IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;
Vista la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 ;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-8708 del 5 aprile 2019
EMANA
il seguente regolamento
Note:
[1] Nel comma 3 dell'articolo 2 le parole "dagli A.T.C. e dai C.A., previamente autorizzati dalla provincia o dalla Città metropolitana competente per territorio." sono state sostituite dalle parole "dal personale tecnico di cui all' articolo 11, comma 3 della l.r. 5/2018 , provvisto della necessaria licenza e incaricato dagli A.T.C., dai C.A., dalla provincia o dalla Città metropolitana competente per territorio." ad opera del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 7 del 2021.
[2] Nel comma 4 dell'articolo 2 le parole "entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno." sono state sostituite dalle parole "dopo la fine della stagione venatoria, alle specie interessate, entro le seguenti date: per la specie lepre entro il 31 gennaio; per i fasianidi entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno." ad opera del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 7 del 2021.
[3] Il comma 2 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 7 del 2021.
[4] Il comma 4 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 7 del 2021.
[5] Il comma 5 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 7 del 2021.
[6] Nel comma 2 dell'articolo 8 dopo le parole "piccola fauna stanziale" sono state aggiunte le parole ", fatta salva la deroga al divieto, prevista dall' articolo 8, comma 4 bis della l.r. 5/2018." ad opera del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 7 del 2021.
[7] Il comma 3 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 4 del regolamento regionale 7 del 2021.
[8] Il comma 3 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 4 del regolamento regionale 7 del 2021.
[9] Nel comma 5 dell'articolo 8 le parole ", il cui numero sarà riportato" sono state sostituite dalle parole "e di due marche auricolari; le numerazioni devono essere riportate" ad opera del comma 4 dell'articolo 4 del regolamento regionale 7 del 2021.