Regolamento regionale n. 7 del 29 marzo 2019  ( Vigente )
Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria).
(B.U. 11 aprile 2019, 3° suppl. al n. 15)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-8708 del 5 aprile 2019

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria), disciplina i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV).
Art. 2. 
(Competenze della provincia e della Città metropolitana)
1. 
La provincia o la Città metropolitana, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. predispone entro il 30 settembre di ciascun anno un piano delle attività e degli interventi per l'anno successivo riportante le indicazioni circa:
a) 
la produzione di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione;
b) 
la cattura di selvatici provenienti da:
1) 
aree naturali protette nazionali e regionali;
2) 
zone di ripopolamento e cattura;
3) 
aree dove ci siano necessità di cattura per motivi agricoli o di equilibrio faunistico;
c) 
immissioni integrative da attuare per esigenze tecniche nelle zone di protezione.
2. 
Le catture sono predisposte e coordinate dalla provincia o dalla Città metropolitana e vengono effettuate dalle guardie dipendenti di tali enti e/o dal personale tecnico, nonché dagli ATC e CA previamente autorizzati, con la collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, nonché di cacciatori ed agricoltori, anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio. Nelle aree naturali protette, le catture dei selvatici presenti in soprannumero devono avvenire d'intesa con gli Enti gestori, secondo le procedure previste dalla l.r. 19/2009 .
3. 
Gli interventi tecnici di cattura che richiedono l'uso di armi con proiettili a narcotico sono effettuati esclusivamente dalle guardie delle province o della Città metropolitana ovvero dagli A.T.C. e dai C.A., previamente autorizzati dalla provincia o dalla Città metropolitana competente per territorio. Per tali operazioni è prevista la presenza di un veterinario che metterà a disposizione i farmaci da usare al momento dell'intervento.
4. 
La fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento di cui all' articolo 8, comma 1 della l.r. 5/2018 , può essere immessa sul territorio venabile entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno.
5. 
Ai fini di una politica di programmazione e di sviluppo della fauna selvatica, la provincia o la Città metropolitana entro il 30 novembre di ogni anno, invia alla Giunta regionale i piani di cui ai commi 1 e 2 e fornisce i dati relativi alle operazioni di produzione, di cattura, di immissione effettuate e ai loro risultati.
Art. 3. 
(Competenze dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA)
1. 
Gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., nell'espletamento dei compiti loro conferiti dalle disposizioni vigenti, predispongono e gestiscono il programma annuale delle immissioni integrative di fauna selvatica nelle zone di caccia programmata utilizzando prioritariamente animali di cattura. Ogni anno i Comitati di gestione trasmettono alla provincia, alla Città metropolitana ed alla Regione, entro il 30 novembre, il programma di immissione per l'anno successivo e la relazione illustrativa delle operazioni effettuate.
2. 
I Comitati di gestione degli ATC e dei CA, che intendono immettere fauna selvatica nata in cattività, devono effettuare adeguate operazioni di preambientamento di tali soggetti per una durata non inferiore a 20 giorni, attraverso idonee strutture, anche temporanee, collocate sul territorio venabile ed il rilascio deve avvenire entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno. E' vietato immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal 31 luglio al giorno di chiusura dell'attività venatoria alla piccola fauna stanziale.
3. 
Gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. richiedono alle province e alla Città metropolitana l'autorizzazione all'immissione di fauna sul territorio venabile adibito alla caccia programmata.
Art. 4. 
(Operazioni di preambientamento)
1. 
La provincia o la Città metropolitana e i Comitati di gestione devono, attraverso strutture e mezzi idonei, effettuare operazioni di preambientamento dei soggetti nati in cattività da immettere sul territorio.
2. 
Le voliere e i recinti per il preambientamento degli animali da immettere sul territorio devono rispettare i rapporti minimi sotto indicati:
a) 
galliformi da 30 a 60 giorni: 0,50 mq/capo;
b) 
galliformi oltre i 60 giorni: 1 mq/capo;
c) 
lepre: 10 mq/capo.
3. 
La Regione sostiene ed incentiva la creazione, da parte degli ATC e dei CA, di strutture recintate di produzione e di preambientamento della piccola fauna stanziale, al fine di raggiungere, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'autosufficienza faunistica per i ripopolamenti.
4. 
A tal fine si prevede che il raggiungimento dell'autosufficienza faunistica per i ripopolamenti possa avvenire anche attraverso interventi graduali tali per cui il preambientamento possa avvenire in percentuale del 20 per cento dei soggetti il primo anno, del 50 per cento il secondo anno ed il 100 per cento il terzo anno.
5. 
In via transitoria per i primi due anni, le operazioni di preambientamento possono essere dimostrate anche attraverso idonea certificazione dell'azienda produttrice e/o verificate dal tecnico faunistico incaricato dal Comitato di gestione degli ATC e CA e la documentazione deve essere fornita alla provincia ed alla Città metropolitana.
6. 
Le operazioni di preambientamento, come sopra descritte, non si configurano come allevamento, neppure temporaneo, di selvaggina ai fini di ripopolamento.
Art. 5. 
(Marcatura e obblighi sanitari)
1. 
Tutti gli esemplari immessi nel territorio devono essere adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati.
2. 
Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da catture o allevamenti nazionali devono essere sottoposti a controllo sanitario sul luogo di consegna o di liberazione a cura dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie regionali competenti per territorio, i quali rilasciano o negano il nulla osta.
Art. 6. 
(Immissione, cattura e destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV).
1. 
Nelle AFV non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.
2. 
Nelle AATV sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento, esclusivamente nella stagione venatoria.
3. 
I piani di assestamento e di immissione di specie selvatiche nelle AFV e nelle AATV sono disciplinate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., purché non in contrasto con la l.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.
Art. 7. 
(Immissioni di specie autoctone nei CA e reintroduzione di fauna selvatica)
1. 
La Giunta regionale, previo parere favorevole dell'ISPRA, anche su proposta delle province, della Città metropolitana o degli organismi di gestione dei C.A., al fine di ripristinare l'habitat delle specie, può autorizzare l'immissione di specie autoctone nei C.A.
2. 
Per procedere alla reintroduzione di fauna selvatica occorre apposita autorizzazione della Giunta regionale concessa, sentito l'ISPRA, solo in base a comprovate ragioni di ordine biogenetico.
Art. 8. 
(Divieti)
1. 
È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. 
È vietato sul territorio venabile, fatta eccezione per i luoghi a gestione pubblica sempre preclusi alla caccia nonché per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie, immettere fauna selvatica sul territorio nel periodo compreso tra il 31 luglio e la data di chiusura dell'attività venatoria alla piccola fauna stanziale.
3. 
È sempre vietato, per scopi venatori, immettere sul territorio regionale:
a) 
individui appartenenti a specie estranee alla fauna autoctona piemontese;
b) 
individui appartenenti alla specie fagiano e starna a quote superiori ai 1000 metri sul livello del mare;
c) 
l'allevamento, l'importazione e l'immissione del cinghiale (sus scrofa) e relativi ibridi.
4. 
È sempre vietato l'allevamento di cinghiali, cervidi e bovidi a scopo di ripopolamento.
5. 
È inoltre vietato anche per gli allevatori autorizzati a qualunque titolo, la detenzione di cinghiali o ibridi che non siano stati dotati di microchip, il cui numero sarà riportato nell'apposito registro vidimato dal veterinario dell'azienda sanitaria locale competente.
6. 
È vietata l'introduzione di ogni specie di fauna alloctona, di fauna allevata all'estero nonché il commercio di esemplari vivi di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti.
7. 
È vietata qualsiasi forma di ripopolamento ai soggetti non autorizzati.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 5 aprile 2019.
p. il Presidente Il Vicepresidente Aldo Reschigna