Regolamento regionale n. 7 del 18 dicembre 2020  ( Vigente )
Regolamento attuativo dell'articolo 19 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna). Modalità di costituzione, gestione e funzionamento delle commissioni locali valanghe. [1]
(B.U. 24 dicembre 2020, 4° suppl. al n. 52)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-2579 del 18 dicembre 2020

EMANA

il seguente regolamento

TITOLO I 
GENERALITA'
Art. 1. 
(Finalità e ambito di applicazione)
1. 
Ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna), le unioni montane costituiscono commissioni locali valanghe (CLV) per l'esercizio di attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici per la gestione di situazioni di rischio valanghivo su territorio antropizzato ai fini della tutela della pubblica incolumità.
2. 
L'attività delle CLV, in qualità di organi tecnici consultivi dei sindaci per la gestione di situazioni di rischio da valanghe in territorio antropizzato, si integra con le procedure di gestione dell'emergenza individuate dai piani comunali e intercomunali di protezione civile, con il supporto delle componenti tecniche ed operative della Regione Piemonte e di Arpa Piemonte, secondo quanto definito nell'Allegato 1.
3. 
Le procedure e le modalità di allertamento per il rischio valanghivo, nonché di gestione dell'emergenza, adottate dal sistema di protezione civile ai diversi livelli di coordinamento secondo le funzioni definite dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), sono individuate dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 , dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2019 recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghivo" e dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile).
4. 
Ai fini dell'allertamento per scopi di protezione civile, in coerenza con quanto previsto dal disciplinare regionale approvato con DGR 30 luglio 2018, n. 59-7320 (Il sistema d'allertamento e la risposta del sistema regionale di protezione civile), il rischio valanghe corrisponde agli effetti indotti sul territorio da fenomeni d'instabilità del manto nevoso che si verificano in particolari condizioni nivometeorologiche e che possono giungere ad interessare il territorio antropizzato.
5. 
Per la definizione di territorio antropizzato si fa riferimento a quanto contenuto nell'Allegato 1, punto 2, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2019 , recante: "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghivo".
TITOLO II 
MODALITA' COSTITUTIVE E DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI LOCALI VALANGHE
Art. 2. 
(Funzioni e competenze delle commissioni locali valanghe)
1. 
Le CLV operano secondo un proprio regolamento interno, in relazione a diverse fasi operative, individuate sulla base dei livelli di allertamento riportati nel bollettino di allerta regionale per rischio valanghe e sulla base della valutazione locale delle condizioni nivo-meteorologiche e dell'attività valanghiva verificatasi.
2. 
Conformemente a quanto indicato nel disciplinare approvato con DGR 30 luglio 2018, n. 59-7320 (Il sistema d'allertamento e la risposta del sistema regionale di protezione civile) al codice colore dell'allerta si associa l'attivazione delle fasi operative di attenzione, preallarme e allarme.
3. 
Le fasi operative sono disposte, dichiarate ed attivate dall'autorità di protezione civile competente per territorio e, seppur collegate ai livelli di allerta, non ne discendono automaticamente e consequenzialmente. Esse, infatti, sono strettamente collegate ai dati di monitoraggio e sorveglianza in tempo reale osservati sul territorio ed alla situazione contingente in essere.
4. 
Ad ogni livello di allerta si associa una fase operativa minima, secondo il seguente criterio:
a) 
livello di allerta gialla o arancione: fase operativa minima di attenzione;
b) 
livello di allerta rossa: fase operativa minima di preallarme.
5. 
In base alle condizioni nivometeorologiche, può essere confermata a livello locale la fase operativa minima determinata dal livello di allerta dichiarato dal Centro Funzionale Regionale (CFR) con il bollettino di allerta regionale, oppure può essere necessario aumentare l'operatività del sistema di protezione civile locale attivando una fase operativa diversa, secondo i seguenti criteri:
a) 
la fase operativa di attenzione si riferisce ad una situazione nivometeorologica locale che può essere solitamente gestita con impegno ordinario e che richiede di verificare la prontezza operativa delle CLV al fine di affrontare efficacemente l'evento atteso;
b) 
la fase operativa di preallarme si riferisce ad una situazione nivometeorologica locale che richiede una sorveglianza puntuale e costante del territorio e l'attivazione del Centro Operativo Comunale (COC);
c) 
la fase operativa di allarme si riferisce ad una situazione nivometeorologica locale che richiede l'adozione di misure di salvaguardia della popolazione o attività di soccorso e assistenza alla popolazione.
6. 
Le attività che, in corso d'evento, devono essere condotte dalle CLV in ciascuna fase operativa sono le seguenti:
a) 
in fase operativa di attenzione:
1) 
presa d'atto del Bollettino di Allerta Regionale e analisi del bollettino valanghe, del bollettino di vigilanza meteorologica e del bollettino meteorologico, emessi dal CFR;
2) 
reperibilità continuativa dei componenti della CLV;
3) 
controllo della situazione nivometeorologica locale rilevata (con particolare riferimento a quantitativi di neve fresca, accumuli da vento nelle zone di distacco, temperatura dell'aria, attività valanghiva);
4) 
valutazione della stabilità del manto nevoso in siti rappresentativi del quadro nivologico locale (effettuazione e interpretazione di profili stratigrafici e di test di stabilità nei siti individuati di concerto con il CFR);
5) 
valutazione del pericolo valanghe locale e del suo quadro evolutivo, in relazione a scenari di rischio attesi;
6) 
informazione alle autorità locali, ai settori regionali competenti ed al CFR;
b) 
in fase operativa di preallarme, la CLV espleta le attività di cui alla lettera a) e quelle integrative seguenti:
1) 
operatività continuativa della CLV, anche con modalità di turnazione;
2) 
intensificazione delle attività di controllo della situazione nivometeorologica locale;
3) 
controllo di specifiche situazioni di rischio per la sicurezza delle persone in relazione a scenari d'evento definiti da piani, studi o altri strumenti eventualmente adottati dalla CLV;
4) 
supporto tecnico a procedure di distacco programmato delle valanghe, secondo quanto previsto da piani d'intervento per il distacco artificiale delle valanghe (PIDAV);
5) 
rendicontazione giornaliera al CFR di una sintesi delle informazioni nivometeorologiche e valanghive locali, con modalità definite dal CFR stesso;
c) 
in fase operativa di allarme, la CLV espleta le attività di cui alle lettere a) e b) e quelle integrative seguenti:
1) 
intensificazione delle attività di valutazione del rischio valanghe locale per la proposta di attuazione di provvedimenti cautelativi urgenti per la salvaguardia della popolazione da adottare da parte delle autorità di protezione civile;
2) 
assistenza tecnica ad operazioni di soccorso mediante attività di valutazione del rischio valanghivo locale;
3) 
valutazione delle condizioni di cessato pericolo per la revoca dei provvedimenti finalizzati alla sicurezza di persone e beni esposti;
4) 
rendicontazione giornaliera al CFR di una sintesi delle informazioni nivometeorologiche e valanghive locali, con modalità definite dal CFR stesso;
5) 
predisposizione di una relazione conclusiva di fine evento sull'attività valanghiva rilevata, da trasmettere alle autorità locali, ai settori regionali competenti ed al CFR.
7. 
II presidente della CLV, avvalendosi dei componenti della CLV o, se necessario, del personale dell'ente presso cui è insediata la CLV, cura la gestione dei flussi informativi durante tutte le fasi operative individuate.
8. 
Il supporto tecnico da parte della CLV ad enti gestori della viabilità per la valutazione di potenziali situazioni di criticità valanghiva avviene a seguito della stipula di un'apposita convenzione tra il soggetto gestore e l'unione montana interessata, che definisca le modalità operative della collaborazione e gli eventuali oneri a carico del gestore.
Art. 3. 
(Modalità di costituzione e composizione delle commissioni locali valanghe)
1. 
Le CLV sono costituite con delibera di Consiglio dalle unioni montane il cui territorio rientra nelle zone d'allerta per rischio valanghe identificate nel disciplinare "Il sistema d'allertamento e la risposta del sistema regionale di protezione civile", approvato con DGR 30 luglio 2018, n. 59-7320, previa verifica della disponibilità di tecnici aventi i requisiti di cui al comma 6. Le modalità procedurali inerenti alla gestione della CLV sono stabilite dall'unione montana interessata. Copia della deliberazione di costituzione della commissione o di variazione dei nominativi dei suoi membri è inviata al Settore Geologico regionale, al Settore Protezione Civile regionale e ad ARPA Piemonte per le rispettive competenze, di cui all'Allegato I.
2. 
La durata in carica delle singole CLV è di tre anni dalla nomina, rinnovabile alla scadenza.
3. 
Le CLV possono essere costituite in forma associata attraverso una convenzione tra più unioni montane, con l'individuazione di un'unione montana nel ruolo di capofila.
4. 
La CLV, come primo atto, nomina il vicepresidente e il segretario verbalizzante. Le nomine avvengono con votazione espressa a maggioranza assoluta dei componenti.
5. 
La CLV è composta da:
a) 
il presidente dell'unione montana, o dell'unione montana capofila per le CLV gestite in forma associata, con funzioni di presidente, o suo delegato rappresentante dell'amministrazione dell'unione montana;
b) 
un numero di esperti (da un minimo di 4 ad un massimo di 12, in relazione all'estensione del territorio di competenza delle singole unioni montane), individuati attraverso un avviso di manifestazione d'interesse o su designazione dell'ente di appartenenza; essi agiscono sia in qualità di soggetti privati, sia come appartenenti a enti pubblici, preferibilmente con residenza o domicilio nel territorio dell'unione montana interessata. E' richiesto il possesso di specifici titoli riconosciuti dall'Associazione Interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve ed alle valanghe (AINEVA) sulle tematiche inerenti ai fenomeni nivologici e valanghivi ed alle problematiche valanghive di protezione civile.
6. 
Gli esperti sono preferibilmente individuati tra appartenenti a categorie professionali aventi competenza in materia di rilevamento nivometeorologico, di previsione del pericolo di valanghe, di pianificazione territoriale e di ricerca e soccorso in valanga.
Art. 4. 
(Ambito territoriale di competenza)
1. 
La CLV opera nell'ambito del territorio dell'Unione montana o nei territori di più unioni montane nei casi previsti dall'articolo 3, comma 3.
2. 
In particolari situazioni territoriali, l'attività della CLV può essere strutturata per sottocommissioni aventi competenza su uno specifico ambito territoriale comunale o intercomunale. Il grado di autonomia operativa attribuita ad ogni singola sottocommissione viene definita e dettagliata nel regolamento interno di cui all'articolo 5.
Art. 5. 
(Metodologia operativa)
1. 
La CLV predispone e adotta un proprio regolamento interno, di cui all'Allegato II, in cui sono individuati gli ambiti d'azione e le modalità operative della commissione per le diverse fasi operative, in coerenza con la pianificazione di protezione civile comunale o intercomunale e secondo quanto specificato all'articolo 2 e nel documento "Linee di indirizzo operative per l'attività delle Commissioni Locali Valanghe in Piemonte" pubblicato da ARPA Piemonte nel 2013. Copia del regolamento interno viene trasmessa, per informazione, dall'unione montana al Settore Geologico regionale.
2. 
Ai fini dell'implementazione delle conoscenze relative agli eventi valanghivi di rilievo sul territorio antropizzato e per l'aggiornamento del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) curato da ARPA Piemonte, la CLV provvede alla segnalazione dei fenomeni valanghivi verificatisi sul territorio di competenza che abbiano interessato tratti di viabilità, infrastrutture strategiche o centri abitati, attraverso la compilazione di modulistica in formato digitale su apposito applicativo messo a disposizione da ARPA Piemonte, corredata di adeguata documentazione fotografica. E' richiesta la segnalazione anche di eventi di particolare rilievo ed entità che si verifichino all'esterno degli ambiti antropizzati sopra indicati.
Art. 6. 
(Sede)
1. 
La sede delle CLV è stabilita presso la sede dell'unione montana o, per le CLV gestite in forma associata, dell'unione montana capofila.
2. 
Le riunioni della CLV si tengono, di norma, presso la sede individuata. In situazioni di criticità o d'emergenza le riunioni possono aver luogo in sede diversa, secondo modalità di convocazione e di svolgimento da definirsi nell'ambito del regolamento interno di cui all'articolo 5.
Art. 7. 
(Attribuzione e competenze dei componenti)
1. 
Il presidente convoca la commissione, stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno e ne dirige i lavori.
2. 
Il vicepresidente sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
3. 
Il segretario redige i pareri della CLV, ne invia copia agli enti di competenza, aggiorna il registro dei pareri e conserva la corrispondenza provvedendo altresì a garantire, attraverso ulteriori atti e disposizioni, il regolare funzionamento tecnico - amministrativo della CLV.
Art. 8. 
(Convocazione)
1. 
La CLV si riunisce in via ordinaria su convocazione del presidente almeno una volta all'anno, prima dell'inizio della stagione invernale.
2. 
La CLV si riunisce, inoltre, in via straordinaria ogni qualvolta si profili uno scenario di rischio o di urgente necessità. In tali casi la convocazione può essere fatta dal presidente, su richiesta di uno qualsiasi dei suoi membri, oltre che dal sindaco di un comune interessato, con modalità definite dal regolamento interno di cui all'articolo 5.
Art. 9. 
(Validità e comunicazione degli atti)
1. 
Le riunioni della CLV sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
2. 
Copia delle deliberazioni adottate dalla CLV nell'esercizio delle proprie funzioni consultive è inviata all'unione montana ed alle amministrazioni comunali interessate. Le disposizioni assunte in sede di sopralluogo sono immediatamente segnalate, attraverso idonei mezzi di comunicazione, anche telefonici o via radio, ai Sindaci delle amministrazioni interessate per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza ai fini della tutela della pubblica incolumità. Le decisioni della CLV vengono comunque formalizzate entro le ventiquattro ore successive al sopralluogo e tempestivamente inoltrate agli enti competenti.
Art. 10. 
(Assicurazione degli operatori e rimborso spese)
1. 
Le unioni montane possono stipulare contratti di assicurazione a favore dei membri della CLV per i rischi di infortunio a cui sono esposti durante lo svolgimento delle specifiche attività.
2. 
In caso di spese strettamente connesse ad attività proprie della commissione l'unione montana può riconoscere ai componenti della CLV, un rimborso definito secondo il regolamento dell'unione montana di appartenenza, rispondente a criteri di trasparenza, economicità ed efficacia.
TITOLO III 
FUNZIONI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI LOCALI VALANGHE
Art. 11. 
(Formazione professionale ed aggiornamento tecnico degli operatori)
1. 
La Regione, attraverso le proprie strutture organizzative e con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte, coerentemente con i contenuti e le metodologie dei percorsi formativi adottati dall'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve ed alle valanghe (AINEVA), promuove opportune iniziative volte a favorire la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale degli operatori impegnati nelle attività delle CLV.
Art. 12. 
(Dotazione tecnica)
1. 
La Regione contribuisce al finanziamento dell'acquisto, da parte delle unioni montane, della strumentazione tecnica specifica per rilevamenti nivologici, secondo gli standard definiti da AINEVA e della dotazione di sicurezza per l'autosoccorso degli operatori.
Art. 13. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Il finanziamento per il sostegno della Regione alle attività delle CLV trova copertura nelle risorse del fondo regionale per la montagna, secondo quanto previsto dall' articolo 11 della l.r. 14/2019 e dall' articolo 6 del regolamento 25 giugno 2020, n. 3 .
Art. 14. 
(Supporto operativo alle CLV) 1 2
1. 
Durante le fasi operative di pre-allarme e allarme per rischio valanghe, possono essere attivati dalla Regione aeromobili del servizio antincendi boschivi (AIB) per fornire supporto alle attività di sorveglianza dei fenomeni valanghivi da parte delle CLV.
2. 
La richiesta di disponibilità di aeromobili è effettuata dal presidente della CLV al Settore regionale competente in materia di antincendi boschivi (AIB).
Art. 15. 
(Contributo tecnico-scientifico di AINEVA)
1. 
In virtù dell'adesione della Regione ad AINEVA prevista dalla legge regionale 30 ottobre 1984, n. 59 (Partecipazione della Regione Piemonte all'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve ed alle valanghe (AINEVA)), la Regione adotta gli standard metodologici e formativi definiti da AINEVA che può contribuire, tramite il proprio responsabile tecnico, all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale.
Art. 16. 
(Norma transitoria)
1. 
Il regolamento regionale 7 giugno 2002 , n. 4 (Regolamento attuativo della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna)). Modalità costitutive e di funzionamento delle Commissioni locali valanghe) è abrogato.
2. 
Le CLV istituite ai sensi dell' articolo 40 della l.r. 16/1999 rimangono in carica fino ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro lo stesso termine le CLV sono costituite conformemente alle disposizioni di cui al presente regolamento.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 18 dicembre 2020.
Alberto Cirio


Note:

[1] Avviso di rettifica pubblicato sul BURP n. 5, suppl. 4 del 04/02/2021: per mero errore materiale, sul 4° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 dicembre 2020 il regolamento regionale 18 dicembre 2020, n. 7 è stato pubblicato riportando erroneamente la data 18 dicembre 2019 anziché 18 dicembre 2020.