Regolamento regionale n. 2 del 22 febbraio 2019  ( Vigente )
Modifiche al regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4 - (Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 )).
(B.U. 28 febbraio 2019, 3° suppl. al n. 9)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visto l' articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13

Visto il regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-8450 del 22 febbraio 2019

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1 
(Modifiche all' articolo 2 del r.r. 4/2018 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4 (Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche ( Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 )) le parole "
con periodi di
" sono sostituite dalle seguenti: "
con almeno un periodo di
".
Art. 2 
(Modifiche all' articolo 6 del r.r. 4/2018 )
1. 
La lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 del r.r. 4/2018 é sostituita dalla seguente: "
d)
per le soluzioni ricettive innovative di cui all'articolo 11 non é prevista alcuna classificazione specifica, fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato A del presente regolamento.
".
Art. 3 
(Modifiche all' articolo 8 del r.r. 4/2018 )
1. 
Il comma 4 dell'articolo 8 del r.r. 4/2018 é sostituito dal seguente: "
4.
Le strutture ricettive innovative di cui all'articolo 11 si identificano nel mercato turistico ricettivo senza alcuna assegnazione di stelle e con le seguenti modalità:
a)
quelle complementari utilizzano il logo identificativo della struttura ricettiva di cui sono parte;
b)
quelle autonome utilizzano il logo identificativo di cui all'allegato D del presente regolamento.
".
Art. 4 
(Sostituzione dell' articolo 10 del r.r. 4/2018 )
1. 
L' articolo 10 del r.r. 4/2018 é sostituito dal seguente: "
Art. 10
(Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande)
1.
Il servizio di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, limitato alla prima colazione per il B&B ed escluso nelle CAV e nei residence, è fornito alle sole persone alloggiate nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza alimentare.
2.
Il servizio di preparazione e di somministrazione di alimenti e bevande previsto all'interno delle strutture ricettive denominate 'case per ferie' e 'ostelli' può essere offerto anche agli ospiti delle persone alloggiate, nonché a coloro che utilizzano la struttura per le finalità cui essa è destinata.
3.
Gli adempimenti amministrativi ed i requisiti strutturali necessari per le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande sono previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 , in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dai provvedimenti adottati dalla struttura regionale competente in materia di sanità.
4.
Per le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle strutture ricettive extralberghiere sono soggetti, in particolare ai seguenti adempimenti:
a)
obbligo di notifica ai sensi dell' articolo 6 del regolamento CE 852/2004 e dei provvedimenti del settore regionale competente in materia sanitaria;
b)
predisposizione, anche in forma semplificata, di procedure atte alla tutela contro i rischi derivati dalla preparazione degli alimenti, comprese le modalità di approvvigionamento, la rintracciabilità, nonché le modalità di conservazione del prodotto o della materia prima. Tale semplificazione prevede in particolare, che, a seguito dell'applicazione dell'analisi dei pericoli, la relativa gestione avvenga mediante predisposizione ed applicazione, da parte dell'operatore del settore alimentare (OSA), di procedure di controllo basate sull'applicazione di buone prassi igieniche (GHP);
c)
formazione degli addetti alla manipolazione degli alimenti ai sensi del Regolamento CE 852/2004 (Allegato II - Capitolo XII).
5.
I titolari delle strutture ricettive extralberghiere che offrono esclusivamente il servizio di prima colazione possono proporre ai loro alloggiati alimenti e bevande confezionati ovvero provenienti da esercizi commerciali registrati ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 o erogati mediante appositi macchinari o dispenser. In tali casi, essendo esclusa qualsiasi forma di manipolazione dell'alimento o della bevanda, è richiesto in capo ai titolari, fatto salvo l'adempimento di cui al comma 4, lettera a), l'assolvimento dell'obbligo di referenziamento dei fornitori.
6.
Se il servizio offerto con le modalità di cui al comma 5 é esteso anche ai pasti, si applicano le seguenti condizioni:
a)
se il titolare della struttura ricettiva propone ai propri alloggiati pasti pronti preparati da esercizi commerciali registrati e il servizio di somministrazione é gestito dall'OSA che produce i pasti (banqueting), restano in capo al titolare della struttura ricettiva gli obblighi di cui al comma 5;
b)
se i pasti sono forniti da altro soggetto registrato ai sensi dell' art.6 Reg CE 852/2004 e il titolare della struttura ricettiva gestisce direttamente la somministrazione (catering), quest'ultimo assolve agli obblighi di cui al comma 4.
7.
Alle strutture extralberghiere che offrono il servizio di somministrazione al pubblico indistinto si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
".
Art. 5 
(Modifiche all' articolo 11 del r.r. 4/2018 )
1. 
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del r.r. 4/2018 le parole: "
aventi le modalità organizzative del villaggio turistico
" sono soppresse e la parola "
cinque
" é sostituita dalla seguente: "
sei
".
2. 
La lettera b) del comma 3 dell'articolo 11 del r.r. 4/2018 é sostituita dalla seguente: "
b) utilizzano la denominazione
"struttura ricettiva innovativa"
nella fattispecie di cui al comma 2, lettera b) e garantiscono i servizi di ospitalità turistica di cui all' articolo 11 della l.r. 13/2017 ; se le soluzioni ricettive innovative autonome sono tutte della stessa tipologia, é consentito aggiungere alla denominazione madre quella che identifica la specifica tipologia realizzata.
".
3. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del r.r. 4/2018 sono aggiunti i seguenti: "
3 bis.
Le strutture ricettive innovative autonome possono essere gestite con le seguenti modalità:
a)
in forma non imprenditoriale, se l'attività viene offerta in strutture o soluzioni con capacità ricettiva complessiva fino a sei posti letto;
b)
in forma imprenditoriale, se l'attività viene offerta in strutture o soluzioni con capacità ricettiva complessiva superiore a sei posti letto.
3 ter.
In caso di offerta del servizio di somministrazione alimenti e bevande agli ospiti alloggiati la gestione é considerata in forma imprenditoriale, indipendentemente dalla capacità ricettiva della struttura o soluzione innovativa.
".
Art. 6 
(Modifiche all' articolo 12 del r.r. 4/2018 )
1. 
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del r.r. 4/2018 é inserita la seguente: "
b bis)
. Se la conformità alle destinazioni d'uso urbanistiche indicate nelle lettere a) e b) non é presente, la stessa può essere conseguita con variante al PRGC che, in ragione dell'entità e delle caratteristiche dell'intervento previsto, può configurarsi quale variante parziale ai sensi dell' articolo 17, comma 5 della Lr. 56/77 ovvero, quale variante semplificata ai sensi dell' articolo 17 bis, comma 4 della l.r. 56/77 , da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente;
".
2. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 sono aggiunte le parole "
, fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice e dell' articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2008 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );
".
Art. 7 
(Modifiche all' articolo 13 del r.r. 4/2018 )
1. 
Prima del comma 1 dell'articolo 13 del r.r. 4/2018 é inserito il seguente: "
01.
La realizzazione delle soluzioni ricettive innovative di cui all'articolo 11 è subordinata all'acquisizione dei titoli abilitativi ed edilizi ai sensi della normativa vigente, previa autorizzazione paesaggistica e valutazione di incidenza, ove necessario, nonché nel rispetto delle norme in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di tutela dal rischio idrogeologico e di quelle relative all'efficienza energetica.
".
Art. 8 
(Modifiche all' articolo 17 del r.r. 4/2018 )
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 17 del r.r. 4/2018 é inserito il seguente: "
3 bis. Le strutture ricettive extralberghiere denominate
"residence"
ai sensi dell' articolo 26, comma 4 della l.r. n. 13/2017 si adeguano, entro il 31 marzo 2019, al requisito di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c) della medesima legge ai fini della classificazione ed utilizzo del logo identificativo. In caso di mancato adeguamento, si attribuiscono alla struttura ricettiva i requisiti di classificazione e la denominazione di CAV.
".
Art. 9 
(Modifiche all'articolo 2 dell'Allegato A del r.r. 4/2018 )
1. 
Al comma 7 dell'articolo 2 dell'allegato A del r.r. 4/2018 il numero "
14
" é sostituito dal seguente: "
12
".
Art. 10 
(Modifiche all'articolo 7 dell'Allegato A del r.r. 4/2018 )
1. 
La lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 dell'allegato A é sostituita dalla seguente: "
d)
un sistema efficace di captazione ed allontanamento dei fumi e dei vapori di cottura al fine di evitare la formazione di condensa e/o muffa.
".
Art. 11 
(Modifiche all'articolo 13 dell'Allegato A del r.r. 4/2018 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 13 dell'allegato A del r.r. 4/2018 la parola "
conservano
" é sostituita dalle seguenti: "
possono conservare anche
".
Art. 12 
(Modifiche alla sezione I dell'Allegato B del r.r. 4/2018 )
1. 
Alla voce 1.3 (Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.1 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi) del requisito funzionale RF 1 - Informazione e comunicazione - i contrassegni "
x
" nelle classi 1 e 2 stelle sono soppressi.
2. 
Alla voce 1.4 ((Pubblicazione on line in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) delle informazioni di cui alla voce 1.2 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi)) del requisito funzionale RF 1 - Informazione e comunicazione - il contrassegno "
x
" nella classe 3 stelle é soppresso.
3. 
Alla voce 6.1 (Parcheggio 24 ore su 24, qualora possibile secondo la normativa vigente in materia) del requisito funzionale RF 6 - Servizi generali - é aggiunta la parola "
urbanistica
".
4. 
Prima della voce 2.1 (Televisore ad uso comune con antenna satellitare) del requisito strutturale RS 2 - Dotazioni sale o aree comuni - é inserita la voce "
2.01 Televisore ad uso comune
" con il contrassegno "
x
" nella classe 3 stelle.
5. 
La voce 4.7 (Televisore in almeno il 50% delle camere con arrotondamento per difetto (per B&B imprenditoriali)) del requisito strutturale RS 4 - Dotazioni delle camere - é eliminata.
6. 
La voce 4.8 (Televisore in tutte le camere (per B&B imprenditoriali)) del requisito strutturale RS 4 - Dotazioni delle camere - é eliminata.
7. 
Alla voce 7.1 (Bagno privato completo dotato di acqua calda e fredda deve in ciascuna camera) del requisito RS 7 - Bagni privati nelle camere la parola "
deve
" é soppressa.
Art. 13 
(Modifiche alla sezione II dell'Allegato B del r.r. 4/2018 )
1. 
Alla voce 1.3 ((Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.1 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi) del requisito funzionale RF 1 - Informazione e comunicazione - i contrassegni "
x
" nelle classi 1 e 2 stelle sono soppressi.
2. 
Alla voce 1.4 ((Pubblicazione on line in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) delle informazioni di cui alla voce 1.2 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi) del requisito funzionale RF 1 - Informazione e comunicazione - il contrassegno "
x
" nella classe 3 stelle é soppresso.
3. 
Alla voce 7.1 (Parcheggio 24 ore su 24, qualora possibile secondo la normativa vigente in materia) del requisito funzionale RF 7 - Servizi generali - é aggiunta la parola "
urbanistica
".
4. 
Prima della voce 2.1 (Televisore ad uso comune con antenna satellitare) del requisito strutturale RS 2 - Dotazioni sale o aree comuni - é inserita la voce "
2.01 Televisore ad uso comune
" con il contrassegno "
x
" nella classe 3 stelle.
5. 
La voce 4.7 ((Televisore in almeno il 50% delle camere con arrotondamento per difetto (per affittacamere imprenditoriali)) del requisito strutturale RS4 - Dotazioni delle camere - é eliminata.
6. 
La voce 4.8 ((Televisore in tutte le camere (per affittacamere imprenditoriali)) del requisito strutturale RS4 - Dotazioni delle camere - é eliminata.
Art. 14 
(Modifiche alla sezione III dell'Allegato B del r.r. 4/2018 )
1. 
Alla voce 5.1 (Parcheggio 24 ore su 24, qualora possibile secondo la normativa vigente in materia) del requisito funzionale RF 5 - Servizi generali - é aggiunta la parola "
urbanistica
".
2. 
La voce 3.2 (Poltrone o divani con posti pari al numero delle persone ospitabili) del requisito strutturale RS 3 - Dotazioni del locale soggiorno - é sostituita dalla seguente: "
3.
2 (Poltrone o divani ove la dimensione degli appartamenti lo consenta)
".
3. 
La voce 6.1 ((chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (Residence)) del requisito strutturale RS 6 - Dotazione dei bagni privati completi da applicare a tutti i cav/residence - é eliminata.
4. 
Dopo la voce 1.1 (Misure atte a ridurre i rumori) del requisito strutturale RS 1 - Camere e appartamenti di cav/residence da applicare a cav/residence posti in immobili di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione - é aggiunta la seguente: "
1.
2 Chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (Residence) con inserimento del contrassegno
"x"
in tutte le tre classi.
".
Art. 15 
(Modifiche alla sezione IV dell'Allegato B del r.r. 4/2018 )
1. 
Alla voce 1.3 (Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.1 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi) del requisito funzionale RF 1 - Informazione e comunicazione - i contrassegni "
x
" nelle classi 1 e 2 stelle sono soppressi.
2. 
Alla voce 1.4 ((Pubblicazione on line in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) delle informazioni di cui alla voce 1.2 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi)) del requisito funzionale RF 1 - Informazione e comunicazione - il contrassegno "
x
" nella classe 3 stelle é soppresso.
3. 
Prima della voce 2.1 (Televisore ad uso comune con antenna satellitare) del requisito strutturale RS 2 - Dotazioni sale o aree comuni - é inserita la voce "
2.01 Televisore ad uso comune
" con il contrassegno "
x
" nella classe 3 stelle.
4. 
La voce 3.8 (Televisore in almeno il 50% delle camere con arrotondamento per difetto) del requisito strutturale RS 3 - Dotazioni delle camere - é eliminata.
5. 
La voce 3.9 (Televisore in tutte le camere) del requisito strutturale RS 3 - Dotazioni delle camere - é eliminata.
6. 
La voce 5.2 (Poltrone o divani con posti pari al numero delle persone ospitabili) del requisito strututrale RS 5 - Dotazione del locale soggiorno - é sostituita dalla seguente: "
5.
2 Poltrone o divani ove la dimensione degli appartamenti lo consenta
".
Art. 16 
(Modifiche alla sezione I dell'Allegato D del r.r. 4/2018 )
1. 
Dopo il numero 2 della Sezione I dell'allegato D é inserito il seguente: "
2 bis.
Con successivo provvedimento amministrativo del settore regionale competente in materia di turismo, sono adottate le caratteristiche grafiche e il logo identificativo delle strutture ricettive innovative di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b).
".
Art. 17 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento é dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 22 febbraio 2018.
Sergio Chiamparino