Regolamento regionale n. 9 del 16 luglio 2021  ( Vigente )
Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18 .
(B.U. 22 luglio 2021, 3° suppl. al n. 29)

Sommario:            

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ;

Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 ;

Vista la legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 ;

Visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 43-3529 del 9 luglio 2021

EMANA

il seguente regolamento

TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento, adottato in attuazione dell' articolo 4 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell' articolo 15 della legge regionale del 22 novembre 2017 n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie), disciplina i profili dell'ordinamento contabile regionale, in adeguamento alla legislazione statale vigente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e dei principi della legislazione statale vigente in materia di coordinamento della finanza pubblica.
2. 
Il regolamento disciplina le modalità organizzative, l'iter dei principali adempimenti e le operazioni inerenti l'esercizio finanziario, stabilito in corrispondenza con l'anno solare, che hanno rilevanza nella gestione finanziaria, patrimoniale ed economica della Giunta regionale.
Art. 2. 
(Principi contabili)
1. 
In attuazione dell' articolo 36, comma 5 del d. lgs. 118/2011 , la Regione adotta i principi contabili generali ed i principi contabili, applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 del medesimo decreto legislativo.
TITOLO II 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 3. 
(Programmazione regionale)
1. 
La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante gli strumenti previsti dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del d. lgs. 118/2011 , nonché attraverso:
a) 
il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento;
b) 
i piani, i programmi e gli altri strumenti programmatici e negoziali di raccordo tra la Regione e i livelli di governo dell'Unione europea, statale e locale, previsti dalla legislazione regionale vigente;
c) 
il disegno di legge di stabilità regionale, trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato;
d) 
il disegno di legge di bilancio, trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di bilancio dello Stato;
e) 
il Piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'approvazione della legge di bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto, comunicato al Consiglio regionale;
f) 
il disegno di legge di assestamento del bilancio, trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno;
g) 
eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio entro il mese di ottobre e comunque nella sessione di bilancio.
Art. 4. 
(Documento di economia e finanza regionale)
1. 
Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale per l'anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.
2. 
Il DEFR, oltre ai contenuti individuati dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del d. lgs. 118/2011 , definisce le priorità programmatiche per l'anno successivo, ivi compresi gli indirizzi per la definizione delle scelte strategiche degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate, trasmessi dal Settore competente in materia di società partecipate, da perseguire in coerenza con gli altri strumenti di programmazione regionale.
3. 
Il DEFR contiene il quadro finanziario di programmazione della spesa della Regione, individuando le risorse disponibili del bilancio regionale, al netto delle risorse vincolate, di quelle destinate al finanziamento del settore sanitario ed alle partite tecniche.
4. 
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, adotta la proposta di DEFR e la presenta, per l'approvazione, al Consiglio regionale entro il 30 giugno.
Art. 5. 
(Nota di aggiornamento al DEFR)
1. 
Al fine di garantire la necessaria coerenza del DEFR con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale e con gli indirizzi eventualmente espressi dal Consiglio regionale, la Giunta regionale adotta la nota di aggiornamento del DEFR, che ne aggiorna e sviluppa i contenuti.
2. 
La nota di aggiornamento del DEFR è presentata al Consiglio regionale entro 30 giorni dalla data di presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale e, comunque, non oltre la data di adozione della proposta di legge di bilancio da parte della Giunta regionale.
TITOLO III 
BILANCIO DI PREVISIONE, LEGGE DI STABILITÀ E LEGGI COLLEGATE
Art. 6. 
(Quantificazione delle risorse finanziarie)
1. 
Entro il 30 settembre di ogni anno, d'intesa con l'Assessore competente per materia, ciascuna Direzione regionale, in riferimento alle materie di propria competenza, trasmette alla Direzione competente in materia di risorse finanziarie ed al Settore competente in materia di bilancio la quantificazione e, ove non possibile, stima delle entrate che preveda di accertare nel corso dei tre esercizi successivi, nonché delle spese occorrenti alla realizzazione delle attività programmate nei medesimi esercizi, nel rispetto dei criteri e dei vincoli individuati dalla Giunta regionale in tema di revisione della spesa (spending review), proponendo l'allocazione dei relativi stanziamenti sui pertinenti capitoli di bilancio.
2. 
L'Assessore al bilancio, il Direttore competente in materia di risorse finanziarie e il Dirigente competente in materia di bilancio valutano la rispondenza delle proposte formulate dalle Direzioni regionali con gli obiettivi della programmazione economico-finanziaria regionale e la coerenza tra gli stanziamenti richiesti e le risorse disponibili. In caso di incongruenza, l'Assessore al bilancio, il Direttore competente in materia di risorse finanziarie ed il Settore competente in materia di bilancio attivano il confronto con l'Assessore competente per materia e le singole Direzioni regionali al fine di concordare le eventuali modifiche resesi necessarie.
3. 
Definito lo schema finale del bilancio di previsione, il Settore regionale competente in materia di bilancio provvede a predisporre l'elenco delle disposizioni legislative regionali vigenti recanti oneri a carico della finanza regionale.
Art. 7. 
(Procedimento di adozione della legge regionale di bilancio di previsione finanziario e della legge di stabilità regionale)
1. 
Entro il 31 ottobre, ove possibile, e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, adotta, in coerenza con le previsioni del DEFR e della relativa Nota di aggiornamento, la proposta di legge di bilancio e la proposta di legge di stabilità, inviandole al Consiglio regionale.
Art. 8. 
(Legge di stabilità regionale)
1. 
Il disegno di legge di stabilità regionale contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione, definendo esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo esercizio del bilancio di previsione finanziario, nonché gli altri elementi di cui all'articolo 7 dell'Allegato 4/1 al d. lgs. 118/2011 :
a) 
alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b) 
al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
c) 
alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) 
con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
e) 
alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione e altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
f) 
alla determinazione di aumenti di entrata o riduzioni di spesa fermo restando l'esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
g) 
alla previsione di norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del patto di stabilità interno, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica.
2. 
Entro il 30 settembre di ciascun anno, ogni Direzione regionale trasmette le proprie proposte al Settore competente in materia di bilancio.
3. 
Non possono essere inserite nel disegno di legge di stabilità proposte trasmesse oltre i termini di cui al comma 2, ovvero prive della verifica di copertura finanziaria e della specifica relazione.
Art. 9. 
(Leggi collegate)
1. 
In conformità a quanto previsto dal d. lgs. 118/2011 e dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 dello stesso decreto, contestualmente alla presentazione delle proposte di legge di cui all'articolo 7, la Giunta regionale può presentare al Consiglio, entro il mese di ottobre, uno o più proposte di legge regionale collegate alla manovra di bilancio, con le quali sono disposte, in coerenza con gli indirizzi del DEFR, norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ed altre norme, non inseribili nella legge di stabilità, strettamente rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi della manovra di bilancio.
2. 
La Giunta regionale può presentare, altresì, proposte di leggi regionali collegate alla manovra di assestamento del bilancio, con cui possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.
Art. 10. 
(Bilancio di previsione finanziario)
1. 
Il bilancio di previsione finanziario è redatto annualmente in conformità agli articoli 10, 11, 39 comma 11 del d. lgs. 118/2011 ed al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 dello stesso decreto, secondo gli schemi di cui all'allegato n. 9 del medesimo decreto, periodicamente aggiornati dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet) insediata presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e successivamente adottati con decreto ministeriale.
2. 
Al bilancio di previsione finanziario è allegato, altresì, ogni altro atto previsto dalla normativa statale e regionale vigente.
3. 
Il Settore competente in materia di bilancio avvia, entro il mese di ottobre, l'istruttoria finalizzata alla redazione del disegno di legge di bilancio e relativa nota integrativa, tenuto conto delle norme e degli indirizzi relativi al contenimento e riqualificazione della spesa (spending review), alle quali devono conformarsi le proposte da parte delle Direzioni regionali della Giunta, trasmesse entro il 30 settembre.
4. 
Sulla base delle indicazioni istruttorie ricevute, il Settore competente in materia di bilancio predispone gli schemi contenenti la proposta di disegno di legge di bilancio di previsione.
5. 
Gli schemi di cui al comma 4, corredati dalla relazione illustrativa, rappresentano il contenuto cui si conforma l'esame del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio redige apposita relazione, da allegare ai predetti schemi, entro la data di approvazione da parte dell'Assemblea legislativa.
Art. 11. 
(Documento tecnico di accompagnamento)
1. 
La Giunta regionale, nella prima seduta successiva all'approvazione della legge di bilancio di previsione da parte del Consiglio, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, approva il Documento Tecnico di Accompagnamento (DTA) di cui all' articolo 39, comma 10 del d. lgs. 118/2011 .
2. 
Il DTA, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, reca le entrate ripartite in titoli, tipologie e categorie e le spese ripartite in missioni, programmi e macroaggregati.
Art. 12. 
(Bilancio finanziario gestionale)
1. 
Contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, approva il Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli.
2. 
I capitoli riguardano l'oggetto dell'entrata o della spesa e sono raccordati, rispettivamente, al quinto e al quarto livello del piano dei conti di cui all' articolo 4 del d. lgs. 118/2011 .
3. 
I capitoli di entrata sono articolati in modo da mantenere distinte le entrate con vincolo di destinazione e da assicurare la ripartizione delle risorse in relazione alla responsabilità di procedimento della specifica entrata.
4. 
I capitoli di spesa sono articolati in modo da mantenere, di norma, distinta la ripartizione degli stanziamenti fra i centri di responsabilità amministrativa.
5. 
Al bilancio finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata (GSA) articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, codici di quarto livello del piano dei conti e capitoli.
6. 
I capitoli del Bilancio finanziario gestionale possono essere ripartiti in articoli al fine di consentire una gestione unitaria delle entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese.
Art. 13. 
(Piano degli indicatori di bilancio)
1. 
Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, approva un sistema di indicatori semplici, misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", adottato in conformità alle previsioni di cui al punto 11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al d. lgs. 118/2011 .
2. 
Il Piano degli indicatori è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio della Regione Piemonte ed è costruito secondo i criteri e le metodologie definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, in base all' articolo 18 bis, comma 4 del d. lgs. 118/2011 .
3. 
Il Piano degli indicatori di bilancio è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente".
Art. 14. 
(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)
1. 
Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, la gestione finanziaria della Regione si svolge nel rispetto dell' articolo 43 del d. lgs 118/2011 e dei relativi principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.
2. 
Ai sensi dell' articolo 66 dello Statuto , l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione può essere autorizzato, su iniziativa della Giunta regionale, con apposita legge regionale, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.
Art. 15. 
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
1. 
Ai sensi dell' articolo 48, comma 1, lettera a) del d. lgs. 118/2011 , nel bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore.
2. 
Le richieste di prelevamento dal fondo sono inviate dalla Direzione competente per materia, vistate dal relativo Direttore, alla Direzione competente in materia finanziaria e al Settore competente in materia di bilancio e devono illustrare dettagliatamente le ragioni dell'impossibilità di raggiungere gli obiettivi predeterminati a causa di necessità sopravvenute.
3. 
I prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie sono effettuati con determinazione del Dirigente regionale competente in materia di bilancio, da comunicarsi all'Assessore al Bilancio, nei limiti delle disponibilità e delle risorse eventualmente ancora prelevabili nel corso dell'esercizio.
4. 
L'Assessore al Bilancio comunica alla Giunta i prelievi effettuati nel periodo precedente di riferimento.
5. 
Al fondo non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa.
Art. 16. 
(Fondo di riserva per spese impreviste)
1. 
Ai sensi dell' articolo 48, comma 1, lettera b) del d. lgs. 118/2011 , nel bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio.
2. 
L'elenco delle spese impreviste che possono essere finanziate è contenuto nell'allegato al bilancio di previsione predisposto ai sensi dell' articolo 39, comma 11, lettera b) del d. lgs. 118/2011 , e che, comunque, non riguardino le spese obbligatorie e non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.
3. 
Le richieste di prelevamento dal fondo sono inviate dal Dirigente competente per materia, vistate dal Direttore e dall'Assessore di riferimento, all'Assessore al Bilancio, alla Direzione finanziaria ed al Dirigente competente in materia di bilancio, contenendo l'illustrazione dettagliata delle motivazioni comprovanti la necessità di eseguire le spese inderogabili e non rinviabili.
4. 
I prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste sono effettuati con Deliberazione della Giunta regionale.
5. 
Al fondo non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa.
Art. 17. 
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. 
Ai sensi dell' articolo 48, comma 3, lettera c) del d. lgs. 118/2011 , nel bilancio regionale è iscritto, per la sola parte di cassa, un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.
2. 
I prelievi dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa sono effettuati con determinazione del Dirigente competente in materia di bilancio, sentito il Dirigente competente in materia di ragioneria, previa verifica delle effettive disponibilità di cassa.
Art. 18. 
(Fondi di riserva per il pagamento delle passività potenziali)
1. 
Ai sensi dell' articolo 46, comma 3 del d. lgs. 118/2011 , al fine di consentire il pagamento delle passività potenziali nello stato di previsione della spesa, nella Missione "Fondi e accantonamenti" possono essere sono iscritti i seguenti fondi:
a) 
Fondo per il pagamento delle passività potenziali derivanti da spese correnti;
b) 
Fondo per il pagamento delle passività potenziali derivanti da spese in conto capitale.
2. 
I prelevamenti dai fondi di cui al comma 1 sono effettuati con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 19. 
(Fondi di riserva per il pagamento dei residui perenti)
1. 
Al fine di consentire il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa, sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi di riserva:
a) 
Fondo per il pagamento dei residui perenti di parte corrente;
b) 
Fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale.
2. 
I prelevamenti dai fondi di cui al comma 1 sono effettuati con determinazione del Dirigente regionale competente in materia di bilancio.
3. 
Ai fini della reiscrizione in bilancio dei residui perenti ricogniti, il Dirigente regionale competente per materia trasmette apposita richiesta al Dirigente regionale competente in materia di bilancio, corredata della documentazione necessaria per la relativa liquidazione.
4. 
In sede di assestamento generale di bilancio e in sede di predisposizione del rendiconto d'esercizio, ogni Dirigente regionale competente per materia invia al Dirigente del Settore Ragioneria un prospetto riepilogativo contenente le motivazioni della conservazione del residuo perente e l'eventuale documentazione comprovante la prescrizione del debito, sia di parte corrente che in conto capitale.
Art. 20. 
(Fondo rischi per le spese legate al contenzioso)
1. 
Ai sensi del punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d. lgs. 118/2011 , è iscritto, nello stato di previsione della spesa, il fondo rischi per le spese legate al contenzioso.
2. 
Nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso sono accantonate le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze non definitive e non esecutive ovvero da contenziosi in cui la Regione ha significative probabilità di soccombere.
3. 
L'Avvocatura regionale provvede ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi, segnalando come debito certo quell'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva.
4. 
Il Dirigente dell'Avvocatura regionale ed i Dirigenti regionali competenti per materia procedono, con cadenza almeno semestrale ed ai fini della predisposizione dei documenti di bilancio, dell'assestamento e del rendiconto generale, all'invio al Dirigente di Bilancio e al Dirigente di Ragioneria di una ricognizione delle altre controversie in corso contenente la valutazione dei relativi oneri, in base alla data prevista di conclusione di ciascun procedimento e sulla base della graduazione di cui all'allegato A.
5. 
Il fondo rischi viene costituito per l'importo corrispondente alla controversia in corso, qualora il debito sia certo e la passività potenziale venga individuata quale "probabile", secondo lo schema di cui al comma 4.
6. 
Il Dirigente regionale competente in materia di bilancio, sulla base degli oneri determinati ai sensi del comma 4, provvede all'accantonamento delle risorse a tal fine necessarie e determina la dotazione complessiva del fondo rischi per le spese legate al contenzioso con riferimento agli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
7. 
Con le medesime modalità previste ai commi precedenti, il Dirigente di Ragioneria provvede alla determinazione della dotazione complessiva del fondo rischi per le spese legate al contenzioso in essere esistente al 31 dicembre dell'esercizio precedente.
8. 
Il Collegio dei revisori dei conti, nel corso dell'esame della proposta di legge di bilancio di previsione, di assestamento generale di bilancio e di rendiconto, verifica la congruità degli stanziamenti previsti nell'ambito del fondo rischi per le spese legate al contenzioso.
9. 
I prelevamenti dal fondo sono effettuati con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 21. 
(Fondi speciali)
1. 
Ai sensi dell' articolo 49 del d. lgs. 118/2011 possono essere iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio:
a) 
Fondo speciale per le spese di parte corrente;
b) 
Fondo speciale per le spese in conto capitale.
2. 
I prelevamenti dal fondo rischi sono effettuati con deliberazione della Giunta regionale.
3. 
Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.
Art. 22. 
(Variazioni di bilancio)
1. 
Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge regionale.
2. 
Le variazioni del Documento Tecnico di Accompagnamento (DTA) e del bilancio finanziario gestionale sono autorizzate con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, ovvero con determinazione dirigenziale, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4. Salvo quanto ivi disposto, sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.
3. 
Ai sensi dell' articolo 51, comma 2 del d. lgs. 118/2011 , nel corso dell'esercizio la Giunta, con propria deliberazione, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:
a) 
l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
b) 
compensazioni tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
c) 
compensazioni tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
d) 
compensazioni tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
e) 
variazioni del fondo pluriennale vincolato, di cui all' articolo 3, comma 4 del d. lgs. 118/2011 ;
f) 
l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 16;
g) 
l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;
h) 
qualora occorrano le condizioni di cui all' articolo 51, comma 2, lettera g bis) del d. lgs. 118/2011 , al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio.
4. 
Ai sensi dell' articolo 51, comma 4 del d. lgs. 118/2011 , nel corso dell'esercizio la Giunta, con apposita deliberazione, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:
a) 
compensazioni fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;
b) 
la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 42, commi 8 e 9 del d. lgs. 118/2011 ;
c) 
l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
d) 
i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'Ente;
e) 
la distribuzione delle coperture finanziarie dell'elenco degli interventi già programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, di cui all' articolo 11, comma 5, lettera d) del d. lgs. 118/2011 ;
f) 
il prelievo dai Fondi di riserva per il pagamento delle passività potenziali di cui all'articolo 18;
g) 
il prelievo dal Fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui all'articolo 20;
h) 
il prelievo dai Fondi speciali di cui all'articolo 21.
5. 
Ai sensi degli articoli 14, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera b) del d. lgs. 118/2011 , nel corso dell'esercizio la Giunta, con propria deliberazione, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti le compensazioni tra le diverse categorie nell'ambito delle medesime tipologie di entrata e tra i diversi macroaggregati nell'ambito del medesimo programma di spesa.
6. 
Ai sensi dell' articolo 51, comma 4 del d. lgs. 118/2011 , nel corso dell'esercizio, il Dirigente regionale competente in materia di bilancio autorizza, con propria determinazione dirigenziale, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:
a) 
l'utilizzo del Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 15;
b) 
l'utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 17;
c) 
l'utilizzo dei Fondi di riserva per il pagamento dei residui perenti di cui all'articolo 19;
d) 
in termini di competenza o di cassa, le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa.
7. 
Le richieste di variazione di bilancio sono motivatamente formulate dalla Direzione regionale competente per materia e, acquisito il visto del Direttore e dell'Assessore competente per materia, sono trasmesse all'Assessore al Bilancio, al Direttore Finanziario, al Dirigente regionale competente in materia di bilancio e al Dirigente competente in materia di Ragioneria, per la verifica della fattibilità economico-finanziaria.
8. 
La Giunta regionale e il Dirigente regionale competente in materia di bilancio ciascuno per la propria competenza, provvedono all'adozione dei provvedimenti di variazione ai sensi del presente articolo, previa verifica delle effettive disponibilità di competenza e di cassa.
9. 
Le variazioni del DTA e del bilancio finanziario gestionale autorizzate con determinazione dirigenziale sono trasmesse all'Assessore competente in materia di bilancio, che provvede a darne comunicazione alla Giunta regionale.
10. 
Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse, se previsto dalla normativa, al Tesoriere dell'Ente dal Dirigente competente in materia di Ragioneria, secondo le modalità previste dall' articolo 51, comma 9 del d. lgs. 118/2011 .
Art. 23. 
(Assestamento del bilancio)
1. 
Ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario le Direzioni della Giunta segnalano ai Settori competenti in materia di bilancio e Ragioneria le eventuali maggiori e minori spese o entrate non previste nel bilancio di previsione, oltre a tutti gli interventi che richiedono la verifica degli equilibri di bilancio, ivi compresi i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell' articolo 73, comma 1 del d.lgs. 118/2011 .
2. 
Sulla scorta delle segnalazioni pervenute e previa verifica delle previsioni con gli obiettivi di finanza pubblica di cui all' articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 , il Settore competente in materia di bilancio predispone lo schema di deliberazione di approvazione del disegno di legge di assestamento di bilancio con cui vengono individuate le misure necessarie a dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio ai sensi dell' articolo 50 del d. lgs. 118/2011 .
3. 
La Giunta regionale, sulla base delle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio precedente, adotta entro il 30 giugno la proposta di legge di assestamento del bilancio e lo trasmette al Consiglio regionale ai fini della sua approvazione, nei termini previsti dall' articolo 50 del d. lgs. 118/2011 .
Art. 24. 
(Ricorso al debito)
1. 
Fermo restando il rispetto della normativa regionale, statale ed europea vigente in materia, il ricorso al debito da parte della Regione è orientato ai principi di prudenza e sostenibilità, nell'ottica di una tendenziale riduzione dei livelli complessivi posti a carico del bilancio regionale e di contenimento dei rischi di natura finanziaria connessi ai contratti derivati sottoscritti dalla Regione, anche attraverso la loro estinzione anticipata, parziale o totale.
2. 
Il ricorso al debito avviene ordinariamente previo espletamento di gara, salvo che indagini di mercato preliminari evidenzino che le condizioni offerte siano meno convenienti, sotto il profilo finanziario, di quelle ottenibili presso la Cassa depositi e prestiti.
Art. 25. 
(Governo e gestione dell'indebitamento regionale)
1. 
In coerenza con quanto previsto dall'articolo 24, il Settore regionale competente in materia di indebitamento regionale provvede:
a) 
al costante monitoraggio, nel corso dell'esercizio finanziario, delle condizioni di mercato che incidono sui livelli effettivi dell'indebitamento regionale, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica posti a carico della Regione;
b) 
alla proposizione alla Giunta regionale, sulla base dell'attività di cui alla lettera a), di iniziative volte a valutare, d'intesa con le controparti bancarie, l'estinzione anticipata di contratti derivati sottoscritti dalla Regione, anche alla luce di eventuali condizioni favorevoli di mercato;
c) 
alla pubblicazione almeno annuale dopo l'approvazione del rendiconto d'esercizio e all'interno del portale regionale, dei dati relativi ai livelli complessivi di indebitamento regionale, alle singole operazioni in corso di ammortamento nonché ai singoli contratti derivati posti in essere.
TITOLO IV 
GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 26. 
(Attività di revisione della spesa)
1. 
Al fine di garantire il concorso della finanza regionale al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, è istituito un Comitato tecnico per l'analisi e la valutazione della spesa non sanitaria della Regione Piemonte, denominato "Valutazione E Revisione della Spesa Ordinaria" (VERSO), presieduto dal Direttore delle risorse finanziarie e composto dal Dirigente competente in materia di Bilancio e dal Dirigente competente in materia di Ragioneria, o loro delegati, e da eventuali altri soggetti individuati con deliberazione.
2. 
L'attività del Comitato di cui al comma 1 si svolge attraverso la predisposizione di un Piano di attività annuale, da definire entro il 31 gennaio di ogni esercizio e da sottoporre all'Assessore regionale competente in materia di bilancio ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale e può essere oggetto di variazione durante l'esercizio, a fronte del sorgere di nuovi elementi che ne rendano necessaria la modifica.
3. 
Il Comitato redige ed invia semestralmente all'Assessore regionale competente in materia di bilancio una relazione in merito all'andamento degli interventi finalizzati a conseguire gli obiettivi della revisione della spesa (spending review), nel rispetto del piano annuale di attività di cui al comma 2. L'Assessore regionale competente in materia di bilancio provvede a dare comunicazione alla Giunta regionale dei risultati riportati nella relazione predisposta dal Comitato ed a proporre eventuali integrazioni e modifiche del Piano annuale oggetto di approvazione ai sensi del comma 2.
4. 
Nella medesima relazione viene evidenziato l'andamento delle entrate, con particolare riferimento alla capacità da parte dei responsabili dei procedimenti di entrata di attivare le azioni finalizzate al recupero dei crediti, con esclusione delle entrate senza vincolo di destinazione provenienti da Enti ed Organismi partecipati.
5. 
Il Comitato di cui al comma 1 collabora con il Settore Ragioneria preposto al controllo della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali, segnalando ai Dirigenti competenti per materia le eventuali situazioni fonti di criticità.
Art. 27. 
(Gestione delle entrate e delle spese)
1. 
Le registrazioni connesse alle fasi gestionali del bilancio, sia delle entrate sia delle spese, sono effettuate nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 118/2011 e dei principi contabili generali ed applicati ad esso allegati.
2. 
Nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 56, comma 6, del d. lgs. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Dirigente regionale che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
3. 
Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, il medesimo Dirigente provvede a richiedere con le modalità previste all'articolo 22 eventuali integrazioni di stanziamenti finalizzati al rispetto degli obblighi assunti.
4. 
Su ogni provvedimento avente rilevanza contabile viene apposto un visto di regolarità contabile, secondo le modalità definite con provvedimento di Giunta.
5. 
Qualora dal provvedimento dirigenziale conseguano oneri sia sul bilancio in corso che sulle annualità successive rispetto a quelle del bilancio approvato, oltre alle prenotazioni ed agli impegni di spesa sulle annualità contemplate dal bilancio di previsione, si procederà nel rispetto dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011 , ad "annotare" le singole spese sulle annualità successive.
6. 
Analogamente, qualora dal provvedimento dirigenziale conseguano crediti che, nel rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata, maturino anche negli esercizi successivi a quelli del bilancio, i relativi accertamenti devono essere registrati anche su tali annualità.
Art. 28. 
(Competenze dei Direttori e dei Dirigenti in materia finanziaria e contabile)
1. 
I Direttori e i Dirigenti di Settore, nei limiti delle rispettive funzioni e di quanto previsto dagli articoli 17, comma 3, lettera b) e 18, comma 2 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), con riferimento alla materia finanziaria e contabile:
a) 
partecipano alla definizione delle previsioni di entrata e di spesa;
b) 
elaborano proposte di variazione delle poste di propria competenza, da comunicare al Direttore finanziario, al Dirigente competente in materia di bilancio e al Dirigente di Ragioneria, affinché predispongano i conseguenti atti;
c) 
curano, nell'esercizio delle loro attribuzioni, che le entrate di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate integralmente in modo puntuale;
d) 
sottoscrivono gli atti di impegno di spesa, denominati "determinazioni", previa verifica del regolare accertamento e del corretto impiego delle entrate a destinazione vincolata eventualmente utilizzate, trasmettendoli ai soggetti preposti al visto contabile secondo quanto previsto all'articolo 27, comma 4;
e) 
accertano preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
f) 
provvedono, secondo le attribuzioni di responsabilità e le procedure interne dell'Ente, all'ordinazione a terzi di beni e servizi e sottoscrivono gli atti di liquidazione;
g) 
procedono nelle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi ai capitoli ad essi assegnati fornendo, mediante specifica determinazione, adeguata motivazione della dubbia esigibilità e della inesigibilità definitiva degli stessi, nonché della relativa conservazione a residuo;
h) 
segnalano tempestivamente al Direttore competente in materia finanziaria, al Dirigente competente in materia di Bilancio e al Dirigente competente in materia di Ragioneria e, comunque, in occasione delle verifiche di salvaguardia degli equilibri di bilancio, eventuali situazioni di mancato e/o minore accertamento di entrate che possano compromettere, anche potenzialmente, la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Art. 29. 
(Recupero crediti e riaccertamento dei residui attivi)
1. 
Ove le attività poste in essere dai responsabili del procedimento d'entrata non abbiano consentito l'incasso delle entrate alla scadenza, i medesimi dovranno promuovere le azioni per evitare la prescrizione dei crediti.
2. 
I responsabili del procedimento di entrata controllano, in sede di verifica degli equilibri e prima della deliberazione del rendiconto in occasione del riaccertamento dei residui, la fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità e l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'assunzione dell'accertamento.
3. 
I responsabili del procedimento di entrata, attraverso apposite schede inviate dal Settore Ragioneria, dispongono:
a) 
lo stralcio dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
b) 
lo stralcio dei crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
c) 
l'eventuale stralcio dei crediti di dubbia e difficile esazione trascorsi tre anni dalla loro scadenza;
d) 
la reimputazione all'esercizio di effettiva esigibilità dei crediti imputati ad un esercizio ma che, per effetto di eventi accaduti successivamente alla registrazione dell'accertamento, non risultano più di competenza finanziaria di tale esercizio;
e) 
il riconoscimento di eventuali maggiori crediti;
f) 
la conferma della sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, indicando gli estremi di ciascun debitore, il titolo giuridico che supporta il credito e l'importo dovuto;
g) 
relativamente alle posizioni di particolare difficoltà nella riscossione, per le quali si ritiene opportuno un accantonamento superiore rispetto all'andamento medio degli incassi per quella tipologia di credito, l'importo da accantonare al fondo crediti dubbia esigibilità, specificandone le cause ed indicando la somma del presunto mancato incasso.
4. 
Le operazioni di riaccertamento vanno adeguatamente motivate e, se necessario, documentate dai responsabili del procedimento di entrata, dando conto delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale e delle ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione. Rimane comunque l'obbligo in capo ai citati responsabili di attivare ogni possibile azione organizzativa per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.
5. 
Per i crediti maturati sino al 31 dicembre di ciascun esercizio, entro la data di effettuazione del riaccertamento ordinario e, fatta salva ogni diversa e specifica disposizione di legge, il responsabile del procedimento di entrata può promuoverne l'annullamento qualora la procedura di recupero risulti particolarmente onerosa rispetto alla somma da recuperare. In tal caso presenta al responsabile del Settore Ragioneria una relazione documentata e la cancellazione del residuo attivo viene disposta in sede di riaccertamento ordinario.
Art. 30. 
(Crediti di modesta entità)
1. 
Ferma restando la diversa disciplina in materia tributaria e fatta salva ogni diversa e specifica disposizione di legge, con provvedimento del Dirigente responsabile dello specifico procedimento in materia di entrata, è disposto il non accertamento dei crediti della Regione di importo complessivamente non eccedente quello determinato con la legge regionale di bilancio e, comunque, di quelli il cui importo risulti inferiore al costo delle operazioni necessarie alla loro riscossione. Con lo stesso provvedimento è disposta la cancellazione dal conto dei residui di tali crediti eventualmente già accertati.
Art. 31. 
(Impegni di spesa automatici)
1. 
Con l'approvazione del bilancio di previsione e delle successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, i Settori competenti procedono alle registrazioni degli impegni di spesa delle somme stanziate sui capitoli relativi:
a) 
al trattamento economico fisso, ricorrente e relativi oneri accessori e riflessi per il personale dipendente;
b) 
al trattamento economico delle missioni del personale dipendente e dei componenti della Giunta regionale;
c) 
al versamento delle ritenute erariali, previdenziali e delle altre trattenute obbligatorie sulle competenze dovute con riferimento alle lettere a) e b);
d) 
alle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, gli interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori.
Art. 32. 
(Impegni pluriennali)
1. 
Le determinazioni con le quali si dispongono impegni la cui esigibilità ha carattere pluriennale vengono assunte avuto riguardo agli stanziamenti del bilancio finanziario triennale.
2. 
Non possono essere assunti impegni concernenti spese correnti per gli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, fatta eccezione per i contratti di locazione, di somministrazione e di leasing operativo.
3. 
Per le spese che hanno durata superiore al triennio, salvi i limiti di cui al comma 2, la struttura competente in materia di bilancio effettua apposita annotazione ai fini dell'inserimento nei successivi bilanci e alla loro automatica registrazione negli esercizi di pertinenza a seguito dell'approvazione del relativo bilancio di previsione.
Art. 33. 
(Servizio di tesoreria)
1. 
Il servizio di tesoreria della Regione è affidato, in conformità alle disposizioni di cui all' articolo 69 del d. lgs. 118/2011 , mediante procedure ad evidenza pubblica, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modifiche, esercenti attività nel territorio della Regione e che abbiano sportelli in tutte le province della Regione.
2. 
Il capitolato speciale per l'affidamento del servizio di tesoreria è approvato dalla Giunta regionale e disciplina, in particolare:
a) 
le condizioni economiche per l'espletamento del servizio e la misura del tasso creditore sulle giacenze di cassa e di quello debitore sulle anticipazioni per i servizi oggetto dell'affidamento;
b) 
le modalità di espletamento del servizio;
c) 
gli obblighi del tesoriere e di comunicazione delle operazioni eseguite;
d) 
la prestazione di idonee garanzie per la regolare gestione del servizio;
e) 
il ricorso alle anticipazioni di cassa.
3. 
Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i connessi rapporti obbligatori sono disciplinati da apposita convenzione, conforme al capitolato speciale di cui al comma 2 e sottoscritta dal Dirigente competente in materia di Ragioneria.
4. 
Al fine di rendicontare la gestione di cassa ed entro i termini previsti d. lgs. 118/2011 , il tesoriere regionale trasmette al Settore Ragioneria il conto della gestione del servizio svolto nell'esercizio precedente, completo di tutta la documentazione a supporto delle movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio precedente e redatto ai sensi dell'allegato n. 17 al d. lgs. 118/2011 .
5. 
Il Settore Ragioneria, effettuate le opportune verifiche, entro il termine per l'approvazione del rendiconto procede con apposito atto alla riconciliazione delle risultanze del conto di fatto e del conto di diritto.
Art. 34. 
(Regole per l'esecuzione dei pagamenti)
1. 
Nel caso di carenza momentanea di fondi di cassa, l'emissione di mandati di pagamento è determinata secondo il seguente ordine di priorità:
a) 
spese obbligatorie tra cui, in primo luogo, per retribuzioni del personale ed oneri accessori, nonché per transazioni commerciali;
b) 
imposte e tasse;
c) 
rate di ammortamento dei mutui, prestiti ed altre forme d'indebitamento;
d) 
spese finanziate con entrate vincolate;
e) 
obbligazioni pecuniarie il cui mancato adempimento comporti penalità per la Regione;
f) 
spese necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni;
g) 
altre spese individuate con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto dell'intensità dell'interesse pubblico coinvolto.
2. 
Fatti salvi i criteri di cui al comma 1 e le eventuali urgenze debitamente motivate e segnalate dai Direttori e dai Dirigenti di Settore, il Settore Ragioneria provvede, di norma, all'emissione dei mandati di pagamento secondo un criterio cronologico, relativo alla data di adozione dei rispettivi atti di liquidazione.
Art. 35. 
(Il Collegio dei revisori dei conti)
1. 
Il Collegio dei revisori dei conti, istituito ai sensi e secondo le modalità previste dall' articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione.
2. 
3. 
Il Collegio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge previsti all' articolo 20, comma 2, lettera f) del d. lgs. 123/2011 . Il parere del Collegio è allegato ai progetti di legge entro la data della loro approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.
4. 
Il Collegio redige apposita relazione sugli schemi dei bilanci, di cui al comma 3, da allegare ai progetti di legge entro i termini di cui all' articolo 40 quater della l.r. 7/2001 e, comunque, prima della loro approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.
5. 
Il Collegio, ai sensi dell' articolo 20, comma 5 del d. lgs. 123/2011 non interviene nella gestione e nell'amministrazione attiva dell'Ente.
6. 
Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti della Regione. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
7. 
Il registro dei verbali è custodito presso la sede della Regione e copia degli stessi è inviata al Presidente della Regione, al Consiglio regionale, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, all'Assessore ed al Direttore competenti in materia finanziaria.
Art. 36. 
(Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio)
1. 
Ai sensi dell' articolo 73 del d. lgs. 118/2011 è prevista la possibilità di procedere al riconoscimento con legge dei seguenti debiti fuori bilancio:
a) 
sentenze esecutive;
b) 
copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) 
ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
d) 
procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) 
acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. 
Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), si può procedere con provvedimento della Giunta regionale.
3. 
Qualora il sorgere del debito fuori bilancio richieda necessarie variazioni di bilancio, il Dirigente competente per materia ne dà comunicazione tempestiva al Settore Bilancio, al fine della predisposizione degli atti di variazione di bilancio finanziario e/o gestionale. Ad avvenuta approvazione della variazione di bilancio, la determinazione di impegno ed i conseguenti atti devonoo essere adottati tempestivamente dal Dirigente competente per materia riferita al sorgere del debito.
4. 
Il Dirigente competente per materia provvede a comunicare tempestivamente ai Settori competenti in materia di Bilancio e Ragioneria l'adozione del provvedimento di impegno e degli atti conseguenti.
5. 
Analoga comunicazione di cui al comma 4 deve essere effettuata dal Dirigente competente per materia, nel caso in cui l'adozione della determinazione di impegno e dei conseguenti atti non abbia richiesto preventiva variazione di bilancio, sussistendo la disponibilità dei relativi stanziamenti.
6. 
Al fine di evitare il sorgere di ulteriori oneri derivanti dal mancato o ritardato pagamento delle spese conseguenti al debito fuori bilancio, qualora il relativo riconoscimento non richieda l'adozione di un provvedimento di variazione di bilancio, l'assunzione dei provvedimenti di impegno e degli atti conseguenti è effettuata dal Dirigente competente per materia anche anticipatamente rispetto al relativo riconoscimento previsto dall' articolo 73 del d. lgs. 118/2011 .
7. 
La trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, di cui all' articolo 73, comma 1 del d. lgs. 118/2011 , viene effettuata dal Direttore competente in materia finanziaria alla Procura regionale della Corte dei Conti: tale trasmissione viene inviata per conoscenza al Dirigente responsabile per materia.
8. 
L'eventuale richiesta di documentazione, relazioni, atti da parte della Corte dei Conti, viene trasmessa al Dirigente regionale competente per materia con riferimento al debito, ai fini del riscontro da parte del medesimo.
9. 
L'inoltro alla Corte dei Conti della documentazione richiesta, di cui al comma 8, viene effettuata direttamente dal Dirigente competente per materia con riferimento al debito e comunicata per conoscenza al Direttore Finanziario.
10. 
Qualora l'Ente, per obbligazioni assunte fuori bilancio, sia condannato con sentenza passata in giudicato al pagamento del terzo beneficiario, l'Avvocatura regionale attiva l'azione di rivalsa nei confronti di chi ha effettuato la spesa in assenza di copertura finanziaria.
Art. 37. 
(Rispetto dei limiti di spesa)
1. 
Nell'ambito degli interventi finalizzati a dare attuazione agli indirizzi di revisione della spesa ("spending review") di cui all'articolo 26 e al fine di consentire il rispetto degli eventuali limiti di specifiche tipologie di spesa, previste dalla normativa statale di riferimento, gli stanziamenti complessivi dei capitoli afferenti il competente piano dei conti finanziario e finanziati con fondi privi di vincolo di destinazione, non possono superare, nel loro complesso, il limite massimo eventualmente previsto dalla legge statale di riferimento.
2. 
In sede di adozione dei provvedimenti dai quali discendono eventuali spese rientranti nelle limitazioni imposte dalla normativa statale, con conseguente assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa, il visto contabile comprende la verifica della coerenza della natura della spesa con la specifica tipologia soggetta a limitazione.
TITOLO V 
COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI REGIONALI
Art. 38. 
(Proposte di leggi regionali)
1. 
Le proposte di leggi regionali comprendono la quantificazione degli oneri finanziari e la definizione della relativa tipologia di copertura, come previsto dallo specifico flusso procedurale e dalla modulistica adottata rispettivamente da Giunta e Consiglio regionale, ciascuno per l'iter di propria pertinenza.
2. 
Gli effetti finanziari derivanti dalle proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale sono valutati preliminarmente dai Dirigenti dei Settori competenti per materia, che redigono una relazione tecnico-finanziaria basata sulla specifica modulistica, contenente la quantificazione degli oneri finanziari derivanti da ciascuna disposizione della proposta di legge, indicando puntualmente i dati, i criteri e gli altri eventuali elementi di valutazione adottati.
3. 
Il Direttore regionale competente per materia, acquisito il visto dell'Assessore competente, trasmette la proposta di legge, corredata dalla relazione di cui al comma 1, alla Direzione regionale ed all'Assessorato competenti in materia di bilancio.
4. 
Il Settore competente in materia di bilancio, sulla base della relazione di cui al comma 1, ed entro i termini previsti dal procedimento:
a) 
verifica la congruità tra gli oneri previsti dalla proposta di legge e gli stanziamenti disponibili in bilancio;
b) 
rilascia l'attestazione in ordine all'effettiva copertura e alla regolarità finanziaria del provvedimento proposta e la trasmette alla Direzione proponente ed alla Segreteria della Giunta regionale per l'esame da parte di quest'ultima.
5. 
La presentazione della scheda tecnico-finanziaria e del parere di conformità contabile rappresenta condizione necessaria per la procedibilità del provvedimento presso la Giunta regionale e per l' inizio dell'iter legislativo del progetto. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno della Giunta regionale le proposte di legge regionale la cui relazione tecnica non indichi i criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri finanziari ovvero non fornisca sufficienti elementi di valutazione.
6. 
Il Settore giuridico provvede ad inviare in formato elettronico all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il provvedimento adottato, comprensivo del parere e della scheda sopraccitati.
Art. 39. 
(Copertura finanziaria delle leggi regionali)
1. 
Ciascuna legge regionale indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri, secondo le modalità previste al comma 2.
2. 
La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente mediante:
a) 
l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
b) 
la modifica o la soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, da cui derivino risparmi di spesa;
c) 
la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
d) 
modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.
3. 
I mezzi di copertura sono indicati:
a) 
in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione, nel caso di leggi che comportano oneri a carico del solo esercizio corrente;
b) 
in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione ed alle annualità successive, negli altri casi.
4. 
Le proposte di legge regionale, per le quali non è previsto un limite massimo di spesa ai sensi del comma 1, dispongono le modalità di monitoraggio dell'andamento della spesa, al fine di prevenire il verificarsi di scostamenti rispetto alle previsioni, e individuano le eventuali modalità per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni.
5. 
Le leggi che comportano oneri a carico di esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione si considerano integralmente coperte qualora lo siano con riguardo al periodo considerato dal bilancio di previsione, a condizione che i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano comunque l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione.
6. 
Nei casi diversi da quelli indicati al comma 5, la legge quantifica l'onere massimo previsto oltre il bilancio di previsione ed indica i mezzi di copertura.
TITOLO VI 
RENDICONTAZIONE, BILANCIO CONSOLIDATO, BILANCIO SOCIALE
Art. 40. 
(Rendiconto generale della Gestione)
1. 
Il Rendiconto della Gestione, il cui schema è predisposto dal Settore Ragioneria e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, è inoltrato al Consiglio regionale ed alla Corte dei Conti per il Giudizio di Parifica ai sensi dell' articolo 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 , ed è approvato con le modalità di cui all' articolo 66 del d. lgs. 118/2011 .
2. 
Il Rendiconto della Gestione è composto dal Conto del Bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, nel rispetto dei principi contabili generali dettati dalla normativa vigente.
3. 
Al Rendiconto della Gestione sono allegati i documenti di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, e all' articolo 63, comma 4 del d. lgs. 118/2011 e tutti gli altri allegati richiamati dall'ordinamento contabile e da specifiche disposizioni statali.
4. 
Nella relazione sulla Gestione sono indicate, altresì, le informazioni quantitative contenute nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale, i criteri di valutazione applicati alle singole voci del bilancio, le politiche concernenti le voci delle immobilizzazioni e correlati ammortamenti e le motivazioni delle riduzioni di valori se verificatesi, nonché l'analisi delle componenti del patrimonio netto, dei fondi e delle altre voci del passivo nelle principali variazioni verificatesi durante l'esercizio. Nella relazione sulla Gestione possono essere inserite anche altre informazioni, oltre a quelle obbligatorie, ritenute significative nei singoli esercizi finanziari.
5. 
Nella relazione sulla Gestione viene formulata anche una riclassificazione dei dati secondo l'analisi del programma per uno sviluppo sostenibile (Agenda 2030 delle Nazioni Unite), orientata alla verifica dell'attuazione delle azioni previste, per affermare una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo.
6. 
Al Rendiconto della Gestione sono, altresì, allegati tutti i documenti che la Regione intende predisporre per la migliore comprensione dei dati contabili e quelli specificamente richiesti in sede di Giudizio di Parifica della Corte dei Conti.
7. 
In sede di approvazione del Rendiconto della Gestione è approvato, contestualmente, il Rendiconto Consolidato, a cui sono aggiunte le risultanze degli organismi strumentali dell'Ente, tra i quali il Consiglio regionale, ai sensi del d. lgs. 118/2011 .
8. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in attuazione della previsione di cui all' articolo 72 del d. lgs. 118/2011 , trasmette lo schema di rendiconto generale al Collegio dei revisori dei conti per il parere di competenza, che è espresso nei termini previsti dall' articolo 40 quater, comma 5 della l.r. 7/2001 .
Art. 41. 
(Riaccertamento dei residui attivi e passivi)
1. 
Il Settore Ragioneria in sede di predisposizione dello schema di Rendiconto della Gestione ed ai fini della piena attuazione del principio di competenza finanziaria potenziato, avvia il procedimento per la revisione dei residui attivi e passivi di cui all' articolo 63, comma 8 del d. lgs. 118/2011 .
2. 
Il Settore di cui al comma 1 procede alla definizione di apposita nota circolare, cui sono allegati, per ciascuna struttura amministrativa regionale, l'elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'esercizio oggetto di rendicontazione, distinti per residui provenienti dalla gestione residuale e residui provenienti dalla competenza, nonché i prospetti da utilizzare ai fini della determinazione dei residui provenienti dalla competenza, che, in tutto o in parte, vengono cancellati per la reimputazione agli esercizi successivi e confluiscono nel fondo pluriennale vincolato.
3. 
Con determinazione del Direttore di ciascuna struttura amministrativa è effettuata la ricognizione degli esiti della revisione dei residui attivi e passivi.
4. 
Nella nota di cui al comma 2 è individuato il congruo termine entro il quale le Direzioni regionali devono trasmettere al Settore Ragioneria le determinazioni dirigenziali di cui al comma 3. La mancata trasmissione nei termini indicati nella nota circolare, o la trasmissione di dati parziali, può rappresentare elemento di valutazione negativa nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance.
5. 
Il Settore Ragioneria, dopo aver effettuato la registrazione di tutte le rettifiche indicate nelle determinazioni dirigenziali di cui al comma 3, predispone la deliberazione di Giunta regionale di approvazione degli esiti del riaccertamento, il cui schema va inviato prima dell'approvazione al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del preventivo parere da rilasciare entro i termini previsti dall'articolo dell' articolo 40 quater, comma 5 della l.r. 7/2001 .
6. 
Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, il Settore Ragioneria può predisporre una deliberazione di Giunta regionale che procede ad un riaccertamento parziale dei residui, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti sullo schema di deliberazione; in tal caso, la successiva deliberazione di Giunta regionale di approvazione degli esiti della ricognizione ordinaria dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.
Art. 42. 
(Bilancio consolidato)
1. 
La Giunta regionale predispone lo schema di bilancio consolidato, predisposto dal Settore competente in materia di bilancio, acquisiti i dati degli enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del d. lgs. 118/2011 e lo trasmette al Consiglio regionale.
2. 
Gli enti strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate, individuate con i criteri di cui agli articoli 11 ter, 11 quater e 11 quinquies del d. lgs. 118/2011 , nonché del principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato, trasmettono in via telematica le risultanze dei propri bilanci alla Giunta regionale secondo gli schemi di cui all'allegato 11 al d. lgs. 118/2011 .
3. 
Il bilancio consolidato è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i termini di cui all'articolo 68, comma 5 ed all' articolo 18, comma 1, lettera c) del d. lgs. 118/2011 .
Art. 43. 
(Bilancio sociale)
1. 
La Regione può adottare il Bilancio Sociale quale strumento di rendicontazione sociale per comunicare i risultati conseguiti in ogni anno nei settori di competenza.
2. 
Con il Bilancio Sociale si pongono in evidenza le relazioni e le connessioni esistenti tra le politiche dichiarate in fase di programmazione, le scelte effettuate durante la gestione, le risorse impiegate ed i risultati ottenuti.
3. 
Il Bilancio sociale, redatto in una delle forme previste dagli standard del Popular Financial Reporting, rientra nei dettati dei Principi del Governmental Accounting Standards Board (GASB), è predisposto dal Settore competente in materia di Bilancio mediante il coinvolgimento delle Direzioni regionali, ciascuna per le aree di propria competenza, nonchè dei portatori di interesse quali beneficiari finali dell'attività, dopo l'approvazione del Rendiconto della Gestione e del Bilancio Consolidato.
Art. 44. 
(Trasparenza e pubblicità dei dati contabili)
1. 
La Giunta regionale pubblica, nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale, secondo gli schemi tipo adottati e le modalità definite dalla normativa vigente, in formato tabellare di tipo aperto:
a) 
i dati relativi alle entrate e alla spesa, di competenza e di cassa, del bilancio preventivo finanziario secondo lo schema del Piano dei conti integrato, in linea con il contenuto del Piano finanziario, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione finanziario;
b) 
il documento tecnico di accompagnamento e le sue variazioni;
c) 
le variazioni del bilancio di previsione;
d) 
il bilancio finanziario gestionale;
e) 
il bilancio consuntivo;
f) 
le somme accertate e incassate, impegnate e pagate;
g) 
il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.
2. 
La Giunta regionale pubblica, nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale, secondo gli schemi tipo adottati e le modalità definite dalla normativa vigente:
a) 
l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;
b) 
l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti;
c) 
l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
3. 
I Settori competenti in materia di Bilancio e Ragioneria sono tenuti all'elaborazione ed alla trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
4. 
Gli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al presente articolo, riferiti al settore sanitario, rientrano nella competenza della Direzione regionale competente in materia di Sanità.
5. 
I Settori competenti in materia di Bilancio e Ragioneria provvedono ad inserire nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla relativa approvazione i seguenti documenti:
a) 
i bilanci di previsione, compresi gli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3, lettere da a) a h) del d. lgs. 118/2011 ;
b) 
i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall'articolo 11, comma 4, lettere da a) a p) del d. lgs. 118/2011 ;
c) 
le variazioni al proprio bilancio di previsione, secondo lo schema di cui agli allegati n. 8/1 e 8/2 al d. lgs. 118/2001 ;
d) 
i bilanci consolidati, compresi gli allegati previsti dall'articolo 11 bis, comma 2, lettere a) e b), del d. lgs. 118/2011 ;
e) 
il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all' articolo 18 bis del d. lgs. 118/2011 .
TITOLO VII 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 45. 
(Abrogazioni)
Art. 46. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 16 luglio 2021
Alberto Cirio