Regolamento regionale n. 1 del 24 gennaio 2020  ( Vigente )
Ulteriori modifiche alregolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12 (Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi deldecreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)).
(B.U. 30 gennaio 2020, 4° suppl. al n. 5)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ;

Visto il regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20-946 del 24 gennaio 2020

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Aggiunta dell'articolo 1 ter al regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12 )
1. 
Dopo l' articolo 1 bis del regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12 è aggiunto il seguente: "
Art. 1 ter.
(Designazione di altre zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola)
1.
Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1 e 1 bis, sono designati zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola i territori di cui alla 'Parte A - Aree designate relativamente al bacino del Tiglione (ZVN Tiglione 2020 SW)' dell'Allegato A ter del presente regolamento.
".
Art. 2. 
(Aggiunta dell'Allegato A ter al regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12 )
1. 
Dopo l'Allegato A bis del regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12 è aggiunto il seguente: " ".
Art. 3. 
(Norme transitorie)
1. 
Nelle zone vulnerabili designate ai sensi dell' articolo 1 ter del regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12 , come introdotto dal presente regolamento, le disposizioni di cui al Titolo III (Programma di azione per le zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola) del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 sono di obbligatoria applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. 
Gli adeguamenti delle strutture aziendali che si rendono necessari a seguito della designazione di cui all' articolo 1 ter del regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12 , come introdotto dal presente regolamento, devono essere effettuati entro la data del 1° gennaio 2022.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 24 gennaio 2020.
p. Il Presidente Il Vicepresidente Marco Gabusi