Regolamento regionale n. 4 del 13 novembre 2020  ( Vigente )
Individuazione e disciplina dei distretti del cibo. Articolo 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).
(B.U. 19 novembre 2020, 3° suppl. al n. 47)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23-2277 del 13 novembre 2020

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall' articolo 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), disciplina la costituzione ed il riconoscimento dei distretti del cibo. In particolare:
a) 
le modalità di costituzione del Distretto;
b) 
le modalità di riconoscimento del Distretto;
c) 
i contenuti del Piano di Distretto;
d) 
la revoca del riconoscimento del Distretto.
Art. 2. 
(Finalità)
1. 
I distretti del cibo, ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), promuovono lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favoriscono l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantiscono la sicurezza alimentare, diminuiscono l'impatto ambientale delle produzioni, riducono lo spreco alimentare e salvaguardano il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole, agroalimentari e l'enogastronomia.
Art. 3. 
(Definizioni)
1. 
Ai sensi della normativa nazionale, si definiscono distretti del cibo:
a) 
i distretti rurali quali sistemi produttivi locali caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;
b) 
i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche;
c) 
i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari;
d) 
i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;
e) 
i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
f) 
i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli e le attività di prossimità, di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
g) 
i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;
h) 
i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura.
2. 
I distretti del cibo possono rappresentare anche la combinazione di distretti o sistemi produttivi elencati nelle lettere da a) ad h) di cui al comma 1.
Art. 4. 
(Costituzione del Distretto del cibo)
1. 
Il Distretto del cibo è costituito mediante accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale.
2. 
L'accordo è volto a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari, della qualità alimentare e del paesaggio rurale del Piemonte al fine di contribuire a un'equa distribuzione del valore aggiunto tra i soggetti della filiera produttiva e di coniugare lo sviluppo economico del territorio con la cultura, la storia, la tradizione, e l'offerta turistica locale.
3. 
I soggetti aderenti all'accordo, rappresentativi dell'identità territoriale e del tessuto produttivo, storico e sociale del Distretto, sono soggetti pubblici o privati, singoli o associati, portatori di interesse rispetto alla strategia proposta.
4. 
All'accordo possono aderire:
a) 
le imprese agricole ed agroindustriali, in forma singola o associata, i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, con almeno una sede operativa nel territorio del Distretto;
b) 
le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del Distretto;
c) 
le associazioni di rappresentanza della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del Distretto;
d) 
altri soggetti privati, operanti in settori diversi che perseguano gli obiettivi del Distretto, purché il Distretto proposto preveda un sistema di relazioni sinergico tra comparti diversi;
e) 
gli enti pubblici locali, le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le Fondazioni, le Agenzie Turistiche Locali (ATL), gli Enti di Ricerca, le Università e altri soggetti pubblici legati ad attività funzionalmente inerenti alle finalità del Distretto;
f) 
le Enoteche regionali, le Botteghe del vino, le Cantine comunali e le Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte di cui all' articolo 42 della l.r. 1/2019 che perseguano gli obiettivi del Distretto e ricadenti nel territorio di riferimento;
g) 
le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all' articolo 13 della legge 1 dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare);
h) 
le Associazioni di rappresentanza della distribuzione e della somministrazione alimentare presenti nel territorio di riferimento del Distretto;
i) 
Associazioni dei consumatori e Gruppi d'Acquisto, Associazioni per la solidarietà alimentare.
5. 
L'accordo garantisce:
a) 
la possibilità di adesione per tutti i soggetti che operano nell'ambito distrettuale;
b) 
l'effettiva partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti aderenti e la condivisione delle informazioni;
c) 
la gestione efficace di attività di concertazione all'interno del Distretto e l'interazione con i soggetti esterni.
Art. 5. 
(Elementi costitutivi del Distretto del cibo)
1. 
Elementi costitutivi del Distretto del cibo sono:
a) 
il soggetto referente/legale rappresentante;
b) 
l'assemblea di Distretto;
c) 
l'accordo di Distretto;
d) 
il piano di Distretto.
Art. 6. 
(Soggetto referente)
1. 
Il soggetto referente del Distretto, nominato dall'Assemblea del Distretto e individuato tra i soggetti aderenti:
a) 
ha la rappresentanza legale del Distretto;
b) 
predispone ed attua il Piano di Distretto;
c) 
provvede all'organizzazione delle attività del Distretto;
d) 
redige annualmente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dal Distretto e la trasmette entro il 30 aprile dell'anno successivo alla competente struttura regionale.
2. 
Il soggetto referente può avere qualsiasi forma giuridica pubblica o privata.
Art. 7. 
(Assemblea di Distretto)
1. 
L'assemblea di Distretto è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti all'accordo di Distretto.
2. 
L'assemblea di Distretto:
a) 
approva il Piano di Distretto di cui all'articolo 9 e gli eventuali aggiornamenti;
b) 
verifica e garantisce la corretta ed efficace attuazione del piano stesso;
c) 
propone la revoca del riconoscimento del Distretto.
3. 
L'assemblea di Distretto adotta un proprio regolamento di funzionamento entro novanta giorni dalla costituzione del Distretto medesimo.
Art. 8. 
(Accordo di Distretto)
1. 
Nell'accordo i soggetti aderenti individuano:
a) 
l'ambito territoriale interessato dal Distretto;
b) 
la forma giuridica, conforme al codice civile , che il Distretto assume a seguito del riconoscimento;
c) 
le modalità e le regole di partecipazione degli aderenti;
d) 
le modalità di composizione degli organi e le regole per l'assunzione delle decisioni;
e) 
la composizione dell'assemblea di Distretto di cui all'articolo 7;
f) 
le finalità del Piano di Distretto di cui all'articolo 9.
Art. 9. 
(Piano di Distretto)
1. 
Il Piano di Distretto ha durata triennale e prevede:
a) 
la relazione contenente la dettagliata descrizione del metodo utilizzato per analizzare i bisogni del territorio e dei criteri che hanno portato alla delimitazione territoriale del Distretto e alla sua costituzione, l'analisi degli aspetti geografici, socio - economici, di qualità alimentare, ambientali e culturali del territorio, con l'indicazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi e delle ricadute del Distretto sul territorio;
b) 
la correlazione delle azioni previste con le finalità dell'accordo;
c) 
il ruolo dei soggetti aderenti all'accordo e la descrizione delle azioni che realizzano;
d) 
le indicazioni delle attività di animazione locale e le risultanze previste delle medesime;
e) 
il cronoprogramma di massima delle azioni.
2. 
Nel corso del periodo di validità il Piano di Distretto può essere aggiornato, su proposta del soggetto referente di cui all'articolo 6 o di altro soggetto aderente all'Accordo, sulla base dell'analisi delle problematiche emerse e degli eventuali mutamenti di contesto socio-economico, e deve essere approvato dall'assemblea di cui all'articolo 7.
Art. 10. 
(Requisiti per il riconoscimento)
1. 
Ai fini del riconoscimento regionale, il Distretto deve avere sede legale o sede operativa nel territorio della Regione Piemonte.
2. 
Qualora il Distretto operi in un territorio interregionale, il riconoscimento è concesso qualora la parte prevalente dell'attività ricade nel territorio della Regione Piemonte.
3. 
Al fine di ottenere il riconoscimento, il soggetto richiedente deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 11 circa:
a) 
l'ambito produttivo;
b) 
la territorialità;
c) 
la rappresentatività;
d) 
la governance.
Art. 11. 
(Condizioni per il riconoscimento)
1. 
Ai fini del rispetto del requisito di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), il soggetto richiedente rappresenta uno o più prodotti agricoli e/o alimentari. A tal fine sono definiti:
a) 
prodotti agricoli i prodotti di cui all'articolo 38, comma 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed individuati nell'Allegato I, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) 
prodotti alimentari i prodotti di cui all' articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.
2. 
Ai fini del rispetto del requisito di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b), il soggetto richiedente dimostra di operare in un territorio definito, inteso quale area geografica che può comprendere parte o tutto il territorio regionale. Il territorio minimo è di 5 comuni contigui.
3. 
Ai fini del rispetto del requisito di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), il soggetto richiedente dimostra di essere rappresentativo della produzione agroalimentare realizzata nel territorio del Distretto. La rappresentatività è dimostrata con parametri coerenti con le finalità del Distretto utilizzando dati ufficiali desunti da banche dati istituzionali. Il Distretto è ritenuto rappresentativo se il parametro scelto dal soggetto candidato rappresenta almeno il 30 per cento rispetto al dato del territorio definito. In alternativa il Distretto deve aggregare almeno 100 imprese singole o associate.
4. 
Ai fini del rispetto del requisito di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), il soggetto richiedente dimostra di avere regole di relazione e funzionamento vincolanti per coloro che partecipano al Distretto, attraverso l'adozione dell'accordo di cui all'articolo 8.
Art. 12. 
(Riconoscimento del Distretto del cibo)
1. 
Il soggetto referente del Distretto di cui all'articolo 6 trasmette alla struttura regionale competente l'istanza per la concessione del riconoscimento allegando:
a) 
l'accordo di Distretto;
b) 
il regolamento di funzionamento dell'assemblea di Distretto;
c) 
il Piano di Distretto.
2. 
La mancata trasmissione anche di uno solo degli allegati di cui al comma 1 determina l' irricevibilità dell'istanza.
3. 
La struttura competente verifica la coerenza tra il Distretto costituito e quello individuato sulla base delle condizioni indicate all'articolo 11.
4. 
Al termine dell'istruttoria di cui al comma 3 la struttura regionale competente:
a) 
concede il riconoscimento del Distretto;
b) 
rigetta il riconoscimento del Distretto.
5. 
L'esito dell'istruttoria è comunicato al soggetto referente.
Art. 13. 
(Relazione annuale del Distretto)
1. 
Il soggetto referente del Distretto rurale entro il 30 aprile di ogni anno, come previsto dall'articolo 6, invia alla struttura regionale competente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti contenente:
a) 
l'elenco dei soci/aderenti;
b) 
i riscontri della effettiva partecipazione alle attività del Distretto da parte dei soggetti aderenti;
c) 
la descrizione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente;
d) 
le risultanze raggiunte dalle attività contenute nel Piano di Distretto;
e) 
le eventuali problematiche emerse nell'attuazione del Piano;
f) 
l'aggiornamento del cronoprogramma delle azioni.
2. 
La relazione annuale è approvata dall'assemblea del Distretto al fine di verificare la corretta ed efficace attuazione del Piano di Distretto nonché il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di concessione del riconoscimento.
Art. 14. 
(Mantenimento dei requisiti)
1. 
La competente struttura regionale, sulla base della relazione annuale, verifica il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 10.
2. 
Per la verifica di cui al comma 1, la competente struttura regionale può richiedere tutte le informazioni, i dati e i documenti ritenuti necessari.
Art. 15. 
(Adeguamento dei distretti)
1. 
La struttura regionale competente, previo confronto con gli enti e gli organismi indicati all'articolo 4, può adeguare gli ambiti territoriali dei Distretti tenendo conto anche di eventuali significative variazioni intervenute nelle aree di riferimento.
Art. 16. 
(Revoca del riconoscimento)
1. 
La struttura regionale competente revoca la concessione del riconoscimento:
a) 
quando lo richieda l'assemblea;
b) 
qualora accerti la perdita di uno o più requisiti tra quelli previsti all'articolo 10.
Art. 17. 
(Registro nazionale dei Distretti del cibo)
1. 
La Regione, entro trenta giorni dal loro riconoscimento, provvede a comunicare la costituzione dei nuovi distretti al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per la loro iscrizione nel Registro nazionale dei distretti del cibo.
2. 
La Regione, entro trenta giorni dalla revoca del riconoscimento, provvede a comunicarla al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per la cancellazione dal Registro nazionale dei distretti del cibo.
Art. 18. 
(Contratti di Distretto di cui al d.m. 22 luglio 2019 )
1. 
I soggetti riconosciuti come Distretti del cibo ai sensi del presente regolamento, per poter beneficiare degli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti di cui all' articolo 13 del d. lgs. 228/2001 , così come modificato dall' articolo 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , si attengono alle disposizioni del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 22 luglio 2019 (Criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo) e dei successivi atti applicativi.
2. 
A tal fine i diversi soggetti operanti nel territorio del distretto sottoscrivono un contratto di distretto che individui gli obiettivi, le azioni, i risultati attesi e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari, secondo le prescrizioni definite dalla normativa nazionale.
Art. 19. 
(Norma finale)
1. 
I distretti agroalimentari di qualità già riconosciuti dalla Regione, sono riconosciuti quali Distretti del cibo ai sensi del presente regolamento qualora si adeguino entro 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ai requisiti previsti dagli articoli 10 e 11 dandone comunicazione alla struttura regionale competente.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 13 novembre 2020.
p. Alberto Cirio Il Vicepresidente Fabio Carosso