Regolamento regionale n. 5 del 18 dicembre 2020  ( Vigente )
Disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica.
(B.U. 24 dicembre 2020, 4° suppl. al n. 52)

Sommario:            

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 2000, n. 61 e 5 agosto 2002, n. 20:

Visti i regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 84-2637 del 18 dicembre 2020

EMANA

il seguente regolamento

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. 
Il presente regolamento disciplina, in attuazione del capo III della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), come da ultimo modificato dalla legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), e della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque):
a) 
l'importo unitario della componente fissa, la percentuale della componente variabile, la modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, nonché le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione del canone regionale per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
b) 
la misura del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute, nonché le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione;
c) 
la misura del canone regionale di concessione per la derivazione di acqua pubblica per le utenze ad uso energetico con una potenza nominale media di concessione inferiore o uguale a 3.000 kW.
2. 
Le disposizioni di cui al capo III non si applicano alle grandi concessioni di derivazione a scopo idroelettrico volte a soddisfare per almeno il 70 per cento il consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore, secondo quanto disposto dall' articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) 
autorità concedente: l'organo competente al rilascio della concessione per l'uso di acqua pubblica;
b) 
canone: il corrispettivo del diritto di utilizzare acqua pubblica;
c) 
canone aggiuntivo: il corrispettivo dovuto dai titolari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione della concessione;
d) 
direzione regionale competente: la direzione dell'Amministrazione regionale competente in materia di risorse idriche;
e) 
grandi derivazioni a scopo idroelettrico: le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kW. Nel caso di concessioni di derivazione ad uso energetico da canali consortili irrigui la soglia di 3.000 kW di potenza nominale media di concessione è riferita al singolo impianto;
f) 
Mercato del Giorno Prima (MGP): la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascuna ora del giorno successivo;
g) 
portata media di prelievo: valore medio del prelievo espresso in litri al secondo, calcolato dividendo il volume massimo concesso nel corso dell'anno solare per il periodo di tempo in cui il prelievo è autorizzato;
h) 
potenza nominale media annua, espressa in chilowatt: P = 9,81 x H x Q, dove H è il salto nominale medio (espresso in metri) e Q è la portata media di prelievo (espressa in metri cubi al secondo); con il termine ''salto nominale medio'' si intende la differenza fra il carico totale a monte e a valle del meccanismo motore; nel caso di impianti ad uso energetico il cui esercizio è autorizzato con riferimento ad un periodo di tempo limitato, la potenza nominale media annua è quantificata sulla base della portata media annua derivabile;
i) 
prezzo zonale orario: quello relativo alla zona "Nord", reso disponibile dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) mediante il proprio sito internet;
l) 
prima annualità: la frazione del canone annuale di concessione calcolata con riferimento al periodo che intercorre tra la data di rilascio della concessione di derivazione e il 31 dicembre dell'anno in corso;
m) 
utente: il soggetto obbligato al pagamento del canone in relazione ad una o più utenze;
n) 
utenza di acqua pubblica: uno o più usi dell'acqua soggetti all'obbligo di pagamento di un canone posto in capo ad un soggetto determinato dalla legge o da un provvedimento dell'autorità concedente.
Capo II. 
DISCIPLINA DEL CANONE PER LE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE
Art. 3. 
(Canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche)
1. 
I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione Piemonte un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'eventuale energia fornita a titolo gratuito, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica.
2. 
Il canone di cui al comma 1 decorre improrogabilmente dalla data dell'atto di concessione, anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
3. 
Comportano liberazione dal pagamento del canone di concessione la decadenza, la revoca totale, la sottensione totale, nonché la rinuncia totale.
4. 
Le variazioni in aumento del canone di concessione, conseguenti alle variazioni dei parametri di concessione, decorrono dalla data del relativo provvedimento dell'autorità concedente.
5. 
La liberazione dal canone di concessione o le sue variazioni in diminuzione decorrono dall'annualità successiva alla data del relativo provvedimento dell'autorità concedente, fatta eccezione per quelle conseguenti alla rinuncia totale o parziale alla concessione, che decorrono dall'annualità successiva alla data di effettuazione della comunicazione della rinuncia.
Art. 4. 
(Misura del canone)
1. 
L'importo unitario della componente fissa del canone annuo è pari a 40,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione, mentre la componente variabile è pari al 3 per cento dei ricavi normalizzati. La componente variabile del canone può essere inserita nel bando di gara come oggetto di offerta economica per l'assegnazione della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico.
2. 
Il canone risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è arrotondato all'euro inferiore.
Art. 5. 
(Aggiornamento del canone)
1. 
Con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, la componente fissa del canone di cui all'articolo 4 è aggiornata proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.
2. 
All'aggiornamento si procede, maggiorando l'importo unitario della componente fissa del canone di una percentuale pari alla variazione dell'indice ISTAT, quando la variazione annua cumulata di quest'ultimo, rispetto all'annualità 2021, è superiore o uguale al 5 per cento.
3. 
Con le stesse modalità si procede agli aggiornamenti successivi, considerando come anno di riferimento per la variazione annua cumulata dell'indice ISTAT quello relativo all'ultimo aggiornamento.
4. 
Ai fini della variazione annua dell'indice ISTAT viene considerata la variazione del mese di settembre rispetto al medesimo mese dell'anno precedente.
Art. 6. 
(Ricavi normalizzati)
1. 
I ricavi normalizzati sono direttamente correlati all'effettiva quantità di energia elettrica immessa in rete e quantificati per ciascuna utenza, al netto dell'energia fornita a titolo gratuito, sommando su base annua il prodotto della quantità oraria dell'energia elettrica immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario registrato sul Mercato del Giorno Prima.
2. 
I dati di energia elettrica immessa in rete per ciascun impianto idroelettrico sono forniti, su base annua, dalla società Terna S.p.A. mediante trasmissione informatica.
3. 
Ai fini della quantificazione dei ricavi normalizzati di cui al comma 1, nel caso in cui il regolamento di cui all' articolo 17, comma 2 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)) stabilisca la monetizzazione dell'energia elettrica fornita gratuitamente, il valore dell'energia gratuita monetizzata è sottratto dai ricavi normalizzati prima dell'applicazione della percentuale prevista dall'articolo 4, comma 1.
4. 
I dati di cui ai commi 1 e 2 sono riferiti al consuntivo dell'anno solare antecedente all'annualità di riferimento del canone di concessione.
5. 
Nel biennio successivo all'annualità di riferimento del canone di concessione, la Regione verifica presso la società Terna S.p.A. eventuali variazioni della quantità di energia elettrica immessa in rete rispetto a quella precedentemente conteggiata e procede alla rideterminazione dei ricavi normalizzati al fine della richiesta di integrazione del canone dovuto.
6. 
I concessionari sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni necessarie per l'identificazione univoca delle misurazioni dell'energia elettrica immessa in rete. La mancata comunicazione delle predette informazioni costituisce grave inosservanza degli obblighi del concessionario e può comportare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa ai sensi dell' articolo 32, comma 2, lettera c) del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ).
7. 
Nel caso di grandi concessioni di derivazione a scopo idroelettrico il cui impianto è direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, i ricavi normalizzati, quantificati con le modalità di cui al comma 1, sono correlati all'effettiva quantità di energia elettrica prodotta netta. Al fine della determinazione dell'energia elettrica prodotta netta, il concessionario installa idonee apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta lorda a cui detrarre il consumo dei servizi ausiliari.
Art. 7. 
(Versamento del canone)
1. 
La prima annualità del canone di concessione e le variazioni in aumento conseguenti a provvedimenti di variante sono versate entro la data di scadenza indicata nell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente.
2. 
Il canone di concessione è dovuto per anno solare ed è versato in due rate semestrali aventi rispettivamente scadenza il 31 gennaio e il 31 luglio dell'anno di riferimento. La prima rata è quantificata in relazione alla componente fissa del canone dovuto, mentre la seconda è quantificata in relazione alla componente variabile.
3. 
Per le nuove concessioni, le concessioni in scadenza e le variazioni in aumento rilasciate in corso d'anno, la componente fissa del canone è dovuta in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. La frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.
4. 
Il pagamento del canone è effettuato con versamento alla Tesoreria della Regione Piemonte mediante la piattaforma pagoPA, ovvero mediante altre modalità, indicando gli estremi identificativi dell'obbligato, il codice utenza o il numero dell'avviso di pagamento o, in assenza di quest'ultimi, gli estremi del provvedimento di concessione, l'anno di riferimento e la causale "Canone per uso di acqua pubblica".
Capo III. 
DISCIPLINA DEL CANONE AGGIUNTIVO PER LE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE
Art. 8. 
(Canone aggiuntivo)
1. 
Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute è dovuto un canone annuo aggiuntivo, rispetto al canone demaniale per l'utilizzo delle acque, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione della concessione. Il canone annuo aggiuntivo è dovuto per anno solare ed è versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
2. 
Il canone decorre improrogabilmente dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione ed è dovuto fino alla data di nuova assegnazione.
3. 
Il canone di cui al comma 1 è dovuto anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione del pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia.
Art. 9. 
(Misura del canone aggiuntivo)
1. 
Il canone annuo aggiuntivo di cui all'articolo 8 è pari a 20,26 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione.
2. 
Il canone aggiuntivo è aggiornato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento.
3. 
L'importo del canone da versare è arrotondato all'euro inferiore.
Art. 10. 
(Versamento del canone aggiuntivo)
1. 
Il canone aggiuntivo è dovuto per anno solare ed è versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, contestualmente alla componente fissa del canone di concessione di cui al capo II.
2. 
Relativamente alla prima annualità e all'annualità di assegnazione della concessione, il canone aggiuntivo è dovuto in ragione di ratei mensili per ciascun mese di gestione della concessione scaduta. La frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.
3. 
Il pagamento del canone è effettuato con versamento alla Tesoreria della Regione Piemonte mediante la piattaforma pagoPA, ovvero mediante altre modalità, indicando gli estremi identificativi dell'obbligato, il codice utenza o il numero dell'avviso di pagamento o, in assenza di quest'ultimi, l'anno di riferimento e la causale "Canone per uso di acqua pubblica".
Capo IV. 
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 11. 
(Introito)
1. 
L'introito delle annualità dei canoni di cui ai capi II e III è gestita tramite la procedura informatica di Gestione Riscossione Canoni (GeRiCa), sulla base dei dati dell'elenco delle utenze di acqua pubblica.
2. 
La direzione regionale competente provvede, in tempo utile per la scadenza del 31 gennaio di ogni anno, all'invio agli utenti di apposito avviso di pagamento, contenente gli estremi delle utenze ed i relativi importi dovuti per la componente fissa del canone di concessione di cui al capo II e per il canone aggiuntivo di cui al capo III. Il mancato o ritardato ricevimento dell'avviso di pagamento non esonera dal versamento degli importi dovuti nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.
3. 
Il versamento della componente variabile del canone di cui al capo II è effettuata, entro il 31 luglio, a seguito di apposita richiesta di pagamento inviata dalla direzione regionale competente, nella quale è quantificato l'importo dovuto sulla base dei ricavi normalizzati.
Art. 12. 
(Controllo delle riscossioni annuali e rimborsi)
1. 
Il controllo delle riscossioni annuali e il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto, sono effettuati con le modalità di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica " Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 " e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica").
Art. 13. 
(Omesso, insufficiente o ritardato pagamento e riscossione coattiva)
1. 
In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento regionale 15/2004 .
Capo V. 
MODIFICHE AI REGOLAMENTI REGIONALI 6 DICEMBRE 2004, N. 15 E 10 OTTOBRE 2005, N. 6
Art. 14. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 15/2004 è aggiunto il seguente: "
1 bis.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, salvo ove diversamente stabilito.
".
Art. 15. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 15/2004 le parole: "
per causa a lui imputabile,
" sono soppresse.
Art. 16. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 15/2004 è inserito il seguente: "
1.1.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 è esentato dal pagamento del canone l'uso dell'acqua per riqualificazione di energia.
".
Art. 17. 
(Modifiche agli articoli 10 e 20 del r.r. 15/2004 )
1. 
Ai commi 1, 3 e 6 dell'articolo 10 e al comma 4 dell'articolo 20 del regolamento regionale 15/2004 le parole: "
entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita
" sono sostituite dalle seguenti: "
entro la data di scadenza fissata nell'apposita
".
2. 
Al comma 7 dell'articolo 10 del regolamento regionale 15/2004 le parole: "
, previa comunicazione alla direzione regionale competente,
" sono soppresse.
Art. 18. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 11 del regolamento regionale 15/2004 le parole: "
entro il 30 novembre di ogni anno provvede
" sono sostituite dalle seguenti: "
provvede, in tempo utile per la scadenza del 31 gennaio di ogni anno,
".
Art. 19. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 15 bis del regolamento regionale 15/2004 è sostituito dal seguente: "
2.
Il curatore fallimentare o altro soggetto interessato possono chiedere la variazione della titolarità della concessione ai sensi dell' articolo 31 del regolamento regionale 10/2003 . In tale caso l'obbligo di pagamento del canone è trasferito al nuovo titolare della concessione a decorrere dalla data di dichiarazione del fallimento.
".
Art. 20. 
(Modifiche all' articolo 2 del r.r. 6/2005 )
1. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 6/2005 è sostituita dalla seguente: "
d)
energetico:
1)
28,50 euro per ogni kW di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione inferiore a kW 20;
2)
33,00 euro per ogni kW di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kW 20 e inferiore a kW 220;
3)
36,00 euro per ogni kW di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kW 220 e inferiore a kW 1.000;
4)
38,00 euro per ogni kW di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione da kW 1.000 a kW 3.000;
".
Art. 21. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 6/2005 è inserito il seguente: "
1 bis.
Nel caso di cui al comma 1, ferma restando la potenza nominale media di concessione, la quantificazione del canone relativo all'uso energetico, è fatta sulla base delle potenze nominali medie dei singoli impianti idroelettrici.
".
Art. 22. 
(Sostituzione dell' articolo 5 del r.r. 6/2005 )
1. 
L' articolo 5 del regolamento regionale 6/2005 è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
(Aggiornamento del canone)
1.
Gli importi unitari del canone annuo e i canoni minimi di cui agli articoli 2 e 3 sono aggiornati annualmente, con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, sulla base del tasso di inflazione programmato.
".
Capo VI. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 23. 
(Finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque)
1. 
Una quota non inferiore al 10 per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico è destinata al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque, finalizzate alla tutela, alla rinaturazione e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione. La medesima disposizione si applica alle nuove concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, a quelle con titolo di concessione in corso di validità e a quelle scadute, nelle more della loro assegnazione.
Art. 24. 
(Norme finali)
1. 
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) 
l' articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22 , per effetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2 della medesima legge;
b) 
l' articolo 18 bis della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 , per effetto di quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo.
Art. 25. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 18 dicembre 2020
Alberto Cirio