apistico.
2. 
Il CARe svolge i seguenti compiti:
a) 
fornisce il necessario supporto tecnico per la stesura dei programmi regionali di sorveglianza epidemiologica sulle malattie delle api;
b) 
conduce analisi di laboratorio per verificare le caratteristiche igienico-sanitarie e commerciali dei prodotti apistici;
c) 
svolge indagini su campioni di api e su altri prodotti in casi sospetti di inquinamenti ambientali;
d) 
assicura un sufficiente supporto tecnico-operativo ai servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti;
e) 
collabora a programmi di ricerca e di approfondimento scientifico promossi dalla Regione Piemonte o da altri istituti accreditati.
3. 
Le modalità gestionali e di funzionamento del CARe sono regolati con apposita convenzione stipulata tra la Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico.
Art. 5. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della l.r. 1/2019 , si intende per:
a) 
sciame naturale: insieme di ape regina operaie e fuchi che si forma nel periodo di naturale moltiplicazione o riproduzione delle colonie e si allontana dalla colonia di origine per formarne una nuova, in modo da garantire la sopravvivenza della specie;
b) 
sciame artificiale: insieme transitorio di api adulte e favi, con o senza covata e scorte, che può essere formato durante l'operatività in apiario, destinato ad essere utilizzato per la gestione di altre colonie oppure per creare nuclei o pacchi d'ape. Per pacco d'api si intende il gruppo di api adulte (da 1,2 kg fino a 1,5 kg), contenuto in un contenitore adatto al trasporto e normalmente provvisto di un nutritore con sciroppo zuccherino o candito. Nel caso di presenza dell'ape regina, questa è solitamente confinata in una gabbietta da trasporto collocata all'interno del pacco d'api;
c) 
nucleo: colonia di api (api operaie, fuchi ed ape regina), ospitata in una arnia con massimo 6 favi standard e con una popolazione di api sufficiente alla sopravvivenza della colonia, la cui produzione di miele, polline e pappa reale è destinata al sostentamento della colonia stessa. Nel calcolo numerico degli alveari 3 nuclei corrispondono ad 1 alveare.
Art. 6. 
(Linee guida per la pratica del nomadismo in apicoltura)
1. 
Nello svolgimento della loro attività, gli apicoltori che svolgono nomadismo in Piemonte:
a) 
rispettano tutti gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale) e dal decreto ministeriale 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale»);
b) 
collocano gli apiari il più lontano possibile rispetto a luoghi, percorsi, edifici frequentati dalla popolazione civile, e comunque nel rispetto delle distanze stabilite dalla Legge 24 dicembre 2004 n. 313 all'articolo 8;
c) 
predispongono, ove opportuno, barriere aggiuntive come reti ombreggianti al fine di proteggere passaggi, abitazioni o insediamenti limitrofi, in particolare in tutti i casi in cui la traiettoria di volo esponga i passanti a rischio punture;
d) 
collocano abbeveratoi contestualmente all'insediamento degli apiari, mantenendoli operativi, laddove l'area territoriale non fornisca adeguata disponibilità di acqua da abbeverata;
e) 
costituiscono apiari non superiori a 100 alveari per postazione se collocata fino a 1.100 metri s.l.m., e apiari non superiori a 50 alveari per postazione se collocata oltre i 1.100 metri s.l.m , fatti salvi gli accordi tra apicoltori;
f) 
unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, rispettano la distanza di 200 metri tra apiari composti da almeno cinquanta alveari, fatti salvi gli accordi tra apicoltori;
g) 
nelle aree a forte concentrazione di apiari nomadi, rispettano il limite massimo di permanenza di 15 giorni a partire dal termine del possibile raccolto principale, in particolar modo in presenza di condizioni ambientali sfavorevoli, e comunque non oltre il 15 agosto;
h) 
prima di ogni nuovo insediamento verificano che nell'area limitrofa non siano presenti postazioni già utilizzate da altri apicoltori, ai sensi dell' articolo 24, comma 5, lettera c della l.r. 1/2019 ;
i) 
dimostrano, prima dell'avvio di una nuova attività apistica che prevede il nomadismo, di avere seguito almeno un corso di formazione di base in apicoltura, con superamento di una verifica finale. I corsi formativi sono organizzati dalle università, dalle associazioni dei produttori operanti nel settore apistico riconosciute dalla Regione Piemonte o dalle agenzie formative da essa accreditate per la formazione professionale. In alternativa, dimostrano di aver concluso un percorso di formazione di 80 ore presso aziende apistiche, che praticano il nomadismo, già operanti nel territorio nazionale.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 3 Agosto 2021.
Alberto Cirio