Regolamento regionale n. 2 del 18 giugno 2020  ( Vigente )
Modifiche all'articolo 7 del regolamento regionale 7 novembre 2016, n. 10 (Regolamento delle disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)).
(B.U. 19 giugno 2020, 5° suppl. al n. 25)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 ;

Visto il regolamento regionale 7 novembre 2016, n.10 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4-1489 del 12 giugno 2020

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Modifiche all' articolo 7 del r.r. 10/2016 )
1. 
Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 7 novembre 2016, n. 10 (Regolamento delle disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli) sono sostituite dalle seguenti: "
a)
60 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun Centro antiviolenza iscritto all'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio;
b)
40 per cento da suddividere sulla base del numero di donne in età superiore ai 14 anni seguite nell'anno precedente alla rilevazione richiesta ai fini del finanziamento;
".
2. 
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 del r.r. 10/2016 è aggiunta la seguente: "
b bis)
per le Case Rifugio il riparto delle risorse avviene sulla base del numero di posti autorizzati dalla Commissione di vigilanza territorialmente competente.
".
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 18 giugno 2020.
Alberto Cirio