Regolamento regionale n. 1 del 15 febbraio 2019  ( Vigente )
Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera i) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria).
(B.U. 21 febbraio 2019, 2° suppl. al n. 8)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30-8417 del 15 febbraio 2019

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 5, comma 1, lettera i) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria), disciplina le competenze, la composizione ed i termini di operatività e funzionamento della Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, prevista all'articolo 25 della legge medesima.
Art. 2. 
(Competenze della Commissione)
1. 
La Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica è un organo tecnico e consultivo della Regione.
2. 
La Commissione esprime pareri in materia di gestione faunistico-venatoria.
Art. 3. 
(Composizione e termini di operatività della Commissione)
1. 
La Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica è composta da:
a) 
l'Assessore regionale, con delega in materia, con funzioni di Presidente;
b) 
i Presidenti delle province ed il sindaco della Città metropolitana di Torino o Assessori con delega in materia;
c) 
un esperto in zoologia laureato in scienze naturali o biologiche ovvero in medicina veterinaria, su designazione dell'Università degli Studi di Torino;
d) 
un esperto in problemi agrari laureato in scienze agrarie o forestali, su designazione dell'Università degli Studi di Torino;
e) 
tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione Piemonte;
f) 
tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione Piemonte;
g) 
tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione Piemonte;
h) 
un rappresentante designato dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI);
i) 
un rappresentante designato dalla Delegazione italiana del Consiglio Internazionale della Caccia e della Conservazione della fauna selvatica (CIC);
l) 
un rappresentante designato dagli organi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia per ciascuna provincia piemontese e per la Città metropolitana di Torino;
m) 
un rappresentante designato dagli organi di gestione dei Comprensori alpini per ciascuna provincia piemontese e per la Città metropolitana di Torino.
2. 
La rappresentanza delle associazioni e organizzazioni agricole, ambientaliste e venatorie di cui al comma 1, lettere e), f) e g) è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni e organizzazioni più rappresentative a livello regionale in termini di adesione dichiarata all'ultimo anno solare disponibile. A tale scopo le associazioni e organizzazioni possono presentare in alternativa dichiarazioni congiunte volte a cumulare il numero di adesioni alle stesse.
3. 
Il Presidente della Commissione può invitare alle sedute, in qualità di uditori, gli interessati che ne abbiano fatto richiesta.
4. 
La Commissione è istituita con deliberazione della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed esercita la sua attività fino al suo rinnovo.
5. 
Le designazioni devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di caccia entro venti giorni dalla richiesta.
Art. 4. 
(Funzionamento della Commissione)
1. 
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Giunta regionale designato dall'Assessore competente. Il segretario redige i verbali delle adunanze e ne cura la conservazione.
2. 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione, le relative funzioni sono esercitate dal responsabile del Settore regionale competente in materia di caccia.
3. 
La Commissione è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno prima dell'adozione da parte della Giunta regionale del calendario venatorio ai sensi del dell' articolo 13, comma 1 della l.r. 5/2018 e ogni qualvolta ritenuto necessario; può inoltre essere convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
4. 
Eventuali ulteriori profili inerenti il funzionamento e l'organizzazione della Commissione sono disciplinati dallo stesso organismo consultivo con proprio provvedimento.
5. 
Ai componenti della Commissione non è previsto il pagamento di gettoni di presenza o rimborsi spesa.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 15 febbraio 2019
Sergio Chiamparino