Regolamento regionale n. 10 del 17 dicembre 2019  ( Vigente )
Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 )).
(B.U. 19 dicembre 2019, 3° suppl. al n. 51)

Sommario:            

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ;

Visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-707 del 17 dicembre 2019

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n 10 (Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ( Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 )) è sostituito dal seguente: "
2.
Resta fermo quanto previsto dalla normativa igienico-sanitaria, dalle norme urbanistiche, dalle disposizioni concernenti le aree sensibili, le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento nonché dalle Misure di Conservazione generali del Piemonte, da quelle Sito Specifiche e dai Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000.
".
2. 
Il comma 4 dell'articolo 1 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
4.
Fatta eccezione per gli articoli 7, 8 e 14, nelle zone non vulnerabili ai nitrati le disposizioni del presente regolamento concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici non si applicano alle aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno inferiore o uguale a 1.000 chilogrammi.
".
Art. 2. 
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 è sostituita dalla seguente: "
a)
accumuli: i depositi temporanei di letami e ammendanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell' articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ) idonei all'impiego, effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 11;
".
2. 
Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 sono aggiunte le parole: "
e le nuove aziende che derivano da una mera variazione di titolarità o natura giuridica di un'azienda preesistente, ovvero dalla cessione di un ramo produttivo della stessa, senza modifiche della capacità zootecnica o delle strutture
".
3. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 le parole: "
strutturali
" sono sostituite dalle seguenti: "
delle strutture di stoccaggio
".
4. 
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 le parole: "
soggetti alla vigente normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento
" sono sostituite dalle seguenti: "
previsti al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
".
5. 
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 è sostituita dalla seguente: "
g)
azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati: l'azienda con più del 25 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) in conduzione ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola. Qualora l'azienda disponga di più Unità Tecniche-Economiche (UTE), tale classificazione si applica a ciascuna UTE separatamente;
".
6. 
Alla fine della lettera k) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 sono aggiunte le parole: "
, così come specificato all'Allegato I
".
7. 
Alla fine della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 sono aggiunte le parole: "
e/o reflui provenienti da attività di piscicoltura d'acqua dolce
".
8. 
La lettera o) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 è sostituita dalla seguente: "
o)
fanghi: i fanghi provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue, come definiti dal d.lgs. 99/92 ;
".
9. 
Dopo la lettera r) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 è inserita la seguente: "
r bis)
lettiera permanente: lettiera zootecnica che viene rimossa e sostituita non prima di 30 giorni;
".
10. 
Al numero 5) della lettera s) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 le parole: "
Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono assimilate ai liquami; in caso contrario, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II
" sono soppresse.
11. 
Dopo il numero 5) della lettera s) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 è inserito il seguente: "
5 bis)
le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, purché non contenenti le sostanze di cui alla Tab. 1/A del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172 (Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque), se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami, esse sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II;
".
12. 
Alla lettera v) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 dopo le parole: "
compresi lo stoccaggio
" sono aggiunte le seguenti: "
, l'acidificazione
".
13. 
Alla fine della lettera x) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 sono aggiunte le parole: "
I titoli d'uso devono sempre essere comprovati da apposita documentazione depositata in fascicolo. Nel caso dell'asservimento, il titolo d'uso può essere concesso solo dal conduttore del terreno.
".
Art. 3. 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
4.
Il soggetto tenuto alla comunicazione aggiorna, tramite le procedure di cui al comma 1, le informazioni relative all'utilizzazione agronomica almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare. La comunicazione ha validità annuale e va trasmessa entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
".
2. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento regionale 10/2007 sono inseriti i seguenti: "
4 bis.
Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la comunicazione deve essere aggiornata:
a)
almeno 20 giorni prima dell'applicazione al terreno, in caso di variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico;
b)
entro i 20 giorni successivi alla variazione, in caso di modifiche relative a specie allevata, tipologia di allevamento, orientamento produttivo o tipologia di stabulazione adottata.
4 ter.
L'autorità competente effettua le verifiche sul regolare svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica sulla base dei dati e delle informazioni disponibili nell'Anagrafe unica al momento del controllo, provvedendo, qualora necessario, a richiedere l'aggiornamento del fascicolo aziendale e della Comunicazione.
".
3. 
Dopo il comma 5 bis dell'articolo 3 del regolamento regionale 10/2007 è aggiunto il seguente: "
5 ter.
Le aziende con terreni in più Regioni trasmettono un'unica comunicazione alla Regione dove ha sede il centro aziendale o la quota maggiore di terreni oggetto di utilizzo agronomico, secondo le procedure e con le tempistiche ivi previste.
".
Art. 4. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 4 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
3.
Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 sono riferiti alle sole aziende che applicano al terreno gli effluenti zootecnici o il digestato.
".
Art. 5. 
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 10/2007 dopo le parole: "
dall'attività agricola,
" sono inserite le seguenti: "
compresi i terreni ritirati dalla produzione per più di un anno; è
".
2. 
Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 10/2007 sono aggiunte le seguenti: "
g bis)
nella zona di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, così come identificata dal regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano ( Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 )), salvo che l'utilizzo agronomico sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei Fitosanitari (PUFF) di cui all'Allegato B del citato regolamento. Nella zona di tutela assoluta lo spandimento di letami è sempre vietato;
g ter)
sui terreni oggetto di utilizzo agronomico dei fanghi.
".
Art. 6. 
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 10/2007 dopo le parole: "
dall'attività agricola,
" sono inserite le seguenti: "
compresi i terreni ritirati dalla produzione per più di un anno; è
".
2. 
Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 10/2007 sono aggiunte le seguenti: "
o bis)
nella zona di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, così come identificata dal regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano ( Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 )), salvo che l'utilizzo agronomico sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei Fitosanitari (PUFF) di cui all'Allegato B del citato regolamento. Nella zona di tutela assoluta lo spandimento di liquami è sempre vietato;
o ter)
sui terreni oggetto di utilizzo agronomico dei fanghi.
".
Art. 7. 
1. 
Alla fine del comma 4 dell'articolo 10 del regolamento regionale 10/2007 sono aggiunte le parole: "
Qualora l'azienda disponga di più Unità Tecniche-Economiche (UTE), la capacità di stoccaggio è valutata per ciascuna UTE separatamente.
".
2. 
Alla fine del comma 5 dell'articolo 10 del regolamento regionale 10/2007 sono aggiunte le parole: "
Si ritiene comunque congrua una capacità di stoccaggio aziendale inferiore del 15 per cento o di 15 metri quadri rispetto al fabbisogno.
".
3. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 10 del regolamento regionale 10/2007 è inserito il seguente: "
5 bis.
La tolleranza di cui al comma 5 non si applica alle aziende costituite dopo il 1° gennaio 2020 e alle aziende esistenti oggetto di ampliamento dopo tale data.
".
Art. 8. 
1. 
Al comma 1 bis dell'articolo 11 del regolamento regionale 10/2007 le parole: "
e per i correttivi derivanti da materiali biologici
" sono soppresse.
2. 
Il comma 5 dell'articolo 11 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
5.
L'accumulo è vietato ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po nei territori ricadenti in Fascia A, nei terreni sistemati a campoletto nonché nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano di cui al regolamento regionale 15/2006 .
".
3. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del regolamento regionale 10/2007 è aggiunto il seguente: "
6 bis.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'accumulo funzionale alla movimentazione dei materiali in loco, svolto durante l'operatività del cantiere di distribuzione.
".
Art. 9. 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 12 del regolamento regionale 10/2007 dopo le parole: "
effluenti zootecnici
" sono inserite le seguenti: "
, così come specificato all'Allegato I
".
2. 
Al comma 8 dell'articolo 12 del regolamento regionale 10/2007 dopo le parole: "
vuoto sanitario
" sono inserite le seguenti: "
e tenuto conto delle eventuali acquisizioni da terzi
".
4. 
Al numero 2) della lettera b) del comma 8 dell'articolo 12 del regolamento regionale 10/2007 le parole: "
, i loro ampliamenti ed i nuovi allevamenti
" sono soppresse.
5. 
Il numero 3) della lettera b) del comma 8 dell'articolo 12 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
3)
gli allevamenti esistenti di bovini da carne, suini e avicunicoli;
".
7. 
Alla lettera c) del comma 8 dell'articolo 12 del regolamento regionale 10/2007 le parole: "
di suini e avicunicoli
" sono soppresse.
8. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 12 del regolamento regionale 10/2007 sono inseriti i seguenti: "
8 bis.
Qualora l'azienda disponga di più Unità Tecniche-Economiche (UTE), la capacità di stoccaggio di cui al comma 8 è valutata per ciascuna UTE separatamente.
8 ter.
Qualora la struttura di stoccaggio raccolga effluenti di specie diverse, tal quali o trattati, la capacità di stoccaggio di cui al comma 8 è pari al valore maggiore tra quelli assegnati ai singoli reflui.
".
9. 
Dopo il comma 10 dell'articolo 12 del regolamento regionale 10/2007 sono inseriti i seguenti: "
10 bis.
Ai fini del dimensionamento di cui al comma 10 possono essere conteggiate:
a)
le cessioni a terzi, purchè sia in corso di validità un contratto sottoscritto tra le parti che espliciti la frequenza della cessione e il soggetto responsabile della fase di stoccaggio;
b)
le strutture di stoccaggio presso terzi, purchè sia in corso di validità un contratto sottoscritto tra le parti che espliciti la durata di tale disponibilità;
c)
i trasferimenti, nell'ambito della medesima azienda, tra Unità Tecniche-Economiche (UTE) diverse.
10 ter.
Per gli impianti di digestione anaerobica il dimensionamento di cui al comma 10 non tiene conto del volume del digestore primario.
10 quater.
Si ritiene comunque congrua una capacità di stoccaggio aziendale inferiore del 5 per cento o di 150 metri cubi rispetto al fabbisogno, elevabile a 200 metri cubi per i soli casi di fabbisogno superiore ai 1000 metri cubi.
10 quinquies.
La tolleranza di cui al comma 10 quater non si applica alle aziende costituite dopo il 1° gennaio 2020 e alle aziende oggetto di ampliamento dopo tale data.
".
Art. 10. 
1. 
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 del regolamento regionale 10/2007 le parole: "
il giorno successivo
" sono sostituite dalle seguenti: "
le 24 ore successive
".
2. 
Alla fine della lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 del regolamento regionale 10/2007 sono aggiunte le parole: "
(oltre due atmosfere), a lunga gittata, da bordo campo o da bordo strada
".
Art. 11. 
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 14 del regolamento regionale 10/2007 sono inseriti i seguenti: "
5 bis.
Qualora l'azienda disponga di più Unità Tecniche-Economiche (UTE), la verifica di cui al comma 5 è effettuata per ciascuna UTE separatamente.
5 ter.
I terreni in asservimento oltre il raggio di 30 km dalla struttura di stoccaggio dell'UTE, sono conteggiati nel calcolo del quantitativo medio aziendale di azoto di cui al comma 5 solo in presenza di una relazione, sottoscritta da un tecnico abilitato ed allegata alla Comunicazione, che illustri l'organizzazione aziendale del cantiere di trasporto e distribuzione in campo, anche in termini di tempi e costi di gestione.
".
Art. 12. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 21 del regolamento regionale 10/2007 le parole: "
dei fanghi e
" sono soppresse.
Art. 13. 
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 del regolamento regionale 10/2007 dopo le parole: "
dall'attività agricola,
" sono inserite le seguenti: "
compresi i terreni ritirati dalla produzione per più di un anno; è
".
2. 
Dopo la lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 22 del regolamento regionale 10/2007 sono aggiunte le seguenti: "
i ter)
nella zona di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, così come identificata dal regolamento regionale 15/2006 , salvo che l'utilizzo agronomico sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei Fitosanitari (PUFF) di cui all'Allegato B del citato regolamento. Nella zona di tutela assoluta lo spandimento di letami è sempre vietato;
i quater)
sui terreni oggetto di utilizzo agronomico dei fanghi.
".
Art. 14. 
1. 
La rubrica dell' articolo 23 del regolamento regionale 10/2007 è sostituita dalla seguente: "
(Divieti di utilizzazione dei liquami)
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 23 del regolamento regionale 102007 le parole: "
, nonché' dei fanghi
" sono soppresse.
3. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 del regolamento regionale 10/2007 dopo le parole: "
dall'attività agricola,
" sono inserite le seguenti: "
compresi i terreni ritirati dalla produzione per più di un anno; è
".
4. 
Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 23 del regolamento regionale 10/2007 sono aggiunte le seguenti: "
m bis)
nella zona di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, così come identificata dal regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15 , salvo che l'utilizzo agronomico sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei Fitosanitari (PUFF) di cui all'Allegato B del citato regolamento. Nella zona di tutela assoluta lo spandimento di liquami è sempre vietato;
m ter)
sui terreni oggetto di utilizzo agronomico dei fanghi.
".
5. 
Al comma 3 dell'articolo 23 del regolamento regionale 10/2007 le parole: "
e dei fanghi
" sono soppresse.
Art. 15. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 24 del regolamento regionale 10/2007 dopo le parole: "
dei letami
" sono inserite le seguenti: "
e degli ammendanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75
".
2. 
Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento regionale 10/2007 dopo le parole: "
gli allevamenti
" sono inserite le seguenti: "
esistenti
".
3. 
Al numero 2) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento regionale 10/2007 dopo le parole: "
gli allevamenti
" sono inserite le seguenti: "
esistenti
".
4. 
Dopo il numero 2) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento regionale 10/2007 è inserito il seguente: "
2 bis)
i nuovi allevamenti e l'ampliamento di quelli esistenti di cui alla lettera a).
".
5. 
Alla fine del comma 4 dell'articolo 24 del regolamento regionale 10/2007 sono aggiunte le parole: "
così come specificato all'Allegato I
".
Art. 16. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 10/2007 le parole: "
e dei fanghi
" sono soppresse.
2. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 10/2007 dopo le parole: "
i fertilizzanti,
" sono inserite le seguenti: "
i digestati palabili,
".
3. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 10/2007 le parole: "
i fanghi e le acque reflue
" sono sostituite dalle seguenti: "
i digestati non palabili, le acque reflue distribuiti su terreni diversi da quelli di cui al punto c)
".
4. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 10/2007 dopo le parole: "
i materiali ad essi assimilati
" sono inserite le seguenti: "
, i digestati non palabili
".
5. 
Al comma 2 dell'articolo 25 del regolamento regionale 10/2007 le parole: "
60 giorni
" sono sostituite dalle seguenti: "
62 giorni
" e le parole: "
30 giorni
" sono sostituite dalle seguenti: "
28 giorni
".
Art. 17. 
1. 
Dopo il comma 2 bis) dell'articolo 26 del regolamento regionale 10/2007 sono inseriti i seguenti: "
2 ter.
Qualora l'azienda disponga di più Unità Tecniche-Economiche (UTE), la verifica di cui al comma 2 è effettuata per ciascuna UTE separatamente.
2 quater.
I terreni in asservimento oltre il raggio di 30 km dalla struttura di stoccaggio dell'UTE, sono conteggiati nel calcolo del quantitativo medio aziendale di azoto di cui al comma 5 solo in presenza di una relazione, sottoscritta da un tecnico abilitato ed allegata alla Comunicazione, che illustri l'organizzazione aziendale del cantiere di trasporto e distribuzione in campo, anche in termini di tempi e costi di gestione.
".
2. 
Al comma 4 dell'articolo 26 del regolamento regionale 10/2007 le parole: "
e fanghi
" sono soppresse.
Art. 18. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 27 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
3.
I controlli cartolari sono raccomandati per almeno il 10 per cento delle comunicazioni o degli aggiornamenti effettuati nell'anno solare e quelli aziendali per almeno il 4 per cento. I controlli cartolari riguardano anche il rispetto dell'obbligo di comunicazione, sulla base dei dati zootecnici presenti nei fascicoli aziendali. I controlli aziendali comprendono anche le analisi dei suoli dei comprensori più intensamente coltivati al fine di valutare la presenza di eccessi di azoto e fosforo applicati al terreno.
".
Art. 19. 
1. 
Alla fine del comma 2 dell'articolo 28 bis del regolamento regionale 10/2007 sono aggiunte le parole: "
, e per conoscenza alle province, alla Città metropolitana ed alla Regione Piemonte
".
Art. 21. 
(Sostituzione dell'Allegato I del regolamento regionale 10/2007 )
1. 
L'allegato I del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: " ".
Art. 22. 
(Modifiche all'Allegato II del regolamento regionale 10/2007 )
1. 
La Parte A bis (Contenuti della Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato) dell'Allegato II del regolamento regionale 10/2007 è sostituita dalla seguente: " ".
Art. 23. 
(Sostituzione dell'Allegato III del regolamento regionale 10/2007 )
1. 
L'Allegato III del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dalla seguente: " ".
Art. 24. 
(Sostituzione dell'Allegato V del regolamento regionale 10/2007 )
1. 
L'Allegato V del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dalla seguente: " ".
Art. 25. 
(Sostituzione dell'Allegato VI del regolamento regionale 10/2007 )
1. 
L'Allegato VI del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dalla seguente: " ".
Art. 26. 
(Sostituzione dell'Allegato VI bis del regolamento regionale 10/2007 )
1. 
L'Allegato VI bis del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dalla seguente: " ".
Art. 27. 
(Aggiunta dell'Allegato VI ter al regolamento regionale 10/2007 )
1. 
Dopo l'Allegato VI bis del regolamento regionale 10/2007 è aggiunto il seguente: " ".
Art. 28. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. 
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2008, n. 116-9440 recante 'Disposizioni attuative del regolamento regionale 28 ottobre 2007 n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola). Schema del programma di adeguamento delle strutture delle aziende esistenti'.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 17 dicembre 2019.
Alberto Cirio