Regolamento regionale n. 9 del 22 novembre 2019  ( Vigente )
Modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12 (Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 )).
(B.U. 28 novembre 2019, 3° suppl. al n. 48)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ;

Visto il regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21-551 del 22 novembre 2019

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Aggiunta dell'articolo 1 bis al regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12 )
1. 
Dopo l' articolo 1 del regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12 è aggiunto il seguente: "
Art. 1 bis.
(Designazione di nuove zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola)
1.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, sono designati zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola i territori di cui alla ''Parte A - Aree designate relativamente alle acque sotterranee (ZVN 2019 GW'' dell'Allegato A bis del presente regolamento.
".
Art. 2. 
(Aggiunta dell'Allegato A bis al regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12 )
1. 
Dopo l'Allegato A del regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12 è aggiunto il seguente: " ".
Art. 3. 
(Norme transitorie)
1. 
Nelle zone vulnerabili designate ai sensi dell' articolo 1 bis del regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12 , come introdotto dal presente regolamento, le disposizioni di cui al Titolo III (Programma di azione per le zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola) del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 sono di obbligatoria applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. 
Gli adeguamenti delle strutture aziendali che si rendono necessari a seguito della designazione di cui all' articolo 1 bis del regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R , come introdotto dal presente regolamento, devono essere effettuati entro la data del 1° gennaio 2022.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 22 novembre 2019.
Alberto Cirio