Regolamento regionale n. 5 del 09 giugno 2021  ( Vigente )
"Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività di fattoria didattica in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale)".
(B.U. 10 giugno 2021, 5° suppl. al n. 23)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 1 luglio 2011, n. 9 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8-3350 del 9 giugno 2021

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Il presente regolamento detta disposizioni di attuazione della disciplina delle attività di fattoria didattica ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale).
Art. 2. 
(Rapporto di prevalenza e connessione tra attività agricola e attività di fattoria didattica)
1. 
Le attività di fattoria didattica di cui all' articolo 19 della l.r. 1/2019 sono attività connesse a quelle agricole.
2. 
Il valore della produzione standard ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2014 , è deducibile dal fascicolo aziendale presente nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).
3. 
Qualora, per cause di forza maggiore dovute a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla struttura regionale competente per materia, non sia possibile rispettare il valore di cui al comma 2, è presa come riferimento la media delle due annualità precedenti.
4. 
Qualora il valore della produzione standard deducibile dal fascicolo aziendale sia inferiore al fatturato, l'azienda agricola può indicare il fatturato con l'obbligo di dimostrare l'entità del medesimo.
Art. 3. 
(Criteri e modalità di verifica del rapporto di prevalenza e connessione)
1. 
L'attività di fattoria didattica esercitata ai sensi della l.r. 1/2019 , nonché dal presente regolamento, è rilevata dal fascicolo aziendale presente nel SIAP attraverso il codice unico dell'azienda agricola (CUAA) ed il codice ATECO secondario.
2. 
La tenuta e l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono necessari ai fini della verifica del rapporto di prevalenza e di connessione tra le attività di azienda agricola e di fattoria didattica.
Art. 4. 
(Elenco regionale delle fattorie didattiche)
1. 
L'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all' articolo 19, comma 5 della l.r. 1/2019 favorisce la conoscenza e la promozione sul territorio locale delle attività svolte dalle aziende agricole ivi iscritte.
2. 
All'elenco regionale di cui al comma 1 sono iscritte le aziende agricole in forma singola o associata che abbiano frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui al comma 1 del successivo art. 12.
3. 
I soggetti interessati all'iscrizione all'elenco regionale di cui al comma 1 inviano in modalità telematica alla struttura regionale competente copia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata allo sportello unico attività produttive (SUAP) ai sensi dell' articolo 22 della l.r. 1/2019 .
4. 
La struttura regionale di cui al comma 3 provvede, con cadenza annuale, a partire dall'anno di entrata in vigore del presente regolamento alla revisione periodica dell'elenco regionale delle fattorie didattiche al fine di aggiornare l'elenco con le nuove iscrizioni o cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
5. 
L'elenco regionale delle fattorie didattiche è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 5. 
(Immobili per l'attività di fattoria didattica)
1. 
Gli immobili utilizzati per l'attività di fattoria didattica sono conformi alle normative vigenti in materia urbanistico-edilizia, igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi, ove necessario.
2. 
Eventuali interventi di adeguamento devono essere eseguiti nel rispetto del comma precedente, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. Compatibilmente con la normativa edilizia e igienico-sanitaria, nonché con l'idoneità strutturale degli edifici, deve essere fatto ricorso a materiali e a tipologie edilizie coerenti con le tradizioni costruttive locali.
3. 
Le verifiche sulla rispondenza e il mantenimento dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 spettano al Comune competente per territorio nell'ambito del procedimento tecnico e amministrativo volto all'avvio dell'attività, nonché nei casi di successive variazioni relative agli immobili.
4. 
I fabbricati e le porzioni di fabbricati rurali, già esistenti sul fondo da almeno tre anni dalla data di presentazione della SCIA di avvio dell'attività, mantengono la destinazione ad uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.
5. 
Ai sensi dell' articolo 98, comma 2 lettera b) della l.r. 1/2019 è fatto divieto di realizzare nuove costruzioni per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica.
Art. 6. 
(Marchio grafico di riconoscimento delle fattorie didattiche)
1. 
Le fattorie didattiche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 si avvalgono di un marchio grafico di riconoscimento, predisposto sulla base di un modello grafico predefinito dalla struttura regionale competente.
2. 
Il marchio grafico è collocato all'esterno dell'azienda agricola, è utilizzato nella pubblicistica e reca la dicitura "fattoria didattica".
3. 
L'utilizzo del marchio grafico è subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 4.
4. 
L'uso della denominazione "fattoria didattica" e dei suoi termini attributivi derivati è riservato esclusivamente ai soggetti di cui all' articolo 19, comma 1 della l.r. 1/2019 che esercitano le attività di fattoria didattica e che sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4.
5. 
L'utilizzo della denominazione "fattoria didattica" in tutte le forme di comunicazione non è affiancabile ad altra denominazione, qualificazione, termine, riferibili ad attività non agricole.
6. 
E' comunque consentito al titolare dell'attività di fattoria didattica fare riferimento, anche congiuntamente, alle denominazioni ed ai marchi relativi ad una o più delle attività di multifunzionalità di cui al Titolo III della l.r. 1/2019 ed in particolare alle denominazioni seguenti:
a) 
agriturismo;
b) 
ospitalità rurale familiare;
c) 
presidio agricolo di prossimità;
d) 
fattorie sociali.
7. 
Il marchio grafico e le modalità di utilizzo del medesimo sono definiti con atto amministrativo dalla struttura regionale competente.
Art. 7. 
(Scopi, requisiti e caratteristiche delle fattorie didattiche)
1. 
Le fattorie didattiche sono aziende agricole opportunamente attrezzate e preparate per accogliere scolaresche, gruppi, famiglie e tutti coloro che intendono approfondire la propria conoscenza del mondo rurale.
2. 
Le fattorie didattiche offrono l'opportunità di conoscere l'attività agricola e il ciclo degli alimenti, la vita animale e vegetale, i mestieri e il ruolo sociale degli agricoltori, per educare al consumo consapevole e al rispetto dell'ambiente.
3. 
La proposta educativa delle fattorie didattiche si fonda sul principio che l'agricoltura è un'attività economica, tecnologica e culturale, di allevamento e di produzione di beni e servizi in equilibrio con i cicli della natura e dell'ambiente.
4. 
Gli imprenditori agricoli e le loro famiglie, nell'ambito delle attività di fattoria didattica, rivestono il ruolo di esperti e hanno il compito di trasferire ai fruitori del servizio le conoscenze e le esperienze del mondo contadino e delle attività correlate, la coltivazione della terra, l'allevamento degli animali, la biodiversità agricola, l'origine degli alimenti, i sapori, la stagionalità, le ricchezze ambientali e culturali del territorio.
5. 
I servizi didattici delle fattorie didattiche stimolano l'apprendimento attraverso l'osservazione delle attività agricole svolte dall'azienda e prevedono che i fruitori del servizio possano acquisire le basi per svolgere a loro volta tali attività, attraverso la modalità della conoscenza, ma anche della sperimentazione, della partecipazione alle attività aziendali e dell'esplorazione.
Art. 8. 
(Programmazione dell'offerta didattica)
1. 
Gli imprenditori agricoli che svolgono l'attività di fattoria didattica si dotano e rendono disponibile ai fruitori, un programma di offerta didattica che elenca i percorsi, le attività, l'eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e bevande corredato con la spiegazione, le finalità, la durata ed i costi praticati.
2. 
Il programma di cui al comma 1 è finalizzato:
a) 
alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra l'agricoltura, il cibo e il patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale;
b) 
all'educazione verso un consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra la produzione, i consumi alimentari e l'ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile e socialmente responsabile;
c) 
alla conoscenza della biodiversità agricola, dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda.
3. 
Il programma di cui al comma 1 è redatto e sottoscritto dal legale rappresentante e deve essere allegato alla documentazione presentata con la SCIA ad inizio attività.
4. 
Qualora il titolare dell'azienda agricola non abbia frequentato i percorsi di formazione e di aggiornamento professionale per la conduzione delle fattorie didattiche, previsti all' articolo 19, comma 3 della l.r. 1/2019 , per svolgere le attività didattiche può avvalersi di altra persona adeguatamente formata nominandola responsabile didattico, da segnalare all'interno della modulistica SCIA di inizio attività.
5. 
Il responsabile didattico può essere componente del nucleo familiare, socio, coadiuvante del titolare, oppure un dipendente con un contratto di lavoro, anche a tempo determinato, parziale, di collaborazione, previsto dalla vigente normativa e sottoscrive il programma di offerta didattica insieme al titolare.
6. 
Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare della fattoria didattica invia alla struttura regionale competente:
a) 
una sintetica relazione sulle attività svolte nell'anno precedente sulla base di uno schema predisposto dalla struttura regionale competente;
b) 
l'aggiornamento del programma di offerta didattica sottoscritto dal titolare e, se del caso anche dal responsabile didattico;
c) 
l'aggiornamento della situazione relativa agli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale per la conduzione delle fattorie didattiche, previsti all' articolo 19, comma 3 della l.r. 1/2019 .
7. 
La relazione di cui al comma 6, lettera a) è rilevante ai fini di quanto previsto all' articolo 23, comma 6 della l.r. 1/2019 relativamente al periodo massimo di sospensione temporanea delle attività di fattoria didattica.
8. 
In caso di mancato invio della relazione di cui al comma 6, lettera a) ai sensi di quanto previsto all' articolo 23, comma 6 della l.r. 1/2019 il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per l'invio della medesima, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio delle attività fino ad un massimo di sessanta giorni.
Art. 9. 
(Requisiti di sicurezza ed igienico sanitari)
1. 
Le fattorie didattiche, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, garantiscono le seguenti condizioni:
a) 
si dotano di apposita valigetta professionale di primo soccorso;
b) 
stipulano idonea assicurazione di responsabilità civile per la copertura di tutti i rischi connessi alle visite e alle attività educative, compresi quelli derivanti dall'eventuale somministrazione di alimenti e bevande;
c) 
rispettano la disciplina relativa al benessere animale;
d) 
si dotano di servizi igienici nel rispetto della normativa vigente in base alla tipologia dell'azienda e dell'offerta didattica proposta;
e) 
rispettano le disposizioni vigenti in materia di accessibilità dei locali;
f) 
mantengono il centro aziendale e le sue prossimità adeguatamente puliti e sgombri da materiale pericoloso per le attività didattiche; eventuali attrezzature in disuso impiegate ai fini didattici (vecchi aratri) potranno essere previste purché in buono stato di conservazione e adeguatamente protette;
g) 
qualora la fattoria didattica fornisca dei pasti deve essere trasmessa la notifica sanitaria per attività di somministrazione, come previsto dall' art. 6 del Reg. (CE) n 852/04 ; se l'azienda non somministra pasti ma distribuisce ai visitatori prodotti primari e/o alimenti trasformati, deve applicare le buone pratiche e/o quanto previsto nel proprio piano di autocontrollo;
h) 
accertano, attraverso gli insegnanti, i genitori e gli accompagnatori, particolari esigenze di natura alimentare, fisica o culturale da parte dei bambini e dei visitatori quali ad esempio presenza di soggetti con allergie e/o intolleranze alimentari, disabilità, fobie o con particolari esigenze etico-culturali, al fine di adeguare opportunamente il percorso didattico e la eventuale preparazione dei pasti;
i) 
apportano, nella eventuale preparazione e somministrazione di pasti e bevande, le quote di prodotti propri e non propri, previste per l'attività agrituristica cosi come indicate all' articolo 26 della l.r. 1/2019 favorendo la produzione aziendale tipica del territorio piemontese nel rispetto della stagionalità e delle esigenze legate alla fascia di età dei fruitori.
Art. 10. 
(Accoglienza e didattica)
1. 
Le fattorie didattiche nelle aree aziendali aperte devono:
a) 
progettare e realizzare idonei percorsi didattici;
b) 
predisporre e delimitare spazi adeguati per la fruizione di colazioni, di merende e per le attività ricreative;
c) 
usare il marchio grafico di cui all'articolo 6 in modo appropriato;
d) 
disporre di un'adeguata area parcheggio per i mezzi di trasporto dei visitatori e delle scolaresche in relazione alle dimensioni e caratteristiche della propria offerta didattica.
2. 
Le fattorie didattiche sono tenute, ai fini della propria offerta educativa, al rispetto dei seguenti adempimenti:
a) 
presenza di un operatore per ogni gruppo dei fruitori di cui all'articolo 7, comma 1, durante tutte le fasi del servizio e del percorso didattico;
b) 
predisposizione di percorsi di visita specifici sulla base delle caratteristiche anagrafiche dei partecipanti in attinenza con gli indirizzi produttivo-aziendale, le tradizioni del mondo rurale e l'esperienza degli operatori;
c) 
definizione degli obiettivi educativi e didattici previo confronto con gli insegnanti e gli operatori per meglio rispondere alle diverse età ed esperienze dei partecipanti, privilegiando un approccio empatico, interattivo e partecipativo.
Art. 11. 
(Obblighi di comunicazione e di informazione)
1. 
Le fattorie didattiche si impegnano a fornire ai fruitori del servizio le comunicazioni e le informazioni relative ai contenuti dei programmi didattici, dei tempi e dei costi secondo le regole previste per gli esercizi pubblici.
Art. 12. 
(Formazione)
1. 
L'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche è subordinato alla frequenza da parte dell'imprenditore agricolo, ovvero di un soggetto di cui al comma 4 o comma 5 del precedente articolo 8 del corso formativo di "Operatore di fattoria didattica" di cui allo standard presente nel Repertorio regionale delle qualificazioni. La Direzione regionale Istruzione formazione e lavoro, Settore Standard Formativi e Orientamento professionale cura i contenuti e la durata dei corsi formativi.
2. 
I corsi sono riconosciuti ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), pertanto la agenzie accreditate per la formazione professionale presentano alla struttura competente la domanda osservando le indicazioni fornite dalla Direttiva Corsi Riconosciuti e dalle "Linee guida tecniche sulla presentazione e gestione delle attività".
3. 
Per il mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale è necessario essere in regola con il successivo e periodico aggiornamento formativo sulla base di percorsi formativi approvati con atto amministrativo della struttura regionale competente.
4. 
L'aggiornamento non è autorizzato o riconosciuto ai sensi della l.r. 63/1995 , non è erogato obbligatoriamente da agenzie formative accreditate tuttavia, la documentazione rilasciata, è conservata agli atti ed esibita agli organi competenti per il mantenimento dei requisiti.
5. 
La mancanza dei requisiti formativi di cui ai commi 1 e 3 determina la mancata iscrizione o la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 4.
Art. 13. 
(Interventi di sostegno, promozione e sviluppo delle fattorie didattiche)
1. 
La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa europea, statale e regionale sullo sviluppo rurale, realizza politiche di intervento e azioni di sostegno dello sviluppo e di promozione delle fattorie didattiche.
2. 
Nell'ambito del programma regionale degli interventi di cui all' articolo 6 della l.r. 1/2019 e del programma di sviluppo rurale (PSR), la Regione può promuovere misure d'intervento specifiche, oppure criteri di priorità a favore delle fattorie didattiche.
3. 
La Regione promuove l'attività delle fattorie didattiche sul proprio territorio attraverso propri portali istituzionali, aggiornati in collaborazione con le singole fattorie didattiche interessate e le loro associazioni e organizzazioni.
Art. 14. 
(Attività di controllo e sanzioni)
1. 
La vigilanza ed il controllo sulle fattorie didattiche viene svolto dagli enti e con le modalità previste all' articolo 98 della l.r. 1/2019 .
2. 
Le prescrizioni, gli obblighi e più in generale le disposizioni previste dal presente regolamento sono soggette alle attività di vigilanza e controllo da parte degli enti preposti ai sensi dell' articolo 98, comma 3 della l.r. 1/2019 .
3. 
Per l'inadempimento degli obblighi e dei divieti relativi alle attività di fattoria didattica si applicano le sanzioni previste all' articolo 99 della l.r. 1/2019 .
Art. 15 
(Disposizioni transitorie e finali)
1. 
Le fattorie didattiche già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e quelle di nuova iscrizione sono cancellate dall'elenco di cui all'articolo 4 con provvedimento della struttura regionale competente nei seguenti casi:
a) 
previa esplicita richiesta da parte del soggetto titolare dell'attività;
b) 
perdita dei requisiti necessari all'iscrizione di cui all' articolo 19 della l.r. 1/2019 ;
c) 
non ottemperanza, alla comunicazione delle variazioni sopravvenute tramite SCIA come sancito all' articolo 22, comma 3 della l.r. 1/2019 ;
d) 
mancata trasmissione alla struttura regionale competente, entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, di quanto previsto all'articolo 8, comma 5.
2. 
Le fattorie didattiche già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono mantenere il marchio grafico in uso, mentre l'adozione del marchio grafico di cui all'articolo 6 è necessaria nel caso in cui le aziende trasmettano una SCIA di variazione.
3. 
La struttura regionale competente, predispone la modulistica relativa agli adempimenti amministrativi previsti dalla l.r. 1/2019 e dal presente regolamento privilegiando modalità digitali e telematiche. Essa può adottare, inoltre, circolari e linee guida, nonché ulteriori disposizioni volte a disciplinare aspetti ritenuti di particolare considerazione ed interesse per l'imprenditoria agricola.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 9 giugno 2021
Alberto Cirio