Regolamento regionale n. 3 del 18 marzo 2019  ( Vigente )
Disciplina degli adempimenti in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti (articoli 15, comma 3 e 16 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1).
(B.U. 21 marzo 2019, 3° suppl. al n. 12)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visti gli artt. 15, comma 3 e 16 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 35-8561 del 15 marzo 2019

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento disciplina, in attuazione del capo V della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44, e 24 maggio 2012, n. 7):
a) 
la dichiarazione annuale sui quantitativi prodotti nell'anno e sui versamenti effettuati;
b) 
la richiesta di pagamento in misura ridotta e le connesse dichiarazioni;
c) 
le comunicazioni che gli enti competenti sono tenuti ad effettuare alla Regione ai fini della gestione del tributo;
d) 
il rimborso delle somme indebitamente o erroneamente versate;
e) 
l'individuazione delle strutture regionali competenti in materia.
2. 
Il regolamento individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio devono raggiungere per poter beneficiare del pagamento del tributo in misura ridotta e, ove ritenuto necessario, le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovvalli, quali elementi che consentono di poter usufruire della riduzione e stabilisce le relative modalità di verifica, definendo inoltre i termini di adeguamento.
Art. 2. 
(Dichiarazione annuale)
1. 
La dichiarazione annuale sui quantitativi prodotti nell'anno e sui versamenti effettuati deve essere presentata dai gestori dell'attività di stoccaggio definitivo o degli impianti di incenerimento senza recupero di energia e deve contenere i dati identificativi del dichiarante e del suo legale rappresentante, quelli dell'impianto e gli estremi della relativa autorizzazione, i prospetti dei quantitativi conferiti nell'anno distintamente per tipologia, di liquidazione del tributo e dei versamenti trimestrali e a saldo, nonché ogni elemento utile ai fini della liquidazione del tributo.
2. 
La dichiarazione è resa su modello appositamente predisposto e approvato con determinazione del dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di gestione dei tributi, sentito il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
3. 
La determinazione di cui al comma 2 disciplina anche la forma analogica o digitale del modello e le modalità di presentazione.
Art. 3. 
(Percentuale minima di recupero per il pagamento in misura ridotta)
1. 
Per beneficiare del pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 15, comma 3, della legge regionale 1/2018 , i gestori degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio da cui originano gli scarti e sovvalli da collocare in discarica sono tenuti a rispettare le indicazioni di cui all'allegato 1, lettera A.
2. 
La riduzione si applica nel caso di raggiungimento della percentuale minima di recupero oppure nel caso di non superamento della percentuale massima di scarto indicate per le specifiche tipologie impiantistiche individuate nell'allegato 1, lettera B.
3. 
Per gli impianti con più linee impiantistiche, la verifica della percentuale di riferimento è calcolata su ogni linea impiantistica.
4. 
I rifiuti recuperabili derivanti dagli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , devono essere destinati direttamente agli impianti di recupero finale, oppure ai cicli di produzione o di consumo, senza necessità di ulteriori trattamenti.
Art. 4. 
(Richiesta di pagamento in misura ridotta e dichiarazioni connesse)
1. 
La richiesta di pagamento in misura ridotta deve contenere i dati identificativi del richiedente e del suo legale rappresentante, quelli dell'impianto e gli estremi della relativa autorizzazione e, per ogni linea impiantistica e con riferimento ai dati e ai valori costituenti obiettivo da raggiungere per l'anno in corso, gli elenchi e i quantitativi dei rifiuti in ingresso e dei materiali in uscita al fine di determinare le percentuali di recupero o di scarto secondo le formule ed i relativi limiti di cui all'allegato 1.
2. 
La richiesta è valida anche per gli anni successivi se dalla dichiarazione di cui al comma 3 risulta, per ogni anno, il raggiungimento delle percentuali previste. Viceversa, se dalla dichiarazione risulta che la percentuale di recupero non è stata raggiunta o la percentuale di scarto è stata superata ovvero se la dichiarazione non è presentata, fermo restando l'obbligo di provvedere al conguaglio del tributo in misura intera, la richiesta si intende automaticamente decaduta e per l'anno successivo, ricorrendone le condizioni, deve essere ripresentata nei termini di cui all'articolo 6, comma 3.
3. 
Per ogni anno di riferimento il soggetto autorizzato, richiedente o avente causa, è tenuto a presentare una dichiarazione di effettivo raggiungimento delle percentuali di recupero o di non superamento delle percentuali di scarto.
4. 
La richiesta e la dichiarazione di cui al presente articolo sono rese su modelli appositamente predisposti e approvati con determinazione del dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di gestione dei tributi, sentito il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
5. 
La determinazione di cui al comma 4 disciplina anche la forma analogica o digitale dei modelli e le modalità di presentazione alla Regione e, in copia, al gestore dell'attività di stoccaggio definitivo o dell'impianto di incenerimento.
Art. 5. 
(Rimborsi)
1. 
Se dalla dichiarazione annuale risulta un saldo a credito lo stesso, in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60 , e successive modificazioni e integrazioni, deve essere portato in diminuzione del tributo dovuto per l'anno successivo.
2. 
Fuori dai casi di cui al comma 1 per il rimborso delle somme indebitamente o erroneamente versate si applicano le vigenti disposizioni, in quanto compatibili.
3. 
Le domande devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei tributi secondo le modalità dalla stessa struttura indicate.
Art. 6. 
(Termini)
1. 
La dichiarazione annuale di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il mese di gennaio di ciascun anno per l'anno precedente.
2. 
Nello stesso termine di cui al comma 1 deve essere eseguito il versamento a saldo del tributo dovuto risultante dalla stessa dichiarazione.
3. 
La richiesta di cui all'articolo 4, comma 1, deve essere presentata entro il mese di marzo di ciascun anno per l'anno in corso, salvo quanto previsto dal comma 4 e ferme restando le disposizioni di cui allo stesso articolo 4, comma 3, ed ha valore autorizzativo con effetto dal primo versamento trimestrale, senza pregiudizio per le verifiche che l'amministrazione può eseguire in qualsiasi momento, attraverso i mezzi e gli strumenti consentiti dalla legge, in esercizio del potere di accertamento.
4. 
Nel caso di inizio dell'attività la richiesta di pagamento in misura ridotta deve essere presentata, entro il mese successivo a quello di inizio dell'attività, sempre che l'attività medesima abbia avuto inizio almeno entro il terzo trimestre dell'anno, ed ha valore autorizzativo con effetto dal primo versamento utile.
5. 
La dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 3, deve essere presentata ogni anno per l'anno precedente nei termini di cui al comma 1.
Art. 7. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Per l'anno 2018 si ritengono valide le richieste di pagamento in misura ridotta già presentate ai sensi delle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2017.
2. 
I termini per la presentazione della richiesta di pagamento in misura ridotta per l'anno 2018 sono prorogati al 30 aprile 2019.
3. 
Nelle more dell'approvazione del modello di cui all'articolo 3 continua ad essere utilizzato il modello approvato ai sensi delle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2017.
4. 
I termini per la presentazione della richiesta di pagamento in misura ridotta per l'anno 2019 sono prorogati al 30 aprile 2019.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 18 marzo 2019.
p. il Presidente Il Vicepresidente Aldo Reschigna