"Modifiche al regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7 (Attuazione dell'articolo 5, comma 1 lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria))".
(B.U. 08 luglio 2021, 4° suppl. al n. 27)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;
Vista la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 ;
Visto il regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R ;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-3480 del 2 luglio 2021
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 2 del r.r. 7/2019
)
1.
Al
comma 3 dell'articolo 2 del regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7 le parole: "
dagli A.T.C. e dai C.A., previamente autorizzati dalla provincia o dalla Città metropolitana competente per territorio.
" sono sostituite dalle seguenti: "
dal personale tecnico di cui all'
articolo 11, comma 3 della l.r. 5/2018 , provvisto della necessaria licenza e incaricato dagli A.T.C., dai C.A., dalla provincia o dalla Città metropolitana competente per territorio.
".2.
Al
comma 4 dell'articolo 2 del r.r. 7/2019 le parole: "
entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno.
" sono sostituite dalle seguenti: "
dopo la fine della stagione venatoria, alle specie interessate, entro le seguenti date: per la specie lepre entro il 31 gennaio; per i fasianidi entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno.
".Art. 2.
(Modifiche all'
articolo 3 del r.r. 7/2019
)
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 3 del r.r. 7/2019 è inserito il seguente: "
".
2 bis.
I comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 2. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento e adotta i relativi provvedimenti. Per i fasianidi, nel caso in cui le strutture di pre-ambientamento siano collocate sul territorio di Istituti faunistici in cui non è consentita l'attività venatoria ovvero non lo è relativamente alle singole specie che si immettono quale rafforzamento faunistico dell'Istituto (ZRC, ACS, ecc) è possibile attuare il pre-ambientamento e il rilascio all'interno dell'Istituto sino al 30 novembre di ogni anno.Art. 3.
(Modifiche all'
articolo 4 del r.r. 7/2019
)
1.
Il
comma 4 dell'articolo 4 del r.r. 7/2019 è abrogato.
2.
Il
comma 5 dell'articolo 4 del r.r. 7/2019 è sostituito dal seguente: "
".
5.
Fino alla stagione venatoria 2025/2026, le operazioni di preambientamento possono essere dimostrate anche attraverso idonea certificazione dell'azienda produttrice e devono essere verificate e documentate dai tecnici faunistici incaricati dal Comitato di gestione degli A.T.C. e C.A. e la documentazione deve essere fornita, nelle 48 ore successive, alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana.Art. 4.
(Modifiche all'
articolo 8 del r.r. 7/2019
)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 8 del r.r. 7/2019 dopo le parole: "
piccola fauna stanziale
" sono aggiunte le seguenti: "
, fatta salva la deroga al divieto, prevista dall'
articolo 8, comma 4 bis della l.r. 5/2018 .
".2.
Il
comma 3 dell'articolo 8 del r.r. 7/2019 è sostituito dal seguente: "
".
3.
E' sempre vietato a chiunque immettere sul territorio regionale:
a)
individui appartenenti a specie estranee alla fauna autoctona piemontese;b)
individui appartenenti alla specie fagiano e starna e pernice rossa a quote superiori ai 1000 metri sul livello del mare.3.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 8 del r.r. 7/2019 è inserito il seguente: "
".
3 bis.
E' sempre vietata l'importazione e l'immissione del cinghiale (Sus scrofa) e relativi ibridi.4.
Al
comma 5 dell'articolo 8 del r.r. 7/2019 le parole: "
, il cui numero sarà riportato
" sono sostituite dalle seguenti: "
e di due marche auricolari; le numerazioni devono essere riportate
".
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 5 luglio 2021
Alberto Cirio