Regolamento regionale n. 8 del 16 luglio 2021  ( Vigente )
Contenuti e modalità di redazione del rapporto di fine concessione (Legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 ).
(B.U. 22 luglio 2021, 3° suppl. al n. 29)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18-3505 del 9 luglio 2021

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento disciplina, in sede di prima attuazione della legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), i contenuti e le modalità di redazione e trasmissione del rapporto di fine concessione di cui all'articolo 6 della medesima legge.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) 
amministrazione competente: la struttura regionale competente in materia;
b) 
concessionario uscente: il soggetto obbligato a fornire le informazioni richieste con le modalità e le tempistiche definite dal presente regolamento;
c) 
opere bagnate: quelle di cui all' articolo 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) quali, a titolo esemplificativo:
1) 
le opere civili e idrauliche necessarie al funzionamento dell'impianto (traverse, dighe, bacini, opere di contenimento e/o sostegno di pendici e scarpate dei bacini o di altre opere afferenti all'impianto, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, ponti canale, sifoni, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione);
2) 
tutti gli organi meccanici e elettromeccanici di conduzione, regolazione e manovra installati nelle diverse opere idrauliche asservite all'impianto idroelettrico (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione installati nelle diverse opere idrauliche, sgrigliatori);
d) 
beni materiali diversi dalle opere bagnate: quelli di cui all' articolo 25, comma 2 del r.d. 1775/1933 ; a titolo esemplificativo rientrano fra tali beni:
1) 
la centrale di produzione che è costituita da:
1.1) 
un edificio industriale, in muratura o in cemento armato ovvero una caverna artificiale, con o senza rivestimento di cemento armato, realizzati per l'installazione di tutte le componenti e le apparecchiature elettromeccaniche necessarie sia alla regolazione idraulica della portate d'acqua di alimentazione e di scarico sia alla produzione dell'energia elettrica;
1.2) 
i gruppi turbina alternatore installati all'interno dell'edificio o caverna di cui al punto 1.1;
1.3) 
tutte le apparecchiature elettriche, meccaniche ed elettromeccaniche, diverse dal punto 1.2, necessarie al funzionamento dell'impianto;
2) 
l'eventuale stazione elettrica oppure i trasformatori elettrici necessari ad immettere l'energia prodotta nella rete elettrica fino al punto di connessione;
3) 
gli ulteriori immobili esterni all'area di centrale (case alloggio, parcheggi auto, etc.).
Art. 3. 
(Termini di presentazione del rapporto di fine concessione)
1. 
Al fine dell'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso di una concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, l'amministrazione competente richiede al concessionario uscente la trasmissione del rapporto di fine concessione relativo ai beni, agli impianti, alle opere e ai rapporti giuridici afferenti all'esercizio della derivazione, assegnando a tale fine il termine di centottanta giorni dalla data della richiesta.
2. 
Per le concessioni per le quali sia intervenuta la decadenza, la revoca o la rinuncia, il rapporto di fine concessione è presentato dal concessionario uscente entro centottanta giorni dalla data del provvedimento con il quale l'autorità concedente dispone la cessazione della concessione o, nel caso di rinuncia, dalla data di comunicazione della stessa all'autorità concedente.
Art. 4. 
(Contenuto del rapporto di fine concessione)
1. 
Il concessionario uscente, entro il termine assegnato ai sensi dell'articolo 3, redige e trasmette all'amministrazione competente un rapporto di fine concessione che contiene gli elementi riportati nell'Allegato A al presente regolamento.
Art. 5. 
(Modalità di redazione e trasmissione del rapporto di fine concessione)
1. 
Il rapporto di fine concessione è redatto in formato digitale e i contenuti sono organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione, in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contraddittorio di cui all'articolo 7, come riportato nell'Allegato A.
2. 
Qualora la stessa concessione faccia riferimento a più impianti idroelettrici tra loro funzionalmente interconnessi, il concessionario uscente è tenuto a redigere un rapporto di fine concessione per ogni impianto idroelettrico associato alla concessione stessa.
3. 
Al fine di garantire la maggiore standardizzazione dei documenti contenuti nel rapporto di fine concessione, l'amministrazione competente definisce le modalità per la sua trasmissione e, ove possibile, la struttura delle denominazioni e il formato dei singoli file, privilegiando formati accessibili e standard.
Art. 6. 
(Difformità relative alla presentazione del rapporto di fine concessione)
1. 
Nel caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione entro i termini di cui all'articolo 3 e in caso di incompletezza o erroneità dei dati in esso contenuti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 3 a 6 della l.r. 26/2020 .
Art. 7. 
(Verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione e accesso agli impianti)
1. 
La Regione procede a effettuare la verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione, anche in contraddittorio con il concessionario uscente, con particolare riferimento al fine di inventariare le opere e i beni e di predisporre gli atti necessari all'acquisizione in proprietà delle opere di cui all' articolo 25, comma 1 del r.d. 1775/1933 .
2. 
Ai sensi dell' articolo 6, comma 7 della l.r. 26/2020 , i concessionari uscenti hanno l'obbligo di consentire al personale tecnico della Regione o al personale dalla stessa indicato nei modi e nei termini comunicati, l'accesso ai luoghi, agli impianti e agli edifici funzionali all'esercizio della derivazione da assegnare, nonché di rendere disponibili le informazioni necessarie, a proprio onere e spese.
Art. 8. 
(Messa a disposizione del rapporto di fine concessione)
1. 
Il rapporto di fine concessione di cui all'articolo 4 è reso pubblico e disponibile nell'ambito della procedura di assegnazione di cui all' articolo 7 della l.r. 26/2020 .
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 16 luglio 2021
Alberto Cirio