Regolamento regionale n. 8 del 29 aprile 2019  ( Vigente )
Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria).
(B.U. 03 maggio 2019, 4° suppl. al n. 18)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23- 8851 del 29 aprile 2019

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria), disciplina l'opzione sulla forma di caccia e le modalità per la sua variazione.
Art. 2. 
(Esercizio dell'attività venatoria)
1. 
L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) 
vagante in zona delle Alpi;
b) 
da appostamento fisso;
c) 
nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla l. r. 5/2018 nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
Art. 3. 
(Durata, scelta e modifica dell'opzione sulla forma di caccia prescelta)
1. 
L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva ha durata indeterminata.
2. 
Dopo aver conseguito l'abilitazione venatoria e prima della presentazione della richiesta di ammissione ad un ATC o CA, il cacciatore deve effettuare presso la provincia o Città metropolitana di residenza, l'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva che intende praticare, tra quelle indicate all'articolo precedente.
3. 
L'opzione sulla forma di caccia prescelta può essere modificata previa comunicazione, da parte del cacciatore alla provincia o Città metropolitana di residenza, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno con validità a far data dall'inizio della stagione venatoria successiva.
4. 
L'opzione sulla forma di caccia prescelta non può essere modificata nel corso della stagione venatoria se non per i seguenti motivi:
a) 
ragioni di salute, comprovate da certificato rilasciato dal medico legale;
b) 
trasferimento della residenza anagrafica del cacciatore da comune compreso nella zona faunistica di pianura a comune incluso nella zona faunistica delle Alpi, fatto salvo il possesso della relativa abilitazione, o viceversa.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 29 aprile 2019.
Sergio Chiamparino