Regolamento regionale n. 8 del 29 dicembre 2020  ( Vigente )
Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 . Abrogazione delregolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2.
(B.U. 31 dicembre 2020, 2° suppl. al n. 53)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 ;

Visto il regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4-2684 del 29 dicembre 2020

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi e delle finalità della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e del decreto ministeriale 29 aprile 2020, n. 4470 (Criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali), l'Albo delle imprese forestali del Piemonte, istituito ai sensi dell' articolo 31 della l.r. 4/2009 .
2. 
In particolare, il presente regolamento:
a) 
individua i soggetti che hanno titolo per l'iscrizione all'Albo;
b) 
stabilisce gli effetti dell'iscrizione all'Albo;
c) 
stabilisce le modalità per la gestione dell'Albo;
d) 
definisce i tempi e le modalità per l'iscrizione, la conferma nonché i casi di sospensione e cancellazione;
e) 
definisce le modalità con cui è promossa la qualificazione delle imprese iscritte all'Albo.
Art. 2. 
(Categorie d'impresa)
1. 
Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le imprese forestali sono distinte secondo le seguenti categorie:
a) 
categoria I: imprese e ditte, anche individuali, di utilizzazione forestale, comunque denominate, che svolgono in via principale, anche nell'interesse di terzi, attività in ambito forestale;
b) 
categoria II: imprese agricole come definite all' articolo 2135 del codice civile ;
c) 
categoria III: imprese e ditte di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione;
d) 
categoria IV: imprese e ditte di prima trasformazione del legno;
e) 
categoria V: imprese o ditte, anche individuali, che realizzano attività di vivaistica forestale previste all' articolo 5 della l.r. 4/2009 o che non rientrano nelle categorie precedenti ma che svolgono comunque attività in ambito forestale.
Art. 3. 
(Effetti dell'iscrizione all'Albo)
1. 
L'iscrizione all'Albo è volontaria e gratuita.
2. 
L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per:
a) 
eseguire interventi selvicolturali su aree di proprietà o possesso pubblico;
b) 
eseguire interventi selvicolturali che beneficiano di finanziamenti o contributi pubblici su aree di proprietà privata, fatta eccezione per gli interventi eseguiti in economia quando tale modalità è prevista dalla fonte di finanziamento.
3. 
L'iscrizione all'Albo non è prevista per le pubbliche amministrazioni qualora eseguano interventi in amministrazione diretta e per i cittadini beneficiari di uso civico.
4. 
L'iscrizione all'Albo è condizione preferenziale per:
a) 
ottenere in gestione aree forestali di proprietà o possesso pubblico, ai sensi dell' articolo 10, comma 4 del d.lgs. 34/2018 ; qualora concorrano più imprese iscritte, la priorità dovrà essere attribuita alle imprese con centro aziendale entro un raggio di 70 chilometri dalla superficie forestale oggetto di concessione;
b) 
l'aggiudicazione nei casi di vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica in esito a procedure di evidenza pubblica.
5. 
L'iscrizione all'Albo può costituire elemento di valutazione nel caso di aggiudicazione di lavori e servizi in ambito forestale con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
6. 
L'Albo è utilizzato dalle amministrazioni locali per finalità connesse allo sviluppo e alla corretta gestione del patrimonio boschivo.
Art. 4. 
(Articolazioni dell'Albo)
1. 
L'Albo è articolato in due sezioni:
a) 
sezione A: imprese forestali con sede legale in Piemonte;
b) 
sezione B: imprese forestali che non hanno sede legale in Piemonte.
Art. 5. 
(Gestione dell'Albo)
1. 
L'Albo è gestito dalla struttura regionale competente in materia di foreste che provvede a:
a) 
curare gli adempimenti necessari al suo funzionamento;
b) 
definire i contenuti della scheda di descrizione aziendale utile a valorizzare l'impresa e a caratterizzarla dal punto di vista strutturale ed economico, e comprensiva delle informazioni richieste dall'articolo 2, comma 2 del d.m. 4470/2020;
c) 
promuoverne la conoscenza e l'utilizzo, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse.
2. 
Per la gestione dell'Albo la struttura regionale competente in materia di foreste si avvale di uno specifico applicativo gestionale on line che ne permette la sua diffusione in tempo reale.
Art. 6. 
(Requisiti per l'iscrizione)
1. 
Possono iscriversi all'Albo le imprese che, in forma singola e associata, soddisfano i seguenti criteri:
a) 
eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite all' articolo 7, comma 1 del d.lgs. 34/2018 ;
b) 
sono iscritte nel registro di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) per l'esercizio di attività di gestione forestale in quanto eseguono lavori o forniscono servizi, in via prevalente o secondaria, riconducibili o equivalenti alla categoria ATECO 'Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)';
c) 
non sono in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) 
non hanno riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;
e) 
non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede nella realizzazione di opere o servizi nell'anno precedente alla richiesta;
f) 
non hanno riportato, nell'anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dalla normativa forestale vigente per importi superiori a 10.000,00 euro;
g) 
sono in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC);
h) 
il titolare o, in subordine, almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, sia in possesso delle competenze professionali riferite all'unità formativa denominata 'Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento - (UF3)'.
2. 
Il possesso dei requisiti è dimostrato con idonee dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
Art. 7. 
(Procedimento per l'iscrizione)
1. 
La domanda di iscrizione all'Albo, unitamente alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e alla scheda di descrizione aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è presentata alla struttura regionale competente, utilizzando lo specifico applicativo gestionale on line:
a) 
direttamente dall'impresa;
b) 
tramite professionisti, espressamente incaricati, che offrono servizi di consulenza alle imprese;
c) 
tramite gli sportelli forestali di cui all' articolo 15 della l.r. 4/2009 .
2. 
La struttura regionale competente:
a) 
effettua il controllo sul cento per cento delle istanze d'iscrizione;
b) 
provvede, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, all'iscrizione all'Albo, utilizzando lo specifico applicativo gestionale on line, entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda; la mancata comunicazione equivale ad accoglimento della domanda;
c) 
provvede, in caso di esito negativo dell'istruttoria, agli adempimenti di cui all' articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, nel caso in cui la domanda non possa essere accolta, comunica all'impresa interessata il diniego di iscrizione.
Art. 8. 
(Conferma di iscrizione)
1. 
La conferma è effettuata con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione, dichiarando la permanenza dei requisiti per l'iscrizione di cui all'articolo 6 ed aggiornando la scheda di descrizione aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
2. 
La struttura regionale competente effettua il controllo sul dieci percento delle conferme di iscrizione.
Art. 9. 
(Sospensione e reintegrazione)
1. 
La struttura regionale competente dispone la sospensione dall'Albo nei seguenti casi:
a) 
istanza dell'impresa;
b) 
quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 6, previa comunicazione di avvio del procedimento;
c) 
qualora la conferma di iscrizione non sia stata presentata secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1.
2. 
La sospensione per i casi di cui al comma 1, lettere a) e c) è immediata ai sensi dell' articolo 20, comma 1 della l. 241/1990 , mentre quella di cui al comma 1, lettera b) è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.
3. 
L'impresa sospesa ha trenta giorni per definire la propria posizione.
4. 
A seguito dell'adempimento da parte dell'impresa di quanto richiesto ai sensi del comma 3, la struttura regionale competente provvede a reintegrare l'impresa nell'Albo; in caso contrario, ne dispone la cancellazione secondo quanto stabilito all'articolo 10.
5. 
La sospensione dall'Albo comporta la perdita degli effetti previsti all'articolo 3.
Art. 10. 
(Cancellazione)
1. 
La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:
a) 
istanza dell'impresa;
b) 
perdita o falsa dichiarazione di uno o più requisiti di cui all'articolo 6;
c) 
cessazione dell'attività;
d) 
mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi dell'articolo 9.
2. 
La cancellazione dall'Albo è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, ad eccezione del caso di cui alla lettera a) a cui si applica l' articolo 20, comma 1 della l. 241/1990 .
3. 
La cancellazione ha decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.
4. 
Il titolare o il legale rappresentante o il presidente dell'impresa cancellata può chiedere una nuova iscrizione per un'impresa da lui rappresentata qualora siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 6 e sia decorso almeno un anno dalla cancellazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme penali.
Art. 11. 
(Qualificazione professionale)
1. 
La Regione promuove e finanzia la formazione professionale in campo forestale ai sensi dell' articolo 30 della l.r. 4/2009 .
2. 
Le imprese di cui alla sezione A hanno accesso prioritario alla partecipazione ai corsi di formazione di cui al comma 1.
Art. 12. 
(Imprese con analoghe qualifiche attestate da altre regioni, province autonome o altri Stati membri dell'Unione europea)
1. 
Ogni riferimento normativo relativo alle imprese iscritte all'Albo e riguardante l'esercizio dell'attività lavorativa è esteso:
a) 
alle imprese iscritte negli Albi di altre regioni e province autonome in possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 6;
b) 
alle imprese con analoghi requisiti attestati da altri Stati membri dell'Unione europea ed in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale acquisite tramite percorsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente competenti.
Art. 13. 
(Esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all' articolo 4, comma 1 del d.lgs. 178/2014 )
1. 
Entro il 1° marzo di ogni anno, in coerenza con quanto disposto dall' articolo 10, comma 12 del d. lgs. 34/2018 , la Regione comunica all'autorità competente per i regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR gli aggiornamenti delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 2 del d.m. 4470/2020, per le sole imprese iscritte, al fine di garantire l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all' articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 (Attuazione del regolamento CE n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento UE n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati).
Art. 14. 
(Norme finali e transitorie)
1. 
Le imprese che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono scritte all'Albo di cui al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2 (Disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte) sono automaticamente iscritte all'Albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all' articolo 10, comma 8, lettera a) del d. lgs. 34/2018 .
2. 
Le imprese di cui al comma 1, non in possesso delle competenze professionali riferite all'unità formativa denominata ''Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento'' (UF3), devono regolarizzare tale requisito entro il 30 giugno 2022.
Art. 15. 
(Abrogazioni)
1. 
Il regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2 (Disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte) è abrogato.
Art. 16. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 1° luglio 2021.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 29 dicembre 2020.
Alberto Cirio