Regolamento regionale n. 6 del 18 dicembre 2020  ( Vigente )
Fornitura di energia a titolo gratuito dagli impianti di grande derivazione idroelettrica (Articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7).
(B.U. 24 dicembre 2020, 4° suppl. al n. 52)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 83-2636 del 18 dicembre 2020

EMANA

il seguente regolamento

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. 
Il presente regolamento disciplina, in sede di prima attuazione dell' articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022. (Legge di stabilità regionale 2020)), le modalità di cessione a titolo gratuito dell'energia elettrica da parte dei titolari di grandi derivazioni idroelettriche, le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti beneficiari, le modalità di riparto dell'energia gratuita tra i diversi territori provinciali e tra la Regione e le altre regioni.
2. 
Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle grandi concessioni di derivazione idroelettrica volte a soddisfare per almeno il 70 per cento il consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore, secondo quanto disposto dall' articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 .
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) 
grandi derivazioni idroelettriche: le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 chilowatt. Nel caso di concessioni di derivazione ad uso energetico da canali consortili irrigui la soglia di 3.000 chilowatt di potenza nominale media di concessione è riferita al singolo impianto;
b) 
Mercato del Giorno Prima (MGP): la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascuna ora del giorno successivo;
c) 
prezzo zonale orario: il prezzo che si forma sul Mercato del Giorno Prima, relativo alla zona "Nord", reso disponibile dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) mediante il proprio sito internet.
Capo II. 
DISCIPLINA DELLA FORNITURA GRATUITA DELL'ENERGIA ELETTRICA
Art. 3. 
(Quantificazione dell'energia a titolo gratuito)
1. 
Per ogni grande derivazione idroelettrica sono forniti alla Regione annualmente e a titolo gratuito 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione.
2. 
Per le nuove concessioni di grande derivazione idroelettrica l'obbligo di cui al comma 1 decorre dalla data di effettiva entrata in esercizio degli impianti.
3. 
La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, in base a quanto stabilito dall'articolo 17 della l.r. 7//2020 e dal presente regolamento, l'elenco delle grandi derivazioni idroelettriche soggette all'obbligo di fornitura di energia gratuita con l'indicazione, per ciascuna di esse, del quantitativo di energia da fornire.
Art. 4. 
(Percentuale di energia da destinare ai territori provinciali e della Città metropolitana)
1. 
L'energia gratuita quantificata ai sensi dell'articolo 3 è destinata per una quota pari al cinquanta per cento ai territori provinciali e al territorio della Città metropolitana interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche.
2. 
La restante quota dell'energia gratuita, pari al cinquanta per cento, è ripartita tra i territori provinciali e il territorio della Città metropolitana in rapporto alla popolazione residente, come risultante dalle rilevazioni ISTAT alla data del 31 dicembre 2019.
3. 
L'energia gratuita assegnata ai sensi dei commi precedenti è destinata ai servizi pubblici e alle categorie di utenti individuati con le modalità di cui all'articolo 10.
4. 
Nel caso in cui la centrale di produzione idroelettrica e le opere di presa e di derivazione interessino i territori di più province o della Città metropolitana, la ripartizione della quota di energia di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti criteri:
a) 
il 50 per cento al territorio provinciale o della Città metropolitana su cui insiste la centrale di produzione idroelettrica;
b) 
il 50 per cento in parti uguali ai territori provinciali o della Città metropolitana su cui insistono le opere di presa e le infrastrutture afferenti alla derivazione.
5. 
La quota di energia gratuita spettante a ciascun territorio provinciale e al territorio della Città metropolitana ai sensi del presente articolo è definita con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5. 
(Monetizzazione dell'energia gratuita)
1. 
La cessione dell'energia elettrica quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 3 avviene mediante integrale monetizzazione del corrispettivo valore sul mercato all'ingrosso.
2. 
La monetizzazione è effettuata sulla base del prezzo zonale orario medio riferito alla zona "NORD".
3. 
Il prezzo zonale orario medio è determinato come media dei prezzi zonali orari, ponderata sulla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete su base oraria dall'impianto, resa disponibile dal gestore della rete elettrica nazionale Terna S.p.A.
4. 
Per le nuove concessioni di grande derivazione idroelettrica, e per la sola prima annualità, il prezzo zonale orario medio è determinato come media semplice dei prezzi zonali orari.
5. 
Il prezzo zonale orario medio di cui ai commi 3 e 4 è relativo all'anno solare precedente all'annualità a cui si riferisce la monetizzazione.
Art. 6. 
(Versamento alla Regione)
1. 
Il corrispettivo dell'energia gratuita è dovuto per anno solare ed è versato contestualmente alla seconda rata del canone di concessione per l'uso dell'acqua con scadenza al 31 luglio di ogni anno. A tale fine la direzione regionale competente provvede all'invio di apposita richiesta di pagamento, contenente gli estremi delle utenze ed i relativi importi dovuti.
2. 
La prima annualità del corrispettivo dell'energia gratuita e le variazioni in aumento conseguenti a provvedimenti di variante della concessione sono versati entro la data di scadenza indicata nell'apposita richiesta formulata dalla direzione regionale competente.
3. 
Il pagamento del corrispettivo è effettuato con versamento alla Tesoreria della Regione Piemonte mediante la piattaforma pagoPA, ovvero mediante altre modalità, indicando gli estremi identificativi dell'obbligato, il codice utenza, il numero della richiesta di pagamento e la causale "Monetizzazione cessione gratuita dell'energia elettrica".
Art. 7. 
(Introito)
1. 
L'introito del corrispettivo dell'energia gratuita è gestito tramite la procedura informatica di Gestione Riscossione Canoni (GeRiCa), sulla base dei dati dell'elenco delle utenze di acqua pubblica.
Art. 8. 
(Controllo delle riscossioni annuali e rimborsi)
1. 
Il controllo delle riscossioni annuali e il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto, sono effettuati con le modalità di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 .
Art. 9. 
(Omesso, insufficiente o ritardato pagamento e riscossione coattiva)
1. 
In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento regionale 15/2004 , in quanto compatibili.
Art. 10. 
(Destinazione delle risorse)
1. 
Ai sensi dell' articolo 17, comma 2 della l.r. 7/2020 , le risorse derivanti dalla monetizzazione di cui all'articolo 5 sono destinate prioritariamente ai servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali, scolastici, di protezione civile e comunali.
2. 
Gli atti emanati in applicazione del presente regolamento che prevedono l'eventuale attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. 
Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la Giunta regionale, almeno ogni due anni, individua le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti beneficiari a cui attribuire, nel periodo temporale considerato, le risorse finanziarie, unitamente ai criteri di riparto delle medesime. I criteri di riparto sono definiti in funzione dell'entità dei consumi elettrici dei soggetti beneficiari e, ove possibile, dell'eventuale quota di autoproduzione da fonti rinnovabili.
4. 
In ragione dell'emergenza epidemiologica causata dal COVID-19 e dei suoi effetti sul sistema sanitario piemontese, per gli anni 2020 e 2021 le risorse finanziarie sono prioritariamente destinate ai pubblici servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali. I criteri di riparto delle risorse sono definiti con successiva deliberazione della Giunta regionale che, tenendo conto dell'entità dei consumi elettrici dei soggetti beneficiari, laddove le risorse di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 risultino eccedenti rispetto all'entità dei consumi elettrici dei soggetti beneficiari, localizzati nei differenti territori provinciali e della Città metropolitana, può disporre che l'eccedenza vada ridistribuita secondo un meccanismo di perequazione territoriale solidale, al fine di assicurare un'equa distribuzione delle risorse per il superamento delle criticità connesse alla pandemia.
Art. 11. 
(Derivazioni interregionali e derivazioni internazionali)
1. 
Nel caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni le modalità di riparto dell'energia fornita gratuitamente sono definite in accordo tra le regioni interessate, sulla base di protocolli d'intesa approvati dalla Giunta regionale.
2. 
Le grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di più stati e che sono regolate da accordi internazionali sono soggette all'obbligo di fornitura di energia gratuita solo se la centrale di produzione idroelettrica è ubicata sul territorio nazionale.
Capo III. 
NORME FINALI
Art. 12. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 18 dicembre 2020.
Alberto Cirio