Modifiche agli allegati A e B della legge regionale 1 luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie).
(B.U. 25 febbraio 2021, 4° suppl. al n. 8)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;
Vista la legge regionale 1 luglio 2011, n. 9 ;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22-2897 del 19 febbraio 2021
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1.
(Modifiche all'allegato A della
legge regionale 1° luglio 2011, n. 9
)
1.
Nell'ambito di materia conferito alle Autonomie locali e funzionali di cui all'allegato A della
legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 , denominato AGRICOLTURA, le parole: "
Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte.
l.r. 20/1998 (art. 29) Ente sanzionatore: Asl
" sono sostituite dalle seguenti: "
Obblighi, vigilanza e sanzioni in materia di apicoltura.
Capo VI della l.r. 1/2019 (art. 96 commi 4, 4 bis, 5, 6, 7 e 8) Ente sanzionatore Asl
".Art. 2.
(Modifiche all'allegato B della
legge regionale 1° luglio 2011, n. 9
)
1.
Negli ambiti di materia di competenza regionale di cui all'allegato B della
legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 , sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "
AGRICOLTURA Obblighi, vigilanza e sanzioni in materia di apicoltura.
Capo VI della l.r. 1/2019 (art. 96 commi 2, 3, 9, 10 e 11) Ente sanzionatore Regione Piemonte
".
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 23 febbraio 2021
Alberto Cirio