Regolamento regionale n. 3 del 25 giugno 2020  ( Vigente )
Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo. Articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna).
(B.U. 26 giugno 2020, 3° suppl. al n. 26)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3-1529 del 19 giugno 2020

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 11, comma 5 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna), disciplina l'attribuzione e l'utilizzo del fondo regionale per la montagna, nonché i termini e le modalità dell'esercizio da parte della Regione delle attività di controllo e monitoraggio.
2. 
Ai fini dell'applicazione dell' articolo 11 della l.r. 14/2019 si considera la classificazione territoriale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988.
Art. 2. 
(Superficie e popolazione montana)
1. 
Le risorse del fondo regionale per la montagna di cui all' articolo 11, comma 2, lettera a) della l.r. 14/2019 sono ripartite tra le unioni montane piemontesi considerando:
a) 
la superficie del territorio montano per una quota pari al 70 per cento;
b) 
la popolazione residente per una quota pari al 30 per cento.
2. 
A tal fine, per i comuni interamente montani, si utilizzano i dati ufficiali Istat riferiti alla popolazione residente (aggiornamento a cura dell'Ufficio di Statistica della Regione Piemonte) nel penultimo anno precedente all'anno di riparto o, qualora non disponibili, quelli dell'ultima rilevazione pubblicata.
3. 
Per i comuni parzialmente montani si utilizzano i dati riferiti alla sola popolazione residente nelle porzioni classificate montane del comune. Resta esclusa dal computo la popolazione dei comuni compresi in unioni montane non classificati montani o parzialmente montani ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988.
4. 
La quota di risorse da imputare a ciascun comune dell'unione montana è calcolata sulla base del rapporto tra la rispettiva popolazione e il totale della popolazione di tutte le unioni montane e tra la superficie montana comunale e la superficie montana complessiva di tutte le unioni montane.
5. 
Ai fini del riparto di cui all' articolo 11, comma 2, lettera a della l.r. 14/2019 , i comuni che non fanno parte di un'unione ma che svolgono le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 della l.r. 14/2019 , in convenzione con un'unione montana, sono considerati inclusi nell'unione stessa.
Art. 3. 
(Criteri premianti)
1. 
I criteri premianti sono annualmente definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in conformità a quanto stabilito dall' articolo 11, comma 5, lettera b) della l.r. 14/2019 e fanno riferimento alle fasce altimetriche e/o a una o più delle seguenti situazioni di svantaggio:
a) 
indice di dotazione di infrastrutture fisiche;
b) 
indice di dotazione di infrastrutture di rete;
c) 
indice di vecchiaia della popolazione;
d) 
indice di presenza dei servizi essenziali e) indice di presenza di attività commerciali, turistiche, agro-silvo-pastorali.
Art. 4. 
(Riparto risorse per le spese di personale)
1. 
In riferimento all' articolo 11, comma 2, lettera b) della l.r. 14/2019 , la quota del fondo regionale per la montagna destinata a coprire parte dei costi del personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all' articolo 4 della l.r. 14/2019 , è calcolata in riferimento alla ricognizione del personale in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. 
La copertura dei costi di cui al comma 1 è commisurata ad una dotazione standard di dipendenti delle diverse categorie dedicati alle funzioni montane per unione montana, definito con provvedimento della Giunta regionale.
3. 
Il contributo è calcolato sulla base della ricognizione di cui al comma 1 effettuata per tipologia di figura professionale, secondo la seguente modalità:
a) 
ricognizione della dotazione di personale inferiore alla dotazione standard: contributo pari all'effettiva dotazione di personale;
b) 
ricognizione della dotazione di personale uguale o superiore alla dotazione standard: contributo pari allo standard definito con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2.
4. 
Gli importi unitari riferiti alle singole categorie di personale e il riparto degli stessi sono definiti annualmente con provvedimento della Giunta.
Art. 5. 
1. 
Con riferimento all' articolo 11, comma 2, lettera c) della l.r. 14/2019 , la quota destinata al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle unioni montane o da altri soggetti ed associazioni, è annualmente determinata con provvedimento della Giunta ed è suddivisa secondo le seguenti macrotipologie:
a) 
macrotipologia A: iniziative di carattere e di livello istituzionale, volte alla promozione, salvaguardia del territorio montano ed alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane o finalizzate alla realizzazione di altre iniziative previste dalla l.r. 14/2019 , poste in essere da enti pubblici, associazioni no profit, aventi particolare rilevanza e considerate strategiche per la Regione in quanto coerenti con le proprie politiche di sviluppo e promozione dei territori montani;
b) 
macrotipologia B: iniziative rappresentative e significative in relazione alle politiche regionali di promozione e salvaguardia del territorio montano, di valorizzazione delle risorse socio-culturali e delle attività economiche delle zone montane, o finalizzate alla realizzazione di altre iniziative previste dalla l.r. 14/2019 , poste in essere da enti o privati ma che non hanno la particolare rilevanza di quelle precedenti e che non trovano specifico supporto attraverso altri strumenti regionali di sostegno finanziario.
2. 
Le iniziative della macrotipologia A sono presentate alla Giunta regionale per il tramite della struttura regionale competente. Le iniziative finanziate sono individuate con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei requisiti sopra descritti ed in relazione alla loro specificità ed unicità. Con il medesimo provvedimento viene, altresì, stabilita l'entità del contributo.
3. 
Le iniziative della macrotipologia B sono finanziate mediante bando pubblico approvato con provvedimento dirigenziale e pubblicato annualmente, sulla base degli stanziamenti e degli ambiti di intervento previsti dalla Giunta regionale. Le iniziative devono essere finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) 
valorizzare le attività economiche delle zone montane con particolare attenzione alle imprese agricole;
b) 
essere funzionali al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi essenziali a favore della popolazione montana;
c) 
promuovere e salvaguardare il territorio montano;
d) 
valorizzare le risorse socio-culturali;
e) 
riguardare manifestazioni e/o eventi di livello regionale e/o locale promossi da enti o associazioni rappresentative del territorio montano.
4. 
E' data facoltà alla Giunta regionale di destinare, con la deliberazione di cui all'articolo 6, parte delle risorse di cui all' articolo 11, comma 2, lettera c) della l.r. 14/2019 al finanziamento dei progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale di cui all'articolo 8 della lr. 14/2019. In tal caso il riparto delle risorse tra le unioni montane è il medesimo di quello stabilito per la ripartizione della quota di cui all' articolo 11, comma 2, lettera a) della l.r. 14/2019 .
Art. 6. 
(Deliberazione di riparto)
1. 
Annualmente la Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle unioni montane di cui all' articolo 6 della l.r. 14/2019 , definisce con propria deliberazione il riparto del Fondo per la montagna e ne quantifica gli importi totali per ciascuna fattispecie.
2. 
In particolare, la deliberazione di cui al comma 1 provvede a determinare:
a) 
la quota da ripartire tra le unioni montane di cui all' articolo 11, comma 2, lettera a) della l.r. 14/2019 e dell'articolo 2. All'interno della predetta quota si definisce:
1) 
la percentuale da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale della montagna di cui all' articolo 8 della l.r. 14/2019 ;
2) 
la percentuale da attribuire con i criteri premianti di cui all'articolo 3;
b) 
la quota da ripartire tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente, di cui all' articolo 11, comma 2, lettera b) della l.r. 14/2019 e dell'articolo 4;
c) 
la quota da destinare al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo e alla promozione della montagna di cui all' articolo 11, comma 2, lettera c) della l.r. 14/2019 e dell'articolo 5. All'interno della predetta quota si definisce:
1) 
la percentuale da destinare alle iniziative rientranti nella macrotipologia A;
2) 
la percentuale da destinare alle iniziative rientranti nella macrotipologia B;
3) 
ai sensi dell'articolo 5, comma 4, l'eventuale somma aggiuntiva da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle unioni montane per l' attuazione del programma annuale di cui all' articolo 8 della l.r. 14/2019 ;
4) 
la somma da destinare al sostegno dell'attività delle Commissioni locali valanghe di cui all' articolo 19 della l.r. 14/2019 . Per tale finalità può essere destinata una quota fino al 15 per cento delle risorse di cui all' articolo 11,comma 2, lettera c) della l.r. 14/2019 ;
5) 
la percentuale da destinare ad eventuali altre iniziative previste dalla l.r. 14/2019 .
Art. 7. 
(Attività di controllo e monitoraggio)
1. 
Nel rispetto del principio di leale collaborazione tra gli enti, la Regione, per il tramite della struttura regionale competente, effettua attività di monitoraggio e controllo in merito all'utilizzo da parte delle unioni montane dei fondi trasferiti ai sensi dell' articolo 11, comma 2 della l.r. 14/2019 . Detta attività si concretizza nell'acquisizione, anche per via informatica, di tutti i documenti utili ad attestare l'utilizzo dei fondi trasferiti per l'attuazione delle funzioni montane da parte degli enti beneficiari.
2. 
Gli uffici di cui al comma 1, ai fini di monitorare l'attività degli enti montani e dei beneficiari dei contributi finanziati con il Fondo regionale per la montagna, richiedono apposite relazioni e rendicontazioni e possono, inoltre, effettuare sopralluoghi sul territorio piemontese finalizzati a verificare la realizzazione degli interventi o delle iniziative finanziate.
3. 
Le modalità di controllo e monitoraggio di cui ai commi 1 e 2 sono definite con apposito provvedimento della struttura regionale competente in applicazione dei principi di semplificazione amministrativa di cui alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).
Art. 8. 
(Sanzioni per mancati adempimenti)
1. 
Le risorse assegnate a seguito del riparto ma non utilizzate o utilizzate per fini non conformi a quanto approvato con il provvedimento di concessione, sono oggetto di revoca e restituzione secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento della struttura regionale competente.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 25 giugno 2020.
Alberto Cirio