Regolamento regionale n. 5 del 29 marzo 2019  ( Vigente )
Disciplina delle procedure, delle modalità e dei tempi per l'esecuzione dei controlli sugli atti e sulla gestione delle Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte, in attuazione dell'articolo 38, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).
(B.U. 04 aprile 2019, 1° suppl. al n. 14)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23-8634 del 29 marzo 2019

EMANA

il seguente regolamento

Capo I. 
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Il presente regolamento, previsto dall' articolo 38, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), disciplina le procedure, le modalità e i tempi per l'esecuzione dei controlli sugli atti e sulla gestione delle Agenzie Territoriali per la Casa (ATC) da parte della Giunta regionale.
2. 
Ai sensi dell' articolo 38, comma 2, della l.r. 3/2010 è soggetta a controllo la gestione delle ATC, al fine di accertarne la produttività.
3. 
Ai sensi dell' articolo 38, comma 3, della l.r. 3/2010 sono soggetti a controllo i seguenti atti delle ATC:
a) 
gli statuti;
b) 
le dotazioni organiche del personale dipendente, limitatamente alla consistenza numerica del medesimo;
c) 
i regolamenti su cui la Regione impartisce appositi indirizzi.
4. 
Ai sensi dell' articolo 37, comma 2, della l.r. 3/2010 sono disciplinate le procedure finalizzate al piano di recupero dei disavanzi di gestione delle ATC.
5. 
Ai sensi dell' articolo 19, comma 5, della l.r. 3/2010 , è stabilito il limite minimo della quota parte dei canoni di locazione annualmente incassati dagli enti gestori del patrimonio di edilizia sociale, eccedente i costi generali di amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali che, a titolo di rimborso dei finanziamenti, rimane nella disponibilità degli enti gestori ed è destinata alle finalità indicate dalla medesima disposizione.
Capo II. 
CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE ATC
Art. 2. 
(Controllo sulla gestione delle ATC)
1. 
La Giunta regionale esercita il controllo sulla gestione delle ATC, finalizzato all'accertamento della loro produttività, tramite la verifica del rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità del loro operato, valendosi in particolare dei loro bilanci e di ogni altro documento e informazione ritenuti necessari a tal fine.
2. 
Le risultanze del controllo sulla gestione delle ATC sono sintetizzate in una relazione, che la struttura regionale competente per materia presenta annualmente alla Giunta regionale, contenente indicatori relativi al patrimonio gestito, alle entrate e alle spese, ai canoni di locazione e alla morosità.
3. 
I controlli generali sugli atti delle ATC che implicano impegni di bilancio sono esercitati dal Revisore legale, in conformità, in quanto applicabili, alle norme contenute nel Libro V, Titolo V, del codice civile .
4. 
Il Revisore legale attesta la rispondenza dei bilanci alla contabilità dell'esercizio, relaziona al Consiglio di amministrazione, con cadenza quadrimestrale, in ordine all'attività di controllo espletata e fornisce dettagliate informazioni e chiarimenti in ordine agli atti esaminati ogni qualvolta venga formulata specifica richiesta in tal senso da parte della Regione.
Art. 3. 
(Individuazione e verifica degli obiettivi gestionali delle ATC)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 38, comma 1, della l.r. 3/2010 , individua annualmente gli obiettivi gestionali da raggiungere da parte dei consigli di amministrazione delle ATC, definendone modalità e tempi di raggiungimento.
2. 
Gli obiettivi di cui al comma 1 sono soggetti a verifica e valutazione da parte della Giunta regionale, al fine di esercitare azioni di indirizzo ed impulso nei confronti degli organi delle ATC di nomina regionale.
Capo III. 
CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE ATC
Art. 4. 
(Controllo sullo statuto tipo)
1. 
Lo statuto tipo delle ATC, su proposta della Giunta regionale, è approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione, ai sensi dell' articolo 30, comma 1, della l.r. n. 3/2010 , così come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 29 settembre 2014, n. 11 (Riordino delle Agenzie territoriali per la casa. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 'Norme in materia di edilizia sociale').
2. 
Lo statuto tipo può essere modificato dal Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, d'ufficio o a seguito di iniziativa di parte delle ATC, con richiesta congiunta delle stesse.
3. 
Lo statuto tipo modificato ai sensi del comma 2 è adottato dai consigli di amministrazione delle ATC entro trenta giorni dall'approvazione delle modifiche da parte del Consiglio regionale ed è trasmesso alla Giunta regionale per il controllo.
4. 
La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ATC, di cui al comma 3, formula osservazioni o richieste di modificazione, in assenza delle quali lo statuto si intende approvato.
Art. 5. 
(Controllo sugli statuti delle ATC)
1. 
Le ATC hanno facoltà di apportare modifiche ai loro statuti, trasmettendo le relative deliberazioni alla Giunta regionale per il relativo controllo.
2. 
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, approva con propria deliberazione le modifiche proposte dalle ATC o presenta osservazioni. Qualora le ATC non recepiscano le osservazioni della Giunta regionale, le proposte di modifica si intendono respinte.
3. 
Decorso il termine di cui a comma 2 senza presentazione di osservazioni da parte della Giunta regionale, le modifiche si intendono approvate.
Art. 6. 
(Controllo sulle dotazioni organiche)
1. 
I provvedimenti riguardanti le dotazioni organiche del personale delle ATC sono soggette ad esame e controllo da parte della Giunta regionale.
2. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, ai sensi dell' articolo 38 della l.r. 3/2010 , approva le dotazioni organiche, con riferimento alla consistenza numerica del personale, suddiviso per categorie e profili professionali, e ai relativi costi.
3. 
La Giunta regionale adotta il provvedimento di cui al comma 2 entro novanta giorni dal ricevimento della proposta da parte dell'ATC, salvo richieste di modifica o integrazione.
4. 
Decorso il termine di cui al comma 3 senza approvazione espressa da parte della Giunta regionale, la proposta si intende comunque approvata.
Art. 7. 
(Controllo su regolamenti delle ATC)
1. 
Ai sensi dell' articolo 38, comma 3, della l.r. n. 3/2010 , sono sottoposti a controllo da parte della Giunta regionale i regolamenti adottati dalle ATC a seguito di indirizzi impartiti dalla Regione.
2. 
Le ATC provvedono a trasmettere alla Giunta regionale i regolamenti, adottati ai sensi del comma 1, entro trenta giorni dalla loro approvazione.
3. 
La Giunta regionale adotta il provvedimento di approvazione dei regolamenti entro novanta giorni dal loro ricevimento, salvo richieste di modifica o integrazione.
4. 
Decorso il termine di cui al comma 3 senza approvazione espressa da parte della Giunta regionale, i regolamenti si intendono comunque approvati.
Capo IV. 
PIANO DI RECUPERO DEL DISAVANZO
Art. 8. 
(Procedure finalizzate all'approvazione del piano di recupero del disavanzo)
1. 
In caso di disavanzo di gestione finanziario, verificato in sede di approvazione del conto consuntivo, l'ATC è tenuta a presentare alla Giunta regionale un piano di recupero del disavanzo medesimo, ai sensi dell' articolo 37 della l.r. 3/2010 .
2. 
Il piano di recupero del disavanzo indica:
a) 
l'ammontare del disavanzo da recuperare;
b) 
le risorse immediatamente disponibili per il recupero, quali ad esempio la riduzione dell'avanzo di amministrazione consolidato, i proventi di alienazioni operate, l'accantonamento di quote residuali da canoni;
c) 
la tempistica del recupero pluriennale del disavanzo residuo al netto dell'utilizzo delle risorse di cui alla lettera b) e l'ammontare della quota annua di recupero.
3. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stanti la complessità dell'esame delle scritture contabili e le ricadute di carattere finanziario, approva entro centottanta giorni il piano di recupero del disavanzo di gestione.
Capo V. 
QUOTA RESIDUALE DA CANONI DI LOCAZIONE
Art. 9. 
(Determinazione della quota residuale)
1. 
La quota parte dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale, di cui all' articolo 2 della l.r. 3/2010 , incassati annualmente da ogni ente gestore, eccedente i costi generali di amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali, che costituisce rimborso dei finanziamenti e rimane nella disponibilità dell'ente gestore, non può essere inferiore a un importo annuo per ciascun alloggio gestito, stabilito dalla Direzione regionale competente con proprio provvedimento.
2. 
In sede di prima applicazione, l'importo di cui al comma 1 è stabilito sulla base dell'andamento storico della quota residuale da canoni accantonata dagli enti gestori.
3. 
L'importo di cui al comma 1 è aggiornato annualmente dalla struttura regionale competente con proprio provvedimento, sulla base dell'andamento del valore medio dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale.
4. 
L'importo di cui al comma 1 può essere, comunque, modificato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, al ricorrere di rilevanti variazioni del quadro generale dell'edilizia sociale.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 29 marzo 2019.
Sergio Chiamparino